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Sentenza n. 202602494/2026
9 febbraio 2026

Sentenza n. 202602494/2026

RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER COESIONE FAMILIARE- ESECUZIONE ORDINANZA N. 2058/2024 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA, SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE PRIMA TER
Data9 febbraio 2026
Numero202602494/2026
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Jair Rivelino Ruiz Rodriguez ha presentato ricorso davanti al TAR Lazio per ottenere l'esecuzione di un'ordinanza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Roma il 6 gennaio 2024, nella causa RG 1783/2023, che aveva ordinato il rilascio di un permesso di soggiorno per coesione familiare ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera 1, del Decreto Legislativo 286/98. A causa dell'inerzia della Questura di Roma, Ufficio Immigrazione, e del Ministero dell'Interno, che non avevano eseguito l'ordinanza nei tempi dovuti, il ricorrente ha presentato ricorso per ottemperanza al TAR nel 2025, chiedendo che il giudice amministrativo ordinasse l'esecuzione del provvedimento e il risarcimento dei danni derivati dal ritardo. La controversia si inquadra nel contesto dell'immigrazione amministrativa e della tutela giurisdizionale degli interessi connessi al soggiorno in Italia, con particolare riguardo ai presupposti di coesione familiare.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 286 del 1998, che regola l'ordinamento dell'immigrazione e configura i diversi titoli di soggiorno per gli stranieri. L'articolo 30, comma 1, lettera 1, prevede il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare come forma di protezione nei confronti di soggetti che abbiano vincoli familiari significativi nel territorio nazionale. Sul piano processuale, il Decreto Legislativo 104 del 2010 (Codice del Processo Amministrativo) disciplina i ricorsi per ottemperanza, permettendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali non eseguiti dalle amministrazioni e di adottare misure coercitive. L'articolo 114 del medesimo codice consente al TAR di pronunciare condanne agli arretrati e di fissare somme per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.

La questione giuridica

La questione posta al TAR riguardava formalmente l'ottemperanza del giudicato, ossia l'esecuzione dell'ordinanza del tribunale ordinario, con contestuale richiesta di risarcimento del danno da ritardo e di astreinte (somme giornaliere coercitive). Tuttavia, nel corso del procedimento dinanzi al TAR, tra la pronuncia dell'ordinanza e la camera di consiglio del 3 febbraio 2026, la situazione giuridica e di fatto del ricorrente è mutata in modo rilevante. Il giudice amministrativo ha ritenuto necessario verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere, ossia se sussistessero ancora le condizioni che avevano reso opportuno il ricorso al TAR.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa, dalla dispositivo emerge che il collegio ha ritenuto che, nel corso del procedimento, il sopravvenuto difetto di interesse ha fatto venir meno le condizioni per il proseguimento del giudizio. Ciò significa che, con tutta probabilità, tra gennaio 2024 e febbraio 2026, la situazione del ricorrente si è modificata in modo tale da eliminare la ragione del ricorso: il permesso di soggiorno potrebbe essere stato comunque rilasciato dalla Questura, o il ricorrente potrebbe aver acquisito un diverso status giuridico, rendendo il provvedimento richiesto ormai privo di effetti pratici per il suo futuro. Nonostante l'improcedibilità, il TAR ha tuttavia condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di lite, riconoscendo implicitamente che il ricorrente aveva comunque fondamento nel lamentare l'inerzia amministrativa.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, annullando così il procedimento senza entrare nel merito delle richieste di ottemperanza, risarcimento e astreinte. Tuttavia, ha condannato le amministrazioni convenute (Ministero dell'Interno, Questura di Roma, Prefettura di Roma) al pagamento delle spese di lite nella misura di mille euro, oltre oneri di legge e restituzione del contributo unificato, a favore del difensore del ricorrente. Ha inoltre ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa secondo le modalità ordinarie di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

Massima

Nei ricorsi per ottemperanza di giudicati in materia di immigrazione e permessi di soggiorno, il sopravvenuto conseguimento della situazione giuridica richiesta determina l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, ferma restando la responsabilità dell'amministrazione per il ritardo nel pagamento delle spese processuali affrontate dal ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Giovanni Mercone,	Referendario
Silvia Simone,	Referendario, Estensore
per l’esecuzione,
da parte della Questura di Roma, Ufficio Immigrazione e del Ministero dell'Interno, per quanto di rispettiva competenza, dell'ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma n. cronol. 2058/2024 del 6 gennaio 2024 pronunciata nella causa R.G. n.1783/2023, rilasciando a Ruiz Rodriguez Jair Rivelino il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 30, comma 1 lettera 1 D.lgs. 286/98 per coesione familiare prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 114, lettera a), D.lgs. 104/2010;
e per la nomina, ove occorra, di un “Commissario ad acta”;
e per la condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento dei danni derivati dal ritardo nell'esecuzione dell'Ordinanza, da liquidare secondo equo apprezzamento;
e fissare, ai sensi dell'art 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., una somma non inferiore a euro 150 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato.
sul ricorso numero di registro generale 14420 del 2025, proposto da Jair Rivelino Ruiz Rodriguez, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Cigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Roma e della Prefettura di Roma;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, per quanto in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge e restituzione del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:

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