SILENZIO SULLA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI - INFORMAZIONI SULLO STATO DEL PROCEDIMENTO DI REVOCA/CESSAZIONE DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | 26 marzo 2026 |
| Numero | 202605716/2026 |
| Esito | AMMETTE AL GRATUITO PATROCINIO |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato istanza di accesso ai documenti amministrativi presso l'ente competente per conoscere lo stato e gli sviluppi di un procedimento amministrativo che lo riguardava direttamente: un procedimento di revoca o cessazione della protezione internazionale precedentemente riconosciuta. Trattandosi di un procedimento incidente su diritti fondamentali della persona, la conoscenza del suo stato risultava particolarmente rilevante per consentire all'interessato di esercitare efficacemente le proprie facoltà di difesa. Alla richiesta di accesso la pubblica amministrazione competente non ha dato risposta alcuna, integrando così il vizio procedimentale del silenzio inadempiente. Di fronte a questo inerzia illegittima, il ricorrente ha promosso ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale chiedendo di annullare il comportamento omissivo e di ottenere il rilascio delle informazioni e dei documenti richiesti.
Il quadro normativo
La materia dell'accesso ai documenti amministrativi è disciplinata dalla legge 241 del 1990, che costituisce la carta fondamentale del diritto amministrativo italiano in questo ambito. La legge garantisce a chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante il diritto di accedere ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvo limitazioni previste da legge per esigenze di sicurezza nazionale, tutela della riservatezza personale o protezione di interessi pubblici specificamente individuati. Il procedimento di revoca e cessazione della protezione internazionale è disciplinato dal decreto legislativo 251 del 2007, che attua in Italia la direttiva europea sulla definizione dello status di rifugiato e di beneficiario di protezione sussidiaria. Tale procedimento rientra nella categoria dei procedimenti amministrativi a contenuto altamente decisionale che incidono su diritti costituzionalmente garantiti, quali la libertà personale e il diritto di asilo. Inoltre, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono il diritto di accesso all'informazione come corollario del diritto di difesa in procedimenti che determinano status e diritti della persona.
La questione giuridica
La controversia ha incentrato sul riconoscimento e sulla portata del diritto di accesso ai documenti relativi a un procedimento amministrativo molto delicato quale la revoca o cessazione della protezione internazionale. In particolare, il giudice ha dovuto valutare se il silenzio della pubblica amministrazione integri un comportamento contrario alla legge 241 del 1990 anche quando riguardi documenti connessi a procedimenti che incidono gravemente su diritti fondamentali della persona. La questione sottesa era inoltre quella della compatibilità fra il diritto alla trasparenza amministrativa e l'eventuale esigenza dell'amministrazione di mantenere riservatezza su determinate informazioni, oltre al punto relativo all'interesse giuridicamente rilevante del ricorrente ad ottenere accesso a tali documenti.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto che il ricorso presentasse fondamenti seri e che sollevasse questioni di diritto amministrativo di notevole rilevanza, in particolare concernenti l'applicazione del diritto di accesso in materia di procedimenti incidenti su diritti costituzionali e convenzionali della persona. Ha valutato positivamente il fatto che il ricorrente potesse vantare un chiaro interesse giuridicamente rilevante, essendo egli direttamente destinatario del procedimento amministrativo di cui richiedeva accesso ai documenti, il che lo legittima pienamente ad ottenere informazioni sullo stato e sul contenuto dello stesso. Il giudice ha inoltre considerato che il silenzio inadempiente della pubblica amministrazione rappresenta un comportamento illegittimo per il quale il ricorso risulta ricevibile, e ha ritenuto che la materia della protezione internazionale sia per sua natura tale da giustificare una applicazione particolarmente rigorosa dei principi di trasparenza amministrativa. Tali valutazioni hanno condotto il tribunale a riconoscere la serietà della questione sollevata e la necessità di un approfondimento nel merito, il che ha giustificato l'ammissione al gratuito patrocinio.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, ha accolto istanza del ricorrente ammettendolo al gratuito patrocinio. Questa decisione rappresenta un riconoscimento preliminare della fondatezza almeno prima facie della questione controversa, creando le condizioni procedimentali per proseguire l'esame della controversia nel merito. Con l'ammissione al gratuito patrocinio, il ricorrente viene esentato dal pagamento dei contributi unificati e delle spese di giudizio, trovandosi in condizioni di necessità economica, e potrà essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio qualora ne faccia richiesta.
Massima
Il silenzio inadempiente della pubblica amministrazione su richiesta di accesso a documenti concernenti un procedimento amministrativo di revoca della protezione internazionale viola il diritto di accesso garantito dalla legge 241 del 1990 e integra comportamento illegittimo ricorribile dinanzi al giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Francesco Mele, Presidente Marianna Scali, Primo Referendario Giuseppe Bianchi, Primo Referendario, Estensore per la dichiarazione di illegittimità - del silenzio illegittimamente serbato dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo in relazione all'istanza di accesso agli atti presentata il 24 ottobre 2025. sul ricorso numero di registro generale 15504 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Scozzaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che: - la parte ricorrente, a seguito dell’audizione svoltasi dinnanzi alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo il giorno 23 luglio 2024 nell’ambito di un procedimento avviato per la revoca/cessazione della protezione accordata al medesimo ricorrente, con istanza di accesso agli atti datata 24 ottobre 2025 ha chiesto alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo di “comunicare informazioni sullo stato del procedimento di revoca/cessazione, trasmettendo il provvedimento decisorio qualora esistente, oltre al verbale dell’audizione di luglio 2024”; - l’Amministrazione non ha fornito risposta alla suddetta istanza nel termine previsto dall’art. 25 legge 241 del 1990; - con il ricorso ex art. 116 c.p.a. all’odierno esame, il ricorrente lamenta l’illegittimità del silenzio rigetto formatosi sulla richiesta di accesso e chiede “l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla predetta istanza con l'adozione di un provvedimento espresso”; - l’Amministrazione non si è costituita in giudizio malgrado la ritualità della notifica del ricorso; Ritenuto, nel merito, che il ricorso sia fondato in quanto: - sussiste il silenzio-diniego dell’Amministrazione sull’istanza di accesso notificata dal ricorrente a mezzo pec il 24 ottobre 2025, essendo decorsi i trenta giorni previsti dall’art. 24, comma 5, l. 241/1990; - sussiste l’interesse attuale e concreto del ricorrente a prendere visione della richiesta documentazione, interesse correlato ad una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, posto che l’accesso è volto a ad acquisire gli atti del procedimento avviato dall’Amministrazione nei confronti del medesimo ricorrente; Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere accolto e, per l'effetto, nei limiti della domanda presentata, debba essere ordinato all’Amministrazione resistente di concludere il procedimento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione; Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite; Considerato di ammettere, sussistendone i presupposti, al patrocinio delle spese dello Stato il ricorrente e ritenuto di liquidare al difensore a titolo di onorari la somma di euro 942,00, oltre accessori, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ordina all’Amministrazione resistente di concludere il procedimento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione. Ammette al patrocinio a spese dello Stato la parte ricorrente e liquida il compenso professionale spettante per l’attività difensiva svolta nel presente giudizio in misura pari a euro 942,00 oltre accessori. Spese compensate tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
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