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Sentenza n. 202603696/2026
27 febbraio 2026

Sentenza n. 202603696/2026

RIGETTO ISTANZA PER RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE PRIMA TER
Data27 febbraio 2026
Numero202603696/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è proposto da un cittadino straniero entrato nel territorio nazionale nel 2012 contro il decreto di rifiuto del permesso di soggiorno per motivi lavorativi emesso dalla Questura di Roma il 23 febbraio 2024 e notificatogli il 14 marzo 2024. Il ricorrente aveva ottenuto il primo permesso nel settembre 2012 per lavoro subordinato, lo aveva rinnovato successivamente per lavoro autonomo fino al febbraio 2018, e infine aveva presentato domanda di rinnovo con attestazione di ricerca occupazione il 26 novembre 2018, ricevendo però il diniego dall'amministrazione che contestava la carenza dei requisiti minimi di legge per il rilascio del titolo di soggiorno. La controversia nasce quindi dal contrasto tra la richiesta del ricorrente di ottenere un nuovo permesso sulla base della ricerca attiva di un'occupazione e la valutazione dell'Amministrazione circa l'insussistenza delle condizioni legali necessarie per il rilascio del provvedimento.

Il quadro normativo

La disciplina del soggiorno regolare dei cittadini stranieri è regolata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, comunemente denominato Testo Unico sull'Immigrazione, in particolare agli articoli 4 e 5 che stabiliscono i requisiti necessari per l'ingresso e il soggiorno regolare nel territorio dello Stato, fra cui la disponibilità di un reddito sufficiente al proprio sostentamento e di quello dei familiari conviventi. L'articolo 6 comma 5 dello stesso decreto legislativo attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza il potere di richiedere ai cittadini stranieri, quando vi siano fondate ragioni, informazioni e atti comprovanti la sussistenza di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima. La legge numero 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, in particolare gli articoli 10 bis e 21 octies comma 2, disciplina il procedimento di rilascio o diniego dei permessi, prevedendo l'obbligo di preavviso solo nei casi di atti discrezionali e non per gli atti vincolati, come nel caso dei permessi di soggiorno dove la decisione è soggetta a verifiche di requisiti oggettivi e predeterminati dalla legge.

La questione giuridica

Il ricorrente impugna il diniego adducendo una pluralità di vizi procedurali e di merito, fra cui l'insufficiente motivazione del provvedimento, la carenza di istruttoria, l'erroneità dei presupposti di fatto, la violazione della disposizione sulla notificazione del preavviso di rigetto e persino l'inesistenza formale dell'atto per carenza di legittima sottoscrizione. La controversia tocca il delicato equilibrio tra il diritto dello straniero a permanere nel territorio nazionale sulla base di un titolo di soggiorno e il potere della pubblica amministrazione di verificare il permanere dei requisiti di legge necessari per il mantenimento di quel titolo. La questione giuridica risulta particolarmente rilevante poiché attiene alla corretta interpretazione degli standard di motivazione amministrativa e alla corretta applicazione della disciplina sulla verifica dei requisiti di sussistenza e alloggio che la legge considera fondamentali per il soggiorno regolare.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo accerta innanzitutto il fondamento fattuale della decisione dell'Amministrazione, verificando che il ricorrente risulta privo dei requisiti di legge richiesti dalle norme sul soggiorno, in particolare che dal 2016 non ha percepito alcun reddito secondo le risultanze dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, che non ha una dimora fissa o stabile, che è risultato irreperibile ai domicili dichiarati e che non dispone di fonti lecite e verificabili di sostentamento, circostanze che lo pongono in manifesto contrasto con gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 286 del 1998. Il collegio giudicante ritiene che il diniego sia adeguatamente motivato in ordine ai fatti acquisiti dall'istruttoria amministrativa e che la verifica dei requisiti reddituali rientri pienamente tra i compiti affidati all'autorità di pubblica sicurezza dall'articolo 6 comma 5 del medesimo decreto. Relativamente al vizio di mancata notificazione del preavviso di rigetto, il TAR respinge la censura richiamando la disposizione dell'articolo 21 octies comma 2 della legge 241 del 1990 che esonera dal preavviso gli atti vincolati, quale è il permesso di soggiorno quando manchi il requisito della capacità economica, e comunque acerta che il preavviso è stato regolarmente inviato alla posta elettronica certificata del difensore. Per quanto riguarda il vizio della sottoscrizione dell'atto, il giudice amministrativo chiarisce un principio di diritto generale di notevole importanza, precisando che per la validità dell'atto amministrativo non rileva la qualifica dirigenziale di chi lo sottoscrive, ma esclusivamente la riferibilità dell'atto all'ufficio competente, ossia all'organo titolare del potere nel cui esercizio è stato adottato il provvedimento, separando così la questione della legittimazione formale alla sottoscrizione da quella dell'accesso legittimo alla dirigenza che attiene al rapporto di servizio dell'amministrazione.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge integralmente, affermando la legittimità del decreto di diniego emesso dalla Questura di Roma. Le spese di giudizio sono compensate, attribuzione che il collegio giudica appropriata sulla base di eccezionali ragioni equitative. La sentenza ordina alla Segreteria del Tribunale di procedere all'oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo a identificare il ricorrente, in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali, e dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, confermando definitivamente la validità del provvedimento di diniego.

Massima

Un permesso di soggiorno per motivi lavorativi può legittimamente essere negato quando il cittadino straniero non dimostri il possesso dei requisiti essenziali di legge, segnatamente la disponibilità di un reddito sufficiente e di una stabile situazione alloggiativa nel territorio dello Stato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Giovanni Mercone,	Referendario
Francesco Vergine,	Referendario, Estensore
per l''annullamento
del decreto di rifiuto dell''istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi lavorativi emesso dalla Questura di Roma in data 23/02/2024 e notificato in data 14/03/2024;
sul ricorso numero di registro generale 3717 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Chianese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente sig. -OMISSIS- impugna il Decreto di rifiuto dell’istanza  di  rilascio  del  permesso  di  soggiorno  per  motivi lavorativi,  emesso  dalla  Questura  di  Roma  in  data  23/02/2024  e notificatogli in  data 14/03/2024.
Il sig. -OMISSIS- è entrato nel territorio nazionale nel 2012 ed ha ottenuto il primo permesso di soggiorno in data 26.09.2012 con scadenza 25.10.2014 per lavoro subordinato. Ha rinnovato il permesso di soggiorno per lavoro autonomo dal 22.10.2014 al 28.11.2016 e poi fino al febbraio 2018.Ha quindi richiesto il rinnovo del permesso attesa occupazione in data 26.11.2018.
A seguito della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno la Questura di Roma ha emesso il diniego qui gravato rilevando la carenza dei requisiti minimi di legge per il rilascio del titolo di soggiorno.
Propone quindi l’odierno ricorso che affida ai seguenti motivi: insufficiente motivazione, carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti, erronea applicazione dell’art. 8; violazione art. 10 bis legge 241/1990, art. 5 c. 5 d .lgs 286/1998; inesistenza dell’atto impugnato.
Si è costituita l’Amministrazione che insiste per il rigetto.
La causa è stata discussa all’udienza del 3 febbraio 2025.
Il ricorso deve essere respinto.
L’Amministrazione intimata riferisce in atti che il ricorrente è privo dei requisiti di legge e dei redditi richiesti, avendo usufruito di permessi dal 2012 ed infine di permesso per attesa occupazione oramai scaduto; non risulta avere famiglia o altri legami parentali in Italia. A seguito di verifica presso l’Agenzia delle Entrate e presso l’Inps risulta che dal 2016 non ha percepito redditi. Risulta altresì che si tratta di persona priva di dimora, di stabile situazione alloggiativa, di una fonte lecita e verificabile di sostentamento ed è risultata irreperibile ai domicili dichiarati.
La posizione del ricorrente è quindi in contrasto con gli artt. 4 e 5 del d.lgs.286/1998 che regolano i requisiti necessari per l’ingresso ed il soggiorno regolare, fra cui la disponibilità di un reddito sufficiente, mentre il diniego del titolo è adeguatamente motivato alla luce delle risultanze istruttorie acquisite.
L’art. 6 c. 5 TUI inoltre stabilisce: “Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato”.
Il provvedimento peraltro risulta ampiamente motivato anche in ordine a fatti di reato (relativi peraltro proprio alla dichiarata – e smentita - sussistenza dei requisiti per il rilascio del titolo di soggiorno) per i quali l’istante è stato denunciato all’autorità giudiziaria.
Il ricorrente deduce altresì il vizio di mancata notificazione del preavviso ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90.
La censura è infondata alla luce del disposto dell’art.10 bis citato e dell’art. 21 octies c. 2 - primo periodo - legge 241/1990, che non prevede il preavviso di rigetto in ordine all’atto vincolato, come nel caso di specie. In ogni caso risulta che il preavviso di rigetto è stato ritualmente inviato  dall’ufficio procedente alla pec del difensore, senza che tale circostanza sia stata adeguatamente smentita dal ricorrente.
Il ricorrente infine censura anche la sottoscrizione del provvedimento gravato da parte del funzionario di polizia dell’ufficio procedente, che ritiene essere privo di delega da parte del dirigente competente.
La censura è inammissibile in quanto generica e, comunque, infondata poiché deve ritenersi che  l’atto sia stato firmato dal funzionario che, a livello organizzativo interno, sostituisce nelle relative funzioni il dirigente responsabile dell’ufficio facente funzioni, nel caso di sua assenza o impedimento.
Ciò posto, va rilevato comunque che, ai fini della validità degli atti sottoscritti da personale incaricato di funzioni dirigenziali, non rileva la circostanza che la persona fisica che abbia sottoscritto l'atto o che abbia delegato la relativa firma sia o meno un dirigente. Pertanto, ai fini della validità dell'atto, ciò che interessa è soltanto la riferibilità dello stesso all'ufficio, ossia all'organo titolare del potere nel cui esercizio è stato adottato. Non rileva la qualifica dirigenziale del sottoscrittore dell'atto o del delegante, in quanto questione relativa all'accesso legittimo alla dirigenza si pone su un piano diverso che "esaurisce i propri effetti nell'ambito del rapporto di servizio con l'Amministrazione" rispetto a quella concernente la legittimazione alla sottoscrizione degli atti.
Il ricorso per le ragioni esposte deve essere respinto, mentre le spese di giudizio possono essere compensate attese le eccezionali ragioni equitative.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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