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Sentenza n. 202602303/2026
6 febbraio 2026

Sentenza n. 202602303/2026

SILENZIO SULLA RICHESTA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA AI SENSI DELL’ART. 9 LEGGE 91/1992 SMI

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data6 febbraio 2026
Numero202602303/2026
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato ricorso innanzi al TAR del Lazio per impugnare il silenzio amministrativo della pubblica amministrazione competente (verosimilmente il Prefetto della provincia di residenza) in riferimento alla propria istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza. Il ricorrente, presumibilmente cittadino straniero residente in Italia da un periodo sufficientemente prolungato, aveva presentato formale richiesta di acquisto della cittadinanza italiana secondo le procedure previste dalla legge, incontrando però l'inerzia della pubblica amministrazione, che non ha provveduto a pronunciarsi nei termini dovuti. Tale silenzio ha configurato un diniego implicito del diritto, inducendo il ricorrente a investire il giudice amministrativo della controversia per ottenere l'accertamento della illegittimità del provvedimento omesso e il conseguente riconoscimento della cittadinanza.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dall'articolo 9 della Legge 91/1992, come modificata nel tempo, che regola l'acquisto della cittadinanza italiana per residenza continuata nel territorio dello Stato. Secondo questa disposizione, un cittadino straniero in possesso dei requisiti prescritti (principalmente una residenza legale ininterrotta per un numero minimo di anni variabile a seconda della categoria del richiedente) ha diritto di presentare istanza per l'acquisizione della cittadinanza italiana, e la pubblica amministrazione è tenuta a decidere entro tempi determinati. L'omissione del provvedimento nei termini legali costituisce violazione dei diritti procedurali del cittadino straniero e determina legittimazione al ricorso giurisdizionale innanzi al TAR. Il quadro normativo comprende anche le disposizioni in materia di silenzio-assenso e silenzio-rifiuto nel procedimento amministrativo, nonché i principi costituzionali di eguaglianza e tutela del diritto di accesso ai benefici della cittadinanza.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia risiedeva nella illegittimità del silenzio amministrativo della pubblica amministrazione sulla richiesta di concessione della cittadinanza per residenza, e nel diritto del ricorrente a ottenere un provvedimento espresso entro i termini prescritti dalla legge. La questione sollevava il tema delicato della responsabilità dell'amministrazione per la violazione dei propri obblighi procedurali nel settore della cittadinanza, nonché l'effettiva tutela giurisdizionale del diritto individuale a una decisione tempestiva su una materia di rilevanza costituzionale quale l'acquisto della cittadinanza italiana. Era in discussione se il ricorrente potesse conseguire il riconoscimento della cittadinanza attraverso il rimedio giurisdizionale del ricorso amministrativo, ovvero se la questione fosse rimasta priva di una soluzione processuale stante il mutamento della situazione fattuale.

La motivazione del giudice

Durante il corso del procedimento innanzi al TAR, la pubblica amministrazione ha provveduto a pronunciarsi sulla richiesta di cittadinanza del ricorrente, adottando il provvedimento espresso che era stato inizialmente omesso. Tale adozione tardiva del provvedimento, sebbene caratterizzata da illegittimità procedimentale per la violazione dei termini, ha determinato l'estinzione del contrasto tra il ricorrente e l'amministrazione in ordine al tema della cittadinanza, poiché la questione sottesa al ricorso ha trovato una soluzione nel merito, sia pure fuori dai tempi dovuti. Il collegio giudicante ha ritenuto che, una volta adottato il provvedimento concreto sulla cittadinanza, la materia del contendere fosse cessata, in quanto il diritto fondamentale alla decisione espressa era stato sostanzialmente realizzato. Tuttavia, il TAR non ha escluso la possibilità di una valutazione circa la responsabilità amministrativa derivante dal ritardo, questione che potrebbe trovare autonomo rilievo in sede di ulteriori azioni risarcitorie o di accertamento della responsabilità.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato cessata la materia del contendere, disponendo l'estinzione del giudizio in quanto la controversia aveva perso concretezza e attualità a seguito dell'intervento della pubblica amministrazione con il provvedimento espresso sulla richiesta di cittadinanza. Sebbene il ricorso era stato fondato sulla illegittimità del silenzio amministrativo, l'adozione del provvedimento da parte dell'amministrazione nel corso del procedimento ha reso superflua la pronuncia del giudice sulla questione iniziale. Il ricorrente, pur non ottenendo una formale condanna dell'amministrazione per il silenzio, ha conseguito nella sostanza l'oggetto della propria istanza attraverso il provvedimento finale dell'amministrazione. Il pronunciamento del TAR non pregiudica comunque le eventuali responsabilità risarcitorie dell'amministrazione per il danno derivante dal ritardo ingiustificato.

Massima

La cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo relativo al silenzio sulla richiesta di concessione della cittadinanza interviene quando la pubblica amministrazione adotta il provvedimento espresso durante il corso del procedimento giurisdizionale, rendendo sostanzialmente realizzato il diritto fondamentale del ricorrente alla decisione amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Gianluca Verico,	Primo Referendario
Antonietta Giudice,	Primo Referendario, Estensore
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato dalla predetta Amministrazione in relazione all’istanza inviata dall’esponente in data 19.8.2021 alla Prefettura UTG di Bergamo – prot. n. K10/C/-OMISSIS- ai fini del conseguimento della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell’art. 9 Legge 91/1992 smi (si allega sub doc. 1 il prospetto di riepilogo dei dati della domanda acquisito dal portale del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione);
nonché per il conseguente accertamento
dell’obbligo dell’Amministrazione medesima di provvedere in ordine alla predetta domanda con un formale provvedimento;
e per la relativa condanna
della predetta Amministrazione a provvedervi, entro un termine all’uopo fissando
sul ricorso numero di registro generale 9757 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Rocco Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Bergamo;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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