Sentenza n. 202604899/2026
Riconoscimento Della Cittadinanza Italiana Con Iscrizioni, Trascrizioni E Annotazioni Di Legge, Nei Registri Dello Stato Civile - Esecuzione Del Giudicato: Ordinanza N. 2113/2023 Del Tribunale Di Roma Sezione Diritti Della Persona E Immigrazione (r.g. 20423/2019)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il presente giudizio costituisce la fase esecutiva di una precedente decisione favorevole sul riconoscimento della cittadinanza italiana. Il ricorso originario, con numero di ruolo 20423/2019, era stato introdotto dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, da un ricorrente che contendeva l'illegittimità di provvedimenti amministrativi relativi al mancato riconoscimento dei diritti connessi alla cittadinanza italiana. Successivamente al pronunciamento di merito, era stata proposta istanza di ottemperanza del giudicato per far eseguire le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni necessarie nei registri dello stato civile al fine di formalizzare giuridicamente il status acquisito di cittadino italiano. Con ordinanza numero 2113/2023 il giudice della esecuzione aveva provveduto nella materia, ma successivamente il TAR Lazio era stato investito della controversia per la pronuncia definitiva sulla questione.
Il quadro normativo
La vicenda si colloca nel sistema del riconoscimento della cittadinanza italiana regolato dal codice civile e dalle disposizioni sulla cittadinanza. Il diritto di acquisire la cittadinanza italiana per filiazione, matrimonio, naturalizzazione o titoli speciali è garantito sia dalla Costituzione italiana che dalle convenzioni internazionali in materia di diritti umani e antidiscriminazione. I registri dello stato civile rappresentano il mezzo attraverso cui l'amministrazione comunali certificano e documentano formalmente questi status personali fondamentali. Il diritto alla esecuzione dei giudicati è inoltre garantito dall'articolo 325 del codice civile e dalle disposizioni del codice di procedura civile che regolano le fasi di ottemperanza.
La questione giuridica
La questione centrale riguardava se, una volta riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana in sede giudiziale, la fase successiva di esecuzione mediante iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile dovesse necessariamente comportare un ulteriore contenzioso amministrativo ovvero rappresentasse mera esecuzione meccanica di una decisione già acquisita in giudicato. Specificatamente, il ricorrente contestava il modo e il tempo con cui l'amministrazione comunale si stava attenendo al precedente giudicato, ritenendo che talune formalità non fossero state ancora correttamente espletate.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante del TAR Lazio ha valutato attentamente la documentazione sottoposta a prova, accertando che nel corso dei mesi precedenti l'amministrazione competente aveva progressivamente esteso le iscrizioni e le annotazioni necessarie nei registri dello stato civile, completando o quasi completando l'esecuzione del giudicato di primo grado. Il collegio ha riconosciuto che i motivi per cui il ricorso originario era stato proposto e deciso non comportavano più profili di contestazione concreta, poiché gli effetti della decisione precedente si stavano materializzando negli atti e nei registri pubblici. Pertanto, il giudice ha concluso che non persistevano più elementi di interesse concreto a proseguire il giudizio, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia ulteriore o di provvedimenti aggiuntivi da parte dell'autorità giudiziaria.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio, disarticolando il procedimento senza pronuncia di condanna alle spese, considerato che l'esecuzione spontanea dell'ordinanza di ottemperanza aveva neutralizzato il nucleo controverso originario. Questa pronuncia comporta la chiusura definitiva della controversia amministrativa, con efficacia della sentenza del giudice di primo grado in sede civile riguardante il riconoscimento della cittadinanza ormai pienamente cristallizzato negli atti dello stato civile.
Massima
La cessazione della materia del contendere opera in sede esecutiva quando l'amministrazione ha spontaneamente ottemperato al giudicato adottando le iscrizioni e le annotazioni necessarie nei registri dello stato civile, eliminando così l'interesse dedotto in giudizio e rendendo inammissibile la prosecuzione del contenzioso amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Gianluca Verico, Primo Referendario, Estensore per l'ottemperanza all’ordinanza n. -OMISSIS- resa nel procedimento rg. 20423/2019 dal Tribunale Civile di Roma - Sezione diritti della persona e immigrazione, passata in giudicato; sul ricorso numero di registro generale 6203 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in proprio e anche nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale del figlio minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Barberio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Torino, 7; Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiammetta Lorenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
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