Tar Lazio - RomaSEZIONE PRIMA TER13 marzo 2026Inammissibile

Sentenza n. 202604671/2026

Silenzio Sulla Richiesta Di Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Subordinato

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un lavoratore straniero ha presentato richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato alla questura competente, ricorrendo al TAR Lazio quando l'amministrazione non ha provveduto entro i termini di legge. Il ricorrente aveva denunciato il silenzio inadempimento dell'ufficio, lamentando la mancata conclusione del procedimento amministrativo relativo al rinnovo del titolo che autorizza la permanenza e l'esercizio dell'attività lavorativa in Italia. Tuttavia, nel corso del giudizio amministrativo, anteriormente alla decisione nel merito, si è verificato un evento che ha modificato sostanzialmente la posizione del ricorrente rispetto all'oggetto della controversia. La questione della sopravvenuta carenza di interesse emerge quando il ricorso risulta ormai privo di utilità pratica, essendo venuta meno la ragione per cui era stato proposto.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno per lavoro è regolata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, che disciplina l'ingresso, la permanenza e l'occupazione di cittadini di paesi terzi. Il rinnovo del permesso costituisce un procedimento amministrativo assoggettato ai principi del codice del processo amministrativo, in particolare quanto ai termini di conclusione e alle conseguenze del silenzio della pubblica amministrazione. Le norme sul processo amministrativo, contenute nel decreto legislativo numero 104 del 2010, prevedono che il ricorso diventa improcedibile quando viene a mancare l'interesse della parte, essendo venir meno la lesione di una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela nel corso del giudizio.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia riguardava il silenzio illegittimo della pubblica amministrazione nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché l'ufficio competente non aveva provveduto ad adottare il provvedimento conclusivo entro i tempi dovuti. Tuttavia, il giudice amministrativo ha dovuto affrontare la questione della sopravvenuta carenza di interesse, vale a dire l'impossibilità di pronunciarsi nel merito quando il fatto generatore dell'interesse ricorribile non sussiste più al momento della pronuncia. Si pone il problema della utilità della sentenza e della configurazione stessa della controversia amministrativa, allorché il provvedimento impugnato o il silenzio lamentato abbiano cessato di produrre effetti lesivi nei confronti del ricorrente.

La motivazione del giudice

Il TAR Lazio ha ritenuto che la sopravvenuta carenza di interesse rappresenti un ostacolo processuale che impedisce la prosecuzione del giudizio, poiché il ricorrente non dispone più di una posizione giuridica soggettiva da tutelare attraverso la sentenza. Nel caso del rinnovo del permesso di soggiorno, il collegio ha verosimilmente riscontrato che durante il procedimento il titolo di soggiorno è stato rinnovato ovvero la situazione fattuale è mutata in modo tale che il ricorso non potrebbe più produrre effetti utili. La mancanza di interesse attuale è un elemento costitutivo della ricorribilità, e la sua sopravvenienza estingue la controversia amministrativa indipendentemente dall'esame dei profili di merito della legittimità del silenzio o dell'atto. Dichiarare improcedibile il ricorso rappresenta la corretta applicazione dei principi processuali, evitando una sentenza che risulterebbe priva di utilità pratica per le parti.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, archiviando il giudizio senza affrontare la questione della legittimità del silenzio nel merito. Tale pronuncia comporta l'estinzione della controversia amministrativa e la caducazione della domanda di annullamento, poiché non più sussiste un interesse concreto della parte ricorrente. Non viene decisa l'illegittimità o la legittimità del silenzio, né viene pronunciata condanna alle spese in quanto il ricorso non è stato respinto nel merito.

Massima

Qualora nel corso del giudizio amministrativo venga a mancare l'interesse del ricorrente a causa di sopravvenuti mutamenti della situazione fattuale, il ricorso diventa improcedibile indipendentemente dalla fondatezza nel merito della pretesa azionata.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Giovanni Mercone,	Referendario
Francesco Vergine,	Referendario, Estensore
Ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio - rifiuto formatosi sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 28.09.2023 (24RM054933) e conseguente ordine alla Questura di Roma di provvedere con provvedimento espresso sulla citata istanza.
sul ricorso numero di registro generale 15933 del 2025, proposto da
Dawinder Singh, rappresentato e difeso dall'avvocato Erica Scalco, con domicilio eletto presso il suo studio in Nettuno, via Frascati 17;
Questura di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la nota con la quale parte ricorrente ha comunicato che la Questura di Roma in data 18.02.2026 ha disposto la conclusione del procedimento amministrativo con la validazione dell’istanza e il rilascio del permesso di soggiorno;
visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
preso atto della dichiarazione resa dal difensore e ritenuto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per la sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione con compensazione delle spese del presente giudizio, in ragione dell’evoluzione della vicenda e della definizione in rito della controversia;
vista la richiesta di liquidazione dell’onorario del difensore avv. Erica Scalco per il patrocinio prestato al ricorrente, ammesso al beneficio del patrocinio gratuito;
ritenuta equa e proporzionata all’impegno ed all’esito in rito la determinazione del compenso come segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: t.a.r.
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 1.027,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 851,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 1.735,00
Compenso tabellare (valori minimi)	€ 3.613,00
Riduzione del 50 % su € 3.613,00 per la definizione in rito della controversia (art. 4, comma 9 DM 55/2014) € -1.806,50
Riduzione del 50 % su € 1.806,50 per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02)	€ -903,25
Compenso al netto delle riduzioni € 903,25.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Liquida in favore del difensore complessivamente la somma di euro € 903,25 per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.A.P. dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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