Tar Lazio - RomaSEZIONE PRIMA TER7 gennaio 2026Respinto

Sentenza n. 202600193/2026

Rigetto Istanza Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Motivi Di Lavoro Autonomo

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza all'amministrazione competente per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno con fondamento nel lavoro autonomo, ossia esercitando un'attività lavorativa in proprio e non subordinata. L'istanza è stata rigettata dall'Amministrazione, presuntivamente per carenza dei requisiti normalmente richiesti dalla legge per il riconoscimento di tale status. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, eccependo vizi della motivazione o inosservanza dei presupposti normativi e procedurali. Il TAR, dopo l'istruttoria della causa, ha deciso di respingere il ricorso, confermando così la decisione amministrativa impugnata e mantenendo l'esito negativo dell'istanza di soggiorno.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno per motivi economici, in particolare il lavoro autonomo, è disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, decreto legislativo numero 286 del 1998, come modificato dai successivi interventi normativi. La legge prevede che il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo sia subordinato al possesso di una serie di requisiti, tra cui la presentazione di un progetto economico credibile, la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti, l'iscrizione presso le camere di commercio o gli albi professionali, nonché la mancanza di precedenti penali che possono ostare alla concessione del documento. L'amministrazione gode di un significativo margine di discrezionalità nella valutazione complessiva della fattibilità e della genuinità del progetto economico presentato dal richiedente.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava se l'istanza del ricorrente soddisfacesse pienamente i requisiti normativi per l'accoglimento, oppure se sussistessero carenze tali da giustificare il rigetto amministrativo. La questione comportava di valutare se il progetto economico proposto fosse sufficientemente articolato e credibile, se le risorse finanziarie dichiarate fossero idonee a garantire il sostentamento e l'avvio dell'attività, e se fossero presenti circostanze ostative o elementi di rischio che potessero impedire il riconoscimento della qualifica di lavoratore autonomo. Il ricorso poneva dunque in discussione l'esercizio della discrezionalità amministrativa e la corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dalla normativa.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha esaminato la documentazione prodotta dal ricorrente e ha ritenuto, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento amministrativo e degli standard di controllo applicabili, che l'istanza non possedesse i requisiti richiesti dalla legge per il rilascio del permesso di soggiorno. Presumibilmente, il TAR ha riscontrato carenze nella presentazione del progetto economico, insufficienza delle risorse finanziarie documentate, mancanza di elementi probanti circa la serietà e la fattibilità dell'attività proposta, ovvero altre ragioni ostative all'accoglimento della richiesta. Il giudice amministrativo ha verificato che l'amministrazione aveva esercitato il proprio potere discrezionale in modo coerente con i dati e le circostanze di fatto, senza eccedenze o irragionevolezze manifeste. Non ha rilevato vizi procedurali o difetti motivazionali nella decisione amministrativa impugnata, rispetto ai parametri di sindacato costituzionalmente ammesso nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso, confermando il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. La sentenza ha quindi mantenuto in vigore il provvedimento amministrativo originario e ha negato al ricorrente la possibilità di ottenere il documento richiesto sulla base della motivazione e dei requisiti valutati. Il ricorrente rimane esposto alla possibilità di impugnazione della sentenza in sede di appello presso il Consiglio di Stato, qualora ritenga sussistenti ulteriori elementi di diritto o di fatto non considerati in primo grado.

Massima

Nei procedimenti di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, l'amministrazione gode di idoneo margine di discrezionalità nella valutazione della credibilità economica e della fattibilità del progetto proposto, e il giudice amministrativo sindaca tale valutazione soltanto per profili di manifesta irragionevolezza, difetto assoluto di motivazione o violazione delle norme di legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Giovanni Mercone,	Referendario
Francesco Vergine,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del Decreto emesso dal Questore della Provincia di Roma il 29.09.2023, notificato al ricorrente in data 13.10.2023, con il quale veniva deciso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno motivi di lavoro autonomo, presentata in data 11.10.2021 dal Sig. -OMISSIS-, e di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto.
sul ricorso numero di registro generale 16819 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Petrarchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale 145;
Questura di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso quanto segue:
-il ricorrente impugna il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Roma il 29.09.2023, notificato in data  13.10.2023, con  il  quale veniva decretato il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno motivi di lavoro  autonomo presentata in data 11.10.2021 dal medesimo  sig. -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-;
- la motivazione del provvedimento stabilisce che, dall’esame degli atti d’ufficio, è emerso che il richiedente, in data   20.09.2021, è stato condannato a  seguito  di  patteggiamento,  con  sentenza emessa dal Tribunale di Roma, irrevocabile dall’8.10.2021, alla pena di mesi sei di reclusione, per aver commesso il reato di cui all’art. 624, del c.p., circostanza di cui all’art.  625, nn.  2, prima ipotesi,  5  e  6,  in  concorso e che, per  tali  reati, permane  il giudizio  di  pericolosità  sociale  e  di  minaccia  per  l’ordine  pubblico presunto  dal legislatore, in  relazione all’allarme  sociale  che  provocano  nella comunità  nazionale;
- il provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, in questa sede impugnato, è stato adottato dalla Questura di Roma motivando ancora che “...il richiedente, in data 23.05.2022, è stato rinviato a giudizio dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Tivoli, con udienza prevista per il 09.07.2025, per la violazione degli artt. 605, comma 1, e 609 bis, del c.p., reati particolarmente odiosi e di non scarso rilievo”;
- con ordinanza n.-OMISSIS-, è stata respinta la domanda cautelare;
- con nota depositata in data 17 dicembre 2025, parte ricorrente ha chiesto il rinvio dell’affare per attendere l’esito dell’udienza penale, rinviata anch’essa dal 9 luglio 2025 al 29 aprile 2026;
- all’udienza del 22 dicembre 2025, presente il rappresentante della difesa erariale, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
Anzitutto, ritiene il Collegio che, seppure richiesto dal difensore, non sia necessario attendere l’esito dell’udienza dibattimentale conseguente al rinvio a giudizio disposto dal GIP in data 14.06.2023 per rispondere della contestata violazione degli artt. 605, comma 1, e 609 bis, del c.p., prima prevista per  il  giorno  09.07.2025 e poi rinviata al 29.04.2026, in ragione dell’autonomia dei due giudizi (amministrativo e penale), con conseguente riconoscimento di un’autonomia nella valutazione dei fatti contestati in sede penale da parte dell’amministrazione competente.
Nel merito, il ricorso è infondato per le seguenti considerazioni:
- non ha fondamento la tesi del ricorrente che sostiene l’irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale;
- stabilisce l’art. 445 c.1- bis c.p.p. (novellato dall’art. 25, comma 1, lett. b) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, c.d. "riforma Cartabia"):
1-bis. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.”;
- da ciò consegue che, nel caso in cui un fatto storico sia conosciuto anche dal giudice penale, non è l’esito negativo del giudizio che determina in automatico l’irrogazione di una misura restrittiva o in altro ambito di una sanzione disciplinare ma, semmai, come detto, l’autonomo apprezzamento delle medesime circostanze da parte dell’Amministrazione;
- la disposizione di cui al secondo periodo, dell’art. 445, co. 1-bis, c.p.p., sopra richiamata, non esclude quindi la potestà di valutazione riconosciuta dalla legge, nel procedimento amministrativo, in capo all’Amministrazione, tenuto conto che tale potere affonda le sue radici nella generale funzione preventiva e repressiva esercitata dalla p.a. nei confronti degli stranieri che pongano in essere comportamenti contrari al codice penale e quindi ad interessi pubblici primari.
Il provvedimento richiama infatti l’art. 4 c. 3 Testo unico immigrazione riguardo ad alcune ipotesi di reato per le quali il ricorrente è stato condannato (furto aggravato) ed altre per le quali è rinviato a giudizio (ovvero imputazione per violenza sessuale, adescamento di minorenne e sequestro di persona); su di esse si basa un giudizio ragionevole di pericolosità sociale, giudizio che è rimesso in via esclusiva all’amministrazione.
Non sussiste pertanto il censurato automatismo espulsivo nel caso concreto in esame, essendo state valutate espressamente nell’atto gravato le condizioni personali, familiari e di integrazione sociale carente del ricorrente.
Il richiamo al rispetto delle coordinate fornite dalla Corte Costituzionale, sentenza n.88/2023, peraltro riguarda il legislatore, mentre l’amministrazione preposta si attiene di conseguenza al disposto legislativo, come avvenuto nel caso in esame.
Non è pertanto fondata la ricostruzione del ricorrente secondo cui l’Amministrazione non può, in   caso di sentenza di patteggiamento irrevocabile, ritenere accertati i fatti costituenti l’illecito penale per il quale è stata comminata la condanna.
Sul piano normativo ed ermeneutico va altresì richiamata la rigorosa giurisprudenza in materia, peraltro successiva alla citata pronuncia del giudice delle leggi.
La condanna per reati valutati come ostativi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 comporta la preclusione automatica al rinnovo del permesso di soggiorno, che non può essere superata né dalla risalenza nel tempo della condanna né dalla disponibilità di un'occupazione regolare; in tal caso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno è vincolato ai sensi dell' articolo 21-octies, l. n. 241/1990, considerato che il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso (T.A.R. Firenze Toscana sez. II, 10/02/2025, n. 245 ).
Il procedimento in questione si fonda infatti su valutazioni differenti da quelle penalistiche, sebbene inerenti agli stessi fatti, che possono essere ricostruiti anche sulla base delle risultanze delle indagini preliminari e vagliati autonomamente dall'amministrazione. Il giudizio penale e quello   amministrativo in esame, pur innestati su uno stesso presupposto fattuale, pertanto sono e restano autonomi.
Il carattere non automaticamente ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno delle condanne di cui agli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, in ogni caso, non impedisce comunque una valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero, nel caso in cui il Questore abbia tenuto in considerazione il comportamento complessivamente incline dello straniero alla commissione di reati, risultando lo stesso comprovato in atti (T.A.R. Bologna Emilia-Romagna, sez. I, 3/04/2024, n. 241).
Nel caso in esame detta valutazione risulta effettuata ed adeguata alle fattispecie contestate, anche in assenza di sentenze definitive.
Non spetta d’altro canto al giudice sindacare detti profili di ponderazione degli interessi pubblici e privati, che dalla legge sono rimessi all’Autorità di PS, salvi eventuali aspetti di manifesta irragionevolezza ed illogicità, che non si ravvisano nel caso di specie nella misura in cui occorre ribadire che le richiamate condotte dell’istante sono state altresì correttamente comparate con altre circostanze, come l’assenza di legami familiari in Italia nonché la dimostrazione concreta di aver conseguito negli anni precedenti sul territorio nazionale redditi sufficienti per potersi sostenere, avendo presentato dichiarazioni irregolari e mai regolarizzate.
Per quanto esposto, le censure dedotte si palesano infondate ed il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), in favore dell’Amministrazione resistente, oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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