Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS17 aprile 2026DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202606916/2026

Riconoscimento Della Cittadinanza Italiana Iure Sanguinis Con Iscrizioni, Trascrizioni E Annotazioni Di Legge Nei Registri Dello Stato Civile - Esecuzione Del Giudicato: Ordinanza Del Tribunale Di Roma Su Ricorso N.r.g. 2265/2021

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia riguarda il riconoscimento della cittadinanza italiana per iure sanguinis, ossia per discendenza da cittadino italiano, da parte di un soggetto che ne aveva presentato istanza. Nel corso del procedimento amministrativo, è emersa la necessità di provvedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni conseguenti nei registri dello stato civile, le quali rappresentano il presupposto concreto affinché il titolo di cittadino possa essere ufficialmente registrato e operare pienamente nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale il procedimento di riconoscimento e le connesse operazioni cartolari presso gli uffici del Comune e dell'anagrafe, richiedendo l'esecuzione forzata del precedente giudicato che aveva già accolto la domanda di cittadinanza. Nel corso della vicenda giudiziale, la quale ha avuto origine nel 2021 con la presentazione della memoria di ricorso numero 2265/2021, l'amministrazione competente ha proceduto autonomamente a completare tutte le operazioni di iscrizione e trascrizione nei registri dello stato civile necessarie per dare effettività al riconoscimento della cittadinanza italiana.

Il quadro normativo

La materia del riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza è disciplinata dalla legge numero 91 del 1992, la quale stabilisce i criteri e le modalità attraverso cui è possibile acquisire la cittadinanza italiana, incluso il principio dello iure sanguinis. La legge del 1970 numero 1159 stabilisce inoltre le competenze dell'anagrafe e dei competenti uffici dello stato civile in tema di iscrizioni e trascrizioni di cittadinanza. Le operazioni di registrazione nei registri dello stato civile costituiscono atto dovuto che l'amministrazione deve compiere a seguito del riconoscimento della cittadinanza, sia che questo provenga da sentenza giudiciale che da provvedimento amministrativo. Nel contesto dei ricorsi per l'ottemperanza al giudicato, il codice del processo amministrativo prevede che il giudice possa constatare la cessazione della materia del contendere qualora siano venuti meno gli interessi dedotti in giudizio per effetto di circostanze sopravvenute e non dipendenti da volontà delle parti.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia consisteva nel verificare se l'amministrazione avesse effettivamente dato esecuzione al precedente giudicato favorevole che aveva riconosciuto la cittadinanza italiana al ricorrente, mediante la corretta iscrizione e trascrizione dei dati nei registri dello stato civile competenti. La questione era funzionalmente rilevante poiché il ricorrente intendeva ottenere dal giudice un'ordinanza cautelare e coercitiva che costringesse l'amministrazione a compiere le operazioni ordinistiche rimaste inevase. Tuttavia, nel momento in cui la controversia è giunta all'esame del collegio giudicante, si è reso necessario accertare se l'obbligo sia stato spontaneamente assolto dall'amministrazione, circostanza che avrebbe comportato l'estinzione della materia dedotta in ricorso e la conseguente impossibilità di pronunciare un'ordinanza che ordini ciò che è stato già compiuto.

La motivazione del giudice

Il collegio della sezione quinta bis del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, esaminando la situazione processuale e amministrativa nella sua interezza, ha constatato che l'amministrazione competente aveva tempestivamente provveduto a completare tutte le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni necessarie presso i registri dello stato civile al fine di dar piena esecuzione al riconoscimento della cittadinanza italiana. Pertanto, il giudice ha ritenuto che la causa petendi originaria del ricorso fosse venuta meno per effetto di circostanze sopravvenute e non imputabili alla volontà del ricorrente, giacché l'obbligo dedotto in giudizio era stato spontaneamente assolto dall'amministrazione. In tale situazione, il provvedimento ordinanziale richiesto dal ricorrente, volto a forzare l'esecuzione del giudicato, avrebbe avuto natura di pronuncia meramente dichiarativa e priva di effettivo rilievo pratico, rappresentando la sentenza sulla cessazione della materia del contendere la soluzione più consona ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo. Inoltre, il giudice ha implicitamente valorizzato il comportamento dell'amministrazione, che aveva spontaneamente adeguato la propria condotta alla precedente sentenza, ritenendo di non dover assumere ulteriori provvedimenti coercitivi.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale ha dichiarato, con ordinanza del 17 aprile 2026, la cessazione della materia del contendere relativamente al ricorso numero 2265/2021. Conseguentemente, la causa è stata chiusa nel suo complesso, poiché l'interesse concretamente dedotto in giudizio era venuto meno in seguito al comportamento dell'amministrazione. A tale conclusione ha portato la constatazione che le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di cittadinanza italiana erano ormai regolarmente perfezionate nei registri dello stato civile competenti, rendendo impossibile e inutile qualsiasi ordinanza di ottemperanza. Sebbene la sentenza contenga la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, essa costituisce comunque pronunciamento definitivo che mette fine alla controversia procedimentale e preserva il ricorrente da ulteriori gravami giudiziali.

Massima

La materia del contendere cessa quando l'amministrazione, nel corso del giudizio di ottemperanza, spontaneamente adempia alle obbligazioni imposte dal precedente giudicato, rendendo venuto meno l'interesse concreto del ricorrente alla tutela giudiziaria.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Antonietta Giudice,	Primo Referendario, Estensore
per l’ottemperanza dell’ordinanza emessa dal Tribunale Civile di Roma con ordinanza R.G. 2265/2021
sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Vernice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Squillace, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Squillace e del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

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