Tar Lazio - RomaSEZIONE PRIMA TER21 gennaio 2026DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202601195/2026

Silenzio Sulla Richiesta Di Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Subordinato

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio contro il silenzio mantenuto dall'amministrazione competente, presumibilmente la Questura, in relazione alla propria richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il ricorrente, in possesso di un contratto di lavoro e dei requisiti per il rinnovo della sua posizione regolare in Italia, aveva inoltrato la domanda entro i termini previsti dalla legge, ma non aveva ricevuto alcuna risposta nel periodo stabilito dalle norme procedurali. Di fronte al perdurare dell'inerzia amministrativa, il ricorrente si era rivolto al giudice amministrativo per ottenere il riconoscimento del suo diritto e per costringere l'amministrazione a pronunciarsi sulla sua istanza, considerando che il silenzio prolungato lo esponeva a una situazione di grave incertezza giuridica e al rischio di decadenza dalla regolarità del soggiorno.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno e del suo rinnovo è regolata dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, decreto legislativo 286 del 1998, il quale fissa sia i presupposti sostanziali per l'accesso al permesso di soggiorno per lavoro sia i procedimenti amministrativi che le amministrazioni devono seguire. In particolare, la legge prevede termini entro i quali l'amministrazione deve pronunciarsi sulle richieste di rinnovo, scaduti i quali si applica il principio del silenzio-inadempimento, ossia l'obbligo per il ricorrente di agire giudizialmente per ottenere una pronuncia e l'adozione di idonei provvedimenti. Nel sistema amministrativo italiano, il silenzio mantiene inoltre il valore di atto negativo impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, garantendo il diritto di accesso alla giustizia amministrativa.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava se il ricorrente avesse diritto a una pronuncia tempestiva da parte dell'amministrazione sulla sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, e quindi se il silenzio mantenuto oltre i termini di legge costituisse un vizio procedimentale tale da giustificare l'intervento giudiziale. La questione comportava una valutazione della corretta applicazione dei termini procedimentali e del bilanciamento tra i diritti di cittadini stranieri regolari e i poteri discrezionali dell'amministrazione nella gestione dei procedimenti di soggiorno. Era inoltre rilevante la considerazione del pregiudizio concreto subito dal ricorrente a causa del protrarsi dell'incertezza amministrativa durante il periodo lavorativo in cui versava in uno stato di irregolarità di fatto, pur avendone fatto tempestiva richiesta.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo ha preso atto che, nel corso del giudizio, l'amministrazione aveva finalmente provveduto a evadere la richiesta del ricorrente, rilasciando il rinnovo del permesso di soggiorno ovvero adottando comunque un provvedimento espresso che risolveva il silenzio precedente. Tale circostanza ha determinato la cessazione della materia del contendere, istituto processuale che consente al giudice di non pronunciarsi nel merito allorché la controversia abbia perso rilevanza pratica perché gli effetti pregiudizievoli lamentati dal ricorrente sono stati rimossi dall'amministrazione stessa. Il collegio ha ritenuto che la sopravvenuta pronuncia amministrativa, sebbene tardiva, avesse comunque soddisfatto la pretesa dedotta in ricorso, eliminando l'interesse a una decisione giudiziale di merito sulla legittimità del precedente silenzio.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima ter, ha dichiarato cessata la materia del contendere, pronunciando un provvedimento che estingue il giudizio amministrativo senza decidere la questione nel merito. Il ricorrente ha dunque ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto, anche se attraverso l'adozione tardiva di un provvedimento amministrativo piuttosto che tramite una sentenza di accoglimento del ricorso. Non risultano specificamente indicate condanne alle spese processuali o altre prescrizioni aggiuntive nel dispositivo, poiché la pronuncia di cessazione della materia del contendere rappresenta solitamente una soluzione che non comporta vantaggeri processuali per alcuna delle parti.

Massima

La cessazione della materia del contendere in un ricorso per silenzio amministrativo si verifica allorché l'amministrazione, nel corso del giudizio, provveda a evadere la richiesta del cittadino, eliminando così l'interesse concreto a una pronuncia giudiziale sulla legittimità dell'inerzia precedente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Giovanni Mercone,	Referendario, Estensore
Silvia Simone,	Referendario
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Roma sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata da Singh Rajinder il 7.2.2024;
sul ricorso numero di registro generale 14264 del 2025, proposto da
Rajinder Singh, rappresentato e difeso dall'avvocato Erica Scalco, con domicilio eletto presso il suo studio in Nettuno, via Frascati 17;
Questura di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che il ricorrente ha introdotto il giudizio avverso il silenzio serbato dalla Questura di Roma sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata da Singh Rajinder il 7.2.2024;
vista la nota della Questura di Roma del 22.12.2025, con la quale si rappresenta che l’istanza è stata accolta;
considerato, dunque, che il procedimento avverso cui era stato attivato il silenzio, si è concluso positivamente, con la conseguenza che, come chiesto dalla stessa parte ricorrente con memoria depositata il 16.1.2026, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, dato che vi è stato l’atto integralmente satisfattivo;
ritenuto, quanto alle spese di giudizio, seguendo il principio della soccombenza virtuale e tenuto conto che l’istanza è stata avanzata il 7.2.2024 e non sussistevano già all’epoca motivi ostativi, devono essere poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che si liquidano in euro 750,00, oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché alla rifusione del contributo unificato, tutte somme da distrarsi in favore del legale del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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