SILENZIO SULLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - K10/1083595
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 27 febbraio 2026 |
| Numero | 202603657/2026 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato richiesta di concessione della cittadinanza italiana presso l'amministrazione competente, in conformità alle procedure ordinarie previste dalla legge sulla cittadinanza. L'amministrazione non ha provveduto entro i termini previsti, mantenendo un atteggiamento di inerzia amministrativa rispetto alla domanda. Il ricorrente, impossibilitato a ottenere una decisione espressa sulla propria istanza, ha promosso ricorso dinanzi al TAR del Lazio per impugnare il silenzio della pubblica amministrazione, chiedendo al giudice amministrativo di sindacare l'illegittimità dell'omissione e di ottenere il provvedimento dovuto. La questione è stata depositata presso la Sezione Quinta Bis del Tribunale amministrativo regionale nel corso del 2025, con la seguente registrazione K10/1083595.
Il quadro normativo
La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1948, numero 91, che regola le modalità e i requisiti per l'acquisto della cittadinanza, distinguendo tra modalità ordinarie e straordinarie. L'amministrazione competente è vincolata al rispetto dei principi della buona amministrazione e della tempestività nell'esercizio dei propri poteri. Il diritto alla decisione amministrativa è un principio fondamentale dell'ordinamento italiano, secondo il quale la pubblica amministrazione non può rimanere inerte dinanzi a una richiesta legittimamente proposta da un cittadino, qualora le leggi attribuiscano un potere in proposito. Il ricorrente aveva il diritto di impugnare il silenzio mediante ricorso gerarchico e ricorso amministrativo, proprio per vincolare la pubblica amministrazione al rispetto del principio di effettività della tutela amministrativa.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità del silenzio della pubblica amministrazione relativamente a una domanda di concessione della cittadinanza italiana, domanda alla quale la legge attribuisce specifici requisiti e procedure. Il punto centrale era se tale silenzio costituisse un atteggiamento illegittimo che potesse essere sindacato dal giudice amministrativo, e se il ricorrente avesse diritto a una pronuncia di annullamento del silenzio medesimo con conseguente obbligo di provvedere. La questione riguardava inoltre il rapporto tra l'inerzia amministrativa e il potere discrezionale della pubblica amministrazione in materia di acquisto della cittadinanza, tema sensibile poiché coinvolge sia esigenze di tutela individuale che interessi di ordine pubblico e interesse nazionale.
La motivazione del giudice
Durante il pendenza del ricorso, la pubblica amministrazione ha provveduto ad emanare una decisione sulla domanda di cittadinanza presentata dal ricorrente, portando così a una conclusione la fase di inerzia che aveva originato la controversia. Il Tribunale amministrativo, constatato che la controversia aveva ricevuto una definizione con l'intervento successivo della pubblica amministrazione, ha considerato che veniva meno il presupposto dell'interesse concreto e permanente del ricorrente alla decisione del giudice sui vizi del silenzio. Nel valutare l'accaduto, il collegio ha applicato la consolidata dottrina relativa alla cessazione della materia del contendere, secondo cui quando il conflitto risulti superato dagli eventi e dalla sopravvenuta fattispecie di fatto, il giudice amministrativo cessa di avere interesse a pronunciarsi su una questione ormai priva di effetti pratici.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha dichiarato la cessata materia del contendere, disponendo l'estinzione del ricorso e la chiusura del procedimento. Con questa pronuncia il giudice ha ritenuto che, poiché la pubblica amministrazione aveva nel frattempo provveduto alla decisione sulla richiesta di cittadinanza, non sussisteva più la necessità di una sentenza che annullasse il silenzio precedente. Tale esito comporta che il ricorrente non consegue una sentenza di merito sulla legittimità dell'amministrazione, bensì ottiene il risultato pratico del provvedimento medesimo.
Massima
La materia del contendere relativa al silenzio della pubblica amministrazione su istanza di concessione della cittadinanza cessa allorché l'amministrazione provveda a decisione durante il pendenza del ricorso amministrativo, rendendo vana la tutela giurisdizionale richiesta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere, Estensore Gianluca Verico, Primo Referendario per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dell’Amministrazione sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana, ex art. 9, lett. e) della L. 91/1992, numero di protocollo K10/1083595 del 7 settembre 2022; sul ricorso numero di registro generale 15352 del 2025, proposto da Rafia Sultana, rappresentata e difesa dall’avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vespri Siciliani 38; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che con il ricorso in esame la parte ricorrente agisce in giudizio avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierna ricorrente in data 7 settembre 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 9; Considerato che, in data 20 febbraio 2026, l’Amministrazione ha depositato la schermata CIVES da cui risulta l’adozione in favore di parte ricorrente del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, inviato alla firma degli Organi competenti in data 18 febbraio 2026; Ritenuto che l’adozione del provvedimento richiesto, notificato a mezzo del Servizio Notifiche Digitali, ha valenza satisfattiva dell’interesse fatto valere in giudizio e che pertanto va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese di lite, tenuto conto della notevole mole di lavoro gravante sugli uffici a causa del rilevante numero di richieste di cittadinanza italiana, oltre che della pregressa emergenza pandemica da COVID-19, che notoriamente ha determinato un rallentamento anche dell’attività amministrativa (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 5802/2022). P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
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