Sentenza n. 202606223/2026
Silenzio Sulla Richiesta Di Riconoscimento Quale Ente Abilitato All’erogazione Di Percorsi Di Alfabetizzazione Linguistica Per Immigrati (livello A2 “integrazione” E B1 “cittadinanza”) E Al Rilascio Delle Relative Attestazioni Di Conoscenza Della Lingua Italiana Per Immigrati (qcer)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ente ha presentato una richiesta all'amministrazione competente per ottenere il riconoscimento quale organizzazione abilitata all'erogazione di corsi di alfabetizzazione linguistica destinati agli immigrati, con specifico riferimento ai livelli A2 (integrazione) e B1 (cittadinanza) secondo lo standard QCER. La medesima richiesta includeva l'autorizzazione al rilascio delle attestazioni ufficiali di conoscenza della lingua italiana, documenti essenziali per il percorso di integrazione civile e linguistica dei cittadini stranieri. Decorso il termine per la risposta senza alcun provvedimento esplicito da parte dell'amministrazione, il ricorrente ha impugnato il silenzio amministrativo dinanzi al TAR, lamentando l'inerzia dell'ente pubblico e chiedendo l'annullamento di tale comportamento omissivo.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata principalmente dal decreto legislativo numero 286 del 1998, testo unico sull'immigrazione, che assegna all'amministrazione competente la responsabilità di promuovere e regolamentare i percorsi di alfabetizzazione linguistica per immigrati. Le attestazioni di conoscenza linguistica secondo il QCER rappresentano uno strumento normato a livello europeo per certificare i livelli di competenza della lingua italiana. La legge sul procedimento amministrativo impone all'amministrazione l'obbligo di pronunciarsi entro termini predeterminati sulle istanze presentate dai privati, prevedendo che il silenzio protratto oltre tale termine integri un rifiuto implicito della domanda, salvo disposizioni contrarie. Il principio della trasparenza amministrativa e del diritto della cittadinanza a ottenere una pronuncia costituisce fondamento costituzionale della corretta azione dell'amministrazione pubblica.
La questione giuridica
Il giudice amministrativo ha dovuto verificare se il silenzio dell'amministrazione sulla richiesta di riconoscimento quale ente abilitato all'erogazione di percorsi linguistici costituisse un comportamento illegittimo per eccesso di inerzia. Era necessario accertare se sussistesse in capo all'amministrazione un obbligo giuridico di pronunciarsi entro un termine perentorio e, in caso affermativo, se il mancato adempimento integrase una violazione suscettibile di sindacato giurisdizionale. In sottofondo emergeva anche la questione relativa al diritto soggettivo del ricorrente a ottenere una pronuncia esplicita anziché un silenzio, diritto strettamente collegato alla trasparenza della pubblica amministrazione e alla certezza del diritto.
La motivazione del giudice
Il collegio ha accolto le censure del ricorrente ritenendo che l'amministrazione fosse tenuta a pronunciarsi esplicitamente sulla richiesta di abilitazione entro il termine previsto dalla normativa applicabile. Ha ritenuto che il silenzio protratto costituisse comportamento illegittimo per omissione del dovere di provvedere, una fattispecie paradigmatica di cattiva amministrazione. Il TAR ha sottolineato come le abilitazioni all'erogazione di servizi di formazione linguistica per immigrati costituiscano materia sottoposta a procedimento amministrativo strutturato, nel quale la trasparenza della decisione è esigenza primaria. Il giudice ha inoltre considerato che la mancata pronuncia esposta e tempestiva dell'amministrazione priverebbe il ricorrente della possibilità di conoscere le ragioni di un eventuale diniego e di contrapporvi le proprie deduzioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il silenzio amministrativo, ordinando all'amministrazione competente di pronunciarsi nel merito sulla richiesta di riconoscimento quale ente abilitato entro un termine congruo stabilito dal giudice. La decisione comporta che l'amministrazione dovrà ora esaminare concretamente la domanda del ricorrente, valutandone i requisiti di legge e adottando un provvedimento espresso di accoglimento o di rigetto, motivato adeguatamente. Le conseguenze pratiche sono che il ricorrente potrà finalmente conoscere l'esito della propria istanza e, in caso di accoglimento, sarà legittimato a svolgere l'attività di formazione linguistica; in caso di diniego, avrà titolo per ulteriormente impugnare il provvedimento motivato.
Massima
Il silenzio dell'amministrazione oltre il termine di legge su una richiesta di abilitazione all'erogazione di servizi di formazione linguistica costituisce comportamento illegittimo per omissione del dovere di provvedere e è sindacabile dal giudice amministrativo in sede di ricorso per ottenerne l'annullamento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Elena Stanizzi, Presidente Eleonora Monica, Consigliere Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento del Ministero dell'università e della Ricerca in relazione all'istanza per il riconoscimento del Centro Studi Italiani quale ente abilitato all'erogazione di percorsi di alfabetizzazione linguistica per immigrati (livello A2 "integrazione" e B1"cittadinanza") e al rilascio delle relative attestazioni di conoscenza della lingua italiana per immigrati (QCER); sul ricorso numero di registro generale 100 del 2026, proposto da Centro Studi Italiani S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Osvaldo Lucciarini, Chiara Cecchini, con domicilio digitale come in atti; Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Roma Tre, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi Roma Tre; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →