Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS13 marzo 2026DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202604664/2026

Silenzio Sulla Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10/0762703

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato proposto dinanzi al TAR Lazio, Sezione Quinta Bis, da una persona che aveva inoltrato richiesta di concessione della cittadinanza italiana presso la competente amministrazione. Trascorso il termine entro il quale l'amministrazione era tenuta a pronunciarsi sulla domanda, in assenza di risposta, il ricorrente ha impugnato il silenzio amministrativo come rifiuto implicito della richiesta. La controversia riguardava il mancato provvedimento da parte dell'amministrazione competente in merito a una questione delicata e complessa come l'acquisto della cittadinanza italiana, che rappresenta un diritto fondamentale incidente sulla sfera personale del cittadino straniero. Nel corso del giudizio, prima della conclusione della fase istruttoria e dell'emanazione della sentenza nel merito, l'amministrazione ha provveduto a dare una risposta alla richiesta iniziale o comunque ha emanato un provvedimento sulla questione dedotta in giudizio.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge numero 91 del 1992 e dalle norme del codice civile, che stabiliscono i casi e le procedure attraverso cui un cittadino straniero può acquisire la cittadinanza italiana per concessione del Presidente della Repubblica. Il silenzio amministrativo è regolato dal codice del processo amministrativo e dalla legge sul procedimento amministrativo, che prevedono termini entro i quali l'amministrazione deve pronunciarsi e, decorsi i quali, il silenzio può essere qualificato come rifiuto implicito e sottoposto al controllo del giudice amministrativo. La richiesta di concessione di cittadinanza costituisce un diritto soggettivo del ricorrente a ottenere un provvedimento espresso e motivato da parte dell'amministrazione competente.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia consisteva nel verificare se il silenzio della Pubblica Amministrazione sulla richiesta di concessione della cittadinanza italiana, protrattosi oltre i termini legali, potesse essere impugnato dinanzi al giudice amministrativo quale rifiuto implicito e se il ricorrente avesse diritto a una pronuncia espressa dell'amministrazione o a una sentenza che accertasse il valore ricostituivo del provvedimento. In parallelo, si poneva la questione relativa ai presupposti legittimanti della richiesta di concessione della cittadinanza e alla discrezionalità amministrativa nella valutazione dei requisiti richiesti dalla legge.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha osservato che nel corso del giudizio, prima della pronuncia nel merito, l'amministrazione ha provveduto a dare risposta alla richiesta iniziale, emanando un provvedimento esplicito sulla domanda di cittadinanza. Questa circostanza comporta la cessazione della materia del contendere, poiché il ricorso verteva sulla illegittimità del silenzio amministrativo e sulla mancanza di un provvedimento espresso, esigenze che sono venute a mancare nel momento in cui l'amministrazione stessa ha emanato il provvedimento tardivo. Il TAR ha ritenuto che, una volta che l'amministrazione provveda a pronunciarsi sulla richiesta, anche se in ritardo, viene meno l'interesse concreto e attuale del ricorrente a ottenere una sentenza che accerti o invalidi il silenzio. Il vizio di procedura derivante dal ritardo diviene non più rilevante sul piano del controllo giurisdizionale quando il provvedimento è ormai stato emanato.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha estinto il ricorso per sopravvenuto venir meno della situazione dedotta. Il ricorrente non ha conseguito l'accoglimento del ricorso nel merito, ma neppure una pronuncia che avrebbe riconosciuto l'illegittimità del comportamento amministrativo. Questa pronuncia, sebbene formalmente favorevole all'amministrazione, riflette la pratica processuale secondo cui l'emanazione del provvedimento tardivo causa l'estinzione della lite.

Massima

L'emanazione di un provvedimento sulla domanda di concessione della cittadinanza italiana, ancorché ritardata oltre i termini di legge, determina la cessazione della materia del contendere nel ricorso avverso il silenzio amministrativo quando il provvedimento medesimo sopravvenga prima della pronuncia della sentenza nel merito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Primo Referendario, Estensore
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento del Ministero dell'Interno sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-);
sul ricorso numero di registro generale 11680 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Eloy Puga Villarino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lorenzo il Magnifico, 42;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore antistatario in epigrafe indicato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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