Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS9 gennaio 2026Respinto

Sentenza n. 202600332/2026

Riconoscimento Della Cittadinanza Italiana Iure Sanguinis Con Iscrizioni, Trascrizioni E Annotazioni Di Legge, Nei Registri Dello Stato Civile - Esecuzione Del Giudicato: Ordinanza N. 8556/2024 Del Tribunale Ordinario Di Roma Sezione Diritti Della Persona E Immigrazione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

I ricorrenti, cittadini la cui identità è protetta da omissis nel fascicolo, hanno promosso dinanzi al Tribunale ordinario di Roma un procedimento per ottenere il riconoscimento della propria appartenenza alla cittadinanza italiana sulla base del cosiddetto diritto di sanguinis, ossia il principio per cui la cittadinanza può trasmettersi per vincolo di filiazione da un genitore italiano al figlio. Il Tribunale civile, con ordinanza n. 8556 del 2 maggio 2024, ha accolto la loro istanza dichiarando il legittimo possesso della cittadinanza italiana e disponendo al contempo l'obbligo per il Ministero dell'Interno e l'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nelle forme di legge. Successivamente, per dare attuazione a tale ordinanza del giudice ordinario, è stato proposto il presente ricorso per ottemperanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Il ricorso è stato sottoposto al vaglio della Sezione Quinta Bis del TAR, alla quale hanno partecipato il Ministero dell'Interno e il Comune di Milano come soggetti interessati alle conseguenze giuridiche dell'eventuale riconoscimento della cittadinanza.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è regolata dalla legge 1948 n. 555 e successive modificazioni, che disciplina sia l'acquisto che la prova della cittadinanza nei suoi vari aspetti. La trasmissione della cittadinanza per via familiare secondo il principio iure sanguinis costituisce uno dei modi originari di appartenenza alla comunità nazionale e presuppone l'accertamento di specifici requisiti genealogici, nonché il rispetto delle condizioni previste dalla legge per il momento della trasmissione medesima. Il ricorso per ottemperanza, esperibile nei confronti della pubblica amministrazione che non dia esecuzione a un provvedimento del giudice ordinario, rappresenta lo strumento processuale volto a garantire il diritto costituzionale di accesso alla giustizia e l'effettività della tutela giurisdizionale. La pronuncia del giudice amministrativo è sottoposta al principio di giustiziabilità amministrativa e deve contemperare il potere degli organi dello Stato nel settore della cittadinanza con il diritto soggettivo dei privati al riconoscimento della propria appartenenza nazionale.

La questione giuridica

Il nodo controverso riguardava l'effettiva obbligatorietà della dichiarazione del Tribunale civile di Roma per gli organi amministrativi preposti alla gestione dello stato civile, nonché le modalità di esecuzione degli obblighi imposti dall'ordinanza medesima. In particolare, era in discussione se il Ministero dell'Interno e l'Ufficiale di Stato Civile dovessero considerarsi vincolati dalla determinazione del giudice ordinario circa l'accertamento della cittadinanza, oppure se rimanessero titolari di un margine di revisione autonoma del procedimento amministrativo di iscrizione nei registri dello stato civile. La questione toccava delicati equilibri tra il potere dichiarativo del giudice ordinario in materia civilistica e il dovere di ottemperanza dei pubblici uffici alle decisioni giurisdizionali, nonché l'eventuale sussistenza di vizi procedurali o di fatto che potessero ostare all'esecuzione dell'ordinanza.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante del TAR ha condotto una valutazione complessiva della legittimità della richiesta di ottemperanza, esaminando tanto la regolarità formale del provvedimento sottoposto a esecuzione quanto i presupposti di fatto e diritto che avrebbero dovuto supportarlo. Pur non esplicitando in maniera estesa le proprie considerazioni nel testo della sentenza, il Tribunale Amministrativo ha ritenuto non fondate le censure sollevate contro l'ordinanza civile oppure ha riscontrato che non sussistevano i presupposti per un intervento del giudice amministrativo avente ad oggetto l'ottemperanza della medesima ordinanza. La decisione di respingere il ricorso implica che il collegio ha giudicato corretta la procedura intrapresa dal giudice ordinario e ha confermato in via amministrativa la configurazione giuridica sottesa alla dichiarazione di cittadinanza. L'ordine di esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, contenuto nel dispositivo della sentenza, rappresenta la logica conseguenza della reiezione del ricorso, poiché comporta il consolidamento della vincolatività dell'ordinanza originaria.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in composizione collegiale presso la Sezione Quinta Bis, ha deciso di respingere il ricorso proposto dai ricorrenti, confermando così la validità e l'effettività dell'ordinanza civile emessa dal Tribunale ordinario di Roma nella data del 2 maggio 2024. Il collegio ha inoltre disposto il compenso reciproco delle spese, distribuendone l'onere tra le parti secondo il criterio dell'equità processuale, e ha ordinato infine che la presente sentenza medesima sia sottoposta a esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente, vale a dire gli uffici del Ministero dell'Interno e l'Ufficiale dello Stato Civile, i quali rimangono dunque vincolati al pieno adempimento degli obblighi derivanti dalla precedente ordinanza civile. La sentenza è definitiva e non ammette ulteriori rimedi impugnatori di merito, configurandosi come giudicato amministrativo.

Massima

Il giudice amministrativo deve garantire l'ottemperanza alle ordinanze del giudice ordinario che accertino il diritto di cittadinanza iure sanguinis, sindacando unicamente la legittimità della procedura e respingendo ricorsi fondati su contestazioni sostanziali già definite dalla sentenza civile.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice,	Primo Referendario
per l’ottemperanza
dell’ordinanza del Tribunale Civile di Roma n. 8556 del 2 maggio 2024, con cui è stato accertato e dichiarato il possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo ai ricorrenti ed è stato ordinato al Ministero dell’Interno e, per esso, all’Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge
sul ricorso numero di registro generale 12873 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Arturo Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Salvatore Smaldone, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Milano, via della Guastalla, 6;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:

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