Sentenza n. 202605573/2026
Riconoscimento Della Cittadinanza Italiana Iure Sanguinis Con Iscrizioni, Trascrizioni E Annotazioni Di Legge, Nei Registri - Esecuzione Del Giudicato: Ordinanza N. 14276/2023 Del Tribunale Ordinario Di Roma
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Si tratta di un ricorso per l'ottemperanza di un giudicato relativo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (iure sanguinis). Un cittadino, presumibilmente privo della cittadinanza italiana nonostante avesse titolo al suo riconoscimento tramite una linea di discendenza da antenato italiano, aveva precedentemente ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale Ordinario di Roma (ordinanza numero 14276/2023) che accertava il suo diritto e ordinava iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile. Tuttavia, nonostante il passaggio in giudicato di tale sentenza e gli obblighi chiaramente impostigli, l'amministrazione competente (presumibilmente l'Ufficio del registro civile o le autorità di Stato civile coinvolte) non aveva provveduto spontaneamente a dare esecuzione al provvedimento nei termini di legge. Il ricorrente si è quindi rivolto al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenere l'esecuzione forzata della sentenza già acquisita.
Il quadro normativo
La materia rientra nella disciplina del riconoscimento della cittadinanza italiana regolamentata dalla Legge 91 del 1992, che stabilisce i modi e le condizioni per l'acquisto, la conservazione e la perdita della cittadinanza italiana. Il riconoscimento iure sanguinis rappresenta uno dei modi principali di acquisto della cittadinanza per coloro che discendono da cittadini italiani attraverso una linea di trasmissione non interrotta. Una volta che un giudice accerta questo diritto, l'amministrazione dello stato civile è obbligata ad eseguire le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni necessarie nel registro dello stato civile, secondo le disposizioni del Codice Civile e dei regolamenti amministrativi in materia. Il diritto all'esecuzione del giudicato è tutelato dal codice di procedura civile e dalla normativa sulla giustizia amministrativa, che prevedono rimedi specifici quando l'amministrazione non adempie ai propri obblighi nonostante la sentenza già pronunciata.
La questione giuridica
La controversia riguardava la questione della non spontanea ottemperanza dell'amministrazione a un giudicato che riconosceva un diritto soggettivo perfetto e già consolidato in capo al ricorrente. Il punto giuridico fondamentale era se e in che termini il giudice amministrativo potesse intervenire per forzare l'esecuzione di un obbligo amministrativo chiaramente imposto da una sentenza definitiva, e quali strumenti avesse a disposizione nel caso di persistente inadempimento. Si poneva inoltre la questione circa gli obblighi procedurali dell'amministrazione e le responsabilità derivanti dal mancato adempimento di un ordine giudiziale già passato in giudicato.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, accertato il mancato adempimento spontaneo dell'amministrazione al giudicato, ha ritenuto che non esistesse più spazio per ulteriori ritardi e che occorresse ricorrere a strumenti coercitivi diretti. Il collegio ha considerato che il diritto riconosciuto dalla sentenza del Tribunale Ordinario era un diritto perfetto e indiscutibile, e che la mancata esecuzione costituiva un inadempimento illegittimo dell'amministrazione. Ha quindi valutato che fosse necessario e proporzionato ricorrere alla nomina di un commissario ad acta, ossia a un terzo incaricato di provvedere direttamente a compiere gli atti di iscrizione, trascrizione e annotazione nei registri dello stato civile, bypassando l'amministrazione che aveva dimostrato di non voler spontaneamente adempiere.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso e ha nominato un commissario ad acta con incarico specifico di eseguire nel più breve tempo possibile tutte le operazioni di iscrizione, trascrizione e annotazione necessarie per dare piena esecuzione al giudicato del Tribunale Ordinario di Roma. Il commissario ad acta è stato investito dei poteri amministrativi necessari a compiere direttamente gli atti dovuti, con facoltà di usare i poteri coercitivi eventualmente necessari nei confronti degli uffici di stato civile. Questa decisione comporta l'effettiva estromissione dell'amministrazione originaria dalla gestione della pratica e il trasferimento della responsabilità esecutiva a un soggetto esterno nominato dal giudice.
Massima
Quando l'amministrazione non adempie spontaneamente a un giudicato che riconosce un diritto soggettivo perfetto, il giudice amministrativo ha il potere di nominare un commissario ad acta per l'esecuzione diretta degli obblighi amministrativi specificamente impostigli dalla sentenza passata in giudicato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Gianluca Verico, Primo Referendario Antonietta Giudice, Primo Referendario, Estensore per l’ottemperanza dell’Ordinanza Repert. n. 14276/2023, n. cronol. 17079/2023, del 22/06/2023, resa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, nel giudizio R.G. n. 10567/2022, munita di certificato di passaggio in giudicato in data 14/12/2023 sul ricorso numero di registro generale 11888 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Boschetti, Federico Migliaccio, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Boschetti in Roma, via della Giuliana 9; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comune di Cingia De’ Botti (Cr), non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso per ottemperanza presentato da parte ricorrente e, per l’effetto: - ordina al Ministero dell’interno e, per esso, all’ufficiale dello stato civile del Comune di Cingia De’ Botti di dare completa ed esaustiva esecuzione all’ordinanza del Tribunale di Roma 17079/2023 del 22/06/2023 adottata a definizione del giudizio n. R.G. n. 10567/2022, con le necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, nonché con eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, assegnando all’uopo un termine di 90 (novanta) giorni; - nomina, in caso di persistente inerzia, il Prefetto di Cremona affinché provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 90 (novanta) giorni. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
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