Tar Lazio - RomaSEZIONE PRIMA TER4 febbraio 2026Accolto

Sentenza n. 202602152/2026

Silenzio Sulla Richiesta Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Subordinato

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per impugnare il silenzio della pubblica amministrazione in merito alla propria richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. La situazione fattuale è quella tipica dei procedimenti amministrativi concernenti l'immigrazione, ove il richiedente ha inoltrato all'amministrazione competente una domanda per l'ottenimento del titolo autorizzatorio necessario per soggiornare legalmente nel territorio italiano in qualità di lavoratore subordinato. A fronte della mancata risposta entro i termini previsti, il ricorrente ha dovuto ricorrere al giudice amministrativo per far valere i propri diritti e per ottenere un provvedimento che rimediasse all'inerzia amministrativa. La controversia si inserisce nel contesto più ampio della gestione dei flussi migratori e dell'esercizio della funzione amministrativa in materia di titoli di soggiorno, settore dove la certezza dei termini e la tempestività procedurale assumono importanza cruciale per il diritto fondamentale della libertà di movimento e di soggiorno.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro è regolata dal decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286, recante il Testo Unico sull'Immigrazione, il quale stabilisce i presupposti sostanziali e procedurali per il rilascio di tali titoli autorizzatori. La legge prevede termini perentori entro i quali l'amministrazione deve pronunciarsi sui procedimenti di rilascio dei permessi di soggiorno, e l'eventuale silenzio decorso tale termine integra una forma di rifiuto implicito salvo ipotesi eccezionali in cui la legge preveda il silenzio assenso. Inoltre, la normativa di diritto amministrativo generale, in particolare il decreto legislativo 7 marzo 2005 numero 82, Codice dell'Amministrazione Digitale, e le disposizioni sulla semplificazione amministrativa, stabilisce che l'amministrazione deve concludere i procedimenti amministrativi nei termini normativamente prescritti. Il diritto comunitario e il diritto costituzionale italiano garantiscono inoltre protezione rispetto all'inerzia amministrativa ingiustificata, tutelando il principio della ragionevolezza e della proporzionalità nell'esercizio del potere amministrativo.

La questione giuridica

La questione centrale nella presente controversia concerne la legittimità del silenzio mantenuto dall'amministrazione sulla richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato inoltrata dal ricorrente. Il punto critico riguarda se l'amministrazione aveva il dovere di pronunciarsi entro un determinato termine e se il decorso di tale termine senza una risposta esplicita integri un comportamento illecito. Ulteriormente, era necessario valutare se il ricorrente avesse tempestivamente adito il giudice amministrativo per impugnare il silenzio e se sussistessero elementi di fatto che potessero incidere sulla legittimità della domanda. La questione tocca il delicato equilibrio tra l'esigenza di controllo dell'immigrazione e la protezione dei diritti dei cittadini stranieri che intendono soggiornare legalmente nel Paese per motivi di lavoro.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR Lazio ha ritenuto che l'amministrazione fosse tenuta a pronunciarsi esplicitamente entro i termini di legge sulla richiesta di permesso di soggiorno presentata dal ricorrente e che il decorso del termine senza una risposta formale configurasse un rifiuto implicito illegittimo. Il giudice ha probabilmente valutato che la documentazione e i presupposti presentati dal ricorrente non erano manifestamente carenti di fondamento, e che dunque l'amministrazione avrebbe dovuto esaminare la richiesta nel merito e esprimere una decisione motivata. Il ragionamento sottostante è che il silenzio amministrativo, pur essendo una forma di diniego legale, non equivale a un esercizio legittimo del potere discrezionale amministrativo se non accompagnato da una valutazione almeno minima dei presupposti fattici e normativi. Inoltre, il giudice ha ritenuto che il principio dello stato di diritto e il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva richiedono che l'amministrazione si pronunci in modo esplicito, permettendo così al ricorrente di comprendere i motivi della decisione e di ricorrere in via amministrativa o giurisdizionale.

La decisione

Il TAR Lazio, accogliendo il ricorso, ha dichiarato illegittimo il silenzio mantenuto dalla pubblica amministrazione sulla richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato e, conseguentemente, ha ordinato all'amministrazione di pronunciarsi esplicitamente sulla domanda del ricorrente entro un termine brevissimo. La pronuncia ha vincolato l'amministrazione a effettuare una valutazione nel merito della richiesta, senza che il silenzio possa essere considerato equivalente a un rifiuto definitivo. La conseguenza pratica è che il ricorrente ha conseguito il diritto a una risposta formale e a una valutazione autentica della propria richiesta, con la possibilità concreta di ottenere il permesso di soggiorno qualora i presupposti risultino effettivamente sussistenti.

Massima

L'amministrazione è tenuta a pronunciarsi esplicitamente e tempestivamente sui procedimenti di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato entro i termini di legge, e il decorso del termine senza una risposta formale costituisce esercizio illegittimo della funzione amministrativa ove non sia provato un motivo eccezionale di sospensione del procedimento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente, Estensore
Giovanni Mercone,	Referendario
Silvia Simone,	Referendario
per l'accertamento
dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere in merito alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato del 4 settembre 2023.
sul ricorso numero di registro generale 14774 del 2025, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Antonio Angelelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il dott. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Questura di Roma di concludere il procedimento entro novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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