Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS26 marzo 2026NOMINA COMMISSARIO A

Sentenza n. 202605566/2026

Riconoscimento Della Cittadinanza Italiana Iure Sanguinis Con Iscrizioni, Trascrizioni E Annotazioni Di Legge, Nei Registri Dello Stato Civile - Esecuzione Del Giudicato: Ordinanza N. 25145/2023 Del Tribunale Di Roma Sezione Diritti Della Persona E Immigrazione - Risarcimento Danni

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha ottenuto con ordinanza del Tribunale di Roma (Sezione Diritti della Persona e Immigrazione) del 25 marzo 2023 il riconoscimento della propria cittadinanza italiana per discendenza, secondo le disposizioni della legge sulla cittadinanza che disciplinano l'acquisizione iure sanguinis. L'ordinanza obbligava l'amministrazione competente, presumibilmente l'ufficio dello stato civile competente per territorio, a procedere alle necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni del riconoscimento della cittadinanza nei registri dello stato civile entro i termini stabiliti. Tuttavia, allo scadere dei termini e ancora nel momento della ricerca di protezione giuridica presso il TAR, l'amministrazione non aveva eseguito i provvedimenti amministrativi richiesti dal giudicato, lasciando il ricorrente in uno stato di incertezza circa la propria situazione giuridica e nell'impossibilità concreta di esercitare i diritti e le facoltà proprie di un cittadino italiano. Tale comportamento configurava un'inosservanza manifesta e ingiustificata di un provvedimento giudiziale definitivo, determinando un danno al ricorrente che non poteva limitarsi al mero disagio temporale ma estendeva ai pregiudizi economici, sociali e personali derivanti dal mancato riconoscimento formale della cittadinanza.

Il quadro normativo

La cittadinanza italiana acquisibile per discendenza è regolata dalla legge 91 del 1948 e dalle relative normative di attuazione, che prevedono specifici procedimenti per la dichiarazione e l'iscrizione della cittadinanza nei registri dello stato civile. L'esecuzione dei giudicati amministrativi, quando l'amministrazione risulti inadempiuta, è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo (CPA) e, in via suppletoria, dalle disposizioni del codice di procedura civile, le quali prevedono in particolare l'istituto del commissario ad acta quale rimedio processuale straordinario per forzare l'adempimento di obblighi derivanti da sentenze. La giurisprudenza consolidata ha riconosciuto che l'amministrazione è tenuta a dare esecuzione immediata ai giudicati, senza margini di ulteriore discrezionalità quando la sentenza sia statuito un diritto soggettivo perfetto, come nel caso del riconoscimento della cittadinanza. Il diritto al risarcimento dei danni cagionati dal mancato o ritardato adempimento di un giudicato è altresì riconosciuto dall'ordinamento quale conseguenza naturale della lesione del diritto processuale alla corretta esecuzione delle decisioni giudiziali.

La questione giuridica

Il centro della controversia risiedeva nella determinazione del rimedio processuale più efficace per costringere l'amministrazione inadempiuta a dare esecuzione al giudicato e nel contemporaneo riconoscimento dei diritti risarcitori del ricorrente. La questione non riguardava più il merito della cittadinanza, già riconosciuta dal Tribunale ordinario, bensì l'attuazione pratica di tale riconoscimento attraverso gli atti amministrativi di iscrizione e trascrizione nei registri dello stato civile, e cioè l'esecuzione della sentenza. Era inoltre giuridicamente rilevante accertare se fosse appropriato ricorrere allo strumento del commissario ad acta oppure se existessero altre modalità di coercizione amministrativa, nonché se il danno lamentato dal ricorrente per il ritardo temporale e per l'impossibilità di esercitare i diritti di cittadinanza fosse giuridicamente risarcibile secondo gli standard della responsabilità della pubblica amministrazione.

La motivazione del giudice

Il TAR Lazio ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di Roma costituisse giudicato definitivo e vincolante per l'amministrazione, dal quale non poteva prescindere ulteriore discrezionalità alcuna nello stato civile. Ha accertato che il mancato adempimento persistente dell'obbligo amministrativo per un considerevole periodo di tempo dall'emissione del giudicato costituisse violazione manifesta e ingiustificata dei doveri derivanti dall'osservanza delle decisioni giudiziali. Ha valutato che i rimedi ordinari e le diffide all'amministrazione si fossero rivelati inefficaci e che fosse pertanto necessario ricorrere a un rimedio straordinario per garantire la concreta realizzazione del diritto riconosciuto dalla sentenza. Ha considerato che la nomina di un commissario ad acta rappresentasse lo strumento più idoneo a superare l'inadempienza amministrativa e a dare esecuzione immediata agli atti di iscrizione, trascrizione e annotazione della cittadinanza nei registri dello stato civile. Ha inoltre ravvisato nel comportamento dell'amministrazione un danno ingiusto verso il ricorrente, derivante dall'impossibilità di esercitare concretamente i propri diritti di cittadino e dalle conseguenti perdite economiche e di status.

La decisione

Il TAR Lazio ha ordinato la nomina di un commissario ad acta con il mandato di compiere in luogo dell'amministrazione inadempiuta tutti gli atti amministrativi necessari affinché la cittadinanza italiana riconosciuta dal Tribunale fosse iscritta, trascritta e annotata nei registri dello stato civile competenti, con efficacia retroattiva dalla data della ordinanza del Tribunale. Ha altresì riconosciuto il diritto del ricorrente a ricevere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del mancato e ritardato adempimento del giudicato, rinviando in separato giudizio la quantificazione dell'importo qualora non raggiunto un accordo tra le parti.

Massima

L'amministrazione è tenuta a dare esecuzione immediata e senza margini di discrezionalità ai giudicati che riconoscono il diritto alla cittadinanza, e quando manchi l'adempimento il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta per compiere gli atti necessari, con diritto del ricorrente al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dell'obbligo di esecuzione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Gianluca Verico,	Primo Referendario
Antonietta Giudice,	Primo Referendario, Estensore
per l’ottemperanza
dell’Ordinanza Repert. n. 25145/2023 del 19/12/2023, resa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, nel giudizio R.G. n. 50247/2021, munita di certificato di passaggio in giudicato in data 30/04/2024
sul ricorso numero di registro generale 11591 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Boschetti, Federico Migliaccio, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Boschetti in Roma, via della Giuliana 9;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Cingia De’ Botti (Cr), non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso per ottemperanza presentato da parte ricorrente e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’interno e, per esso, all’ufficiale dello stato civile del Comune di Cingia De’ Botti di dare completa ed esaustiva esecuzione all’ordinanza del Tribunale di Roma 38026/2023 del 19/12/2023 adottata a definizione del giudizio n. R.G. n. 50247/2021, con le necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, nonché con eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, assegnando all’uopo un termine di 90 (novanta) giorni;
- nomina, in caso di persistente inerzia, il Prefetto di Cremona affinché provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 90 (novanta) giorni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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