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Sentenza n. 202600624/2026
13 gennaio 2026

Sentenza n. 202600624/2026

SILENZIO SULLA RICHIESTA DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE PRIMA TER
Data13 gennaio 2026
Numero202600624/2026
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio, aveva presentato richiesta all'amministrazione competente per ottenere la conversione di tale permesso in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, eventualmente per iniziare un'attività lavorativa in Italia. Dinanzi all'inerzia dell'amministrazione nel provvedere sulla richiesta, il ricorrente aveva promosso ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, chiedendo l'annullamento del silenzio e l'accoglimento della richiesta di conversione. Nel corso del procedimento giudiziale, tuttavia, la situazione fattuale era mutata: il ricorrente aveva ottenuto concreto soddisfacimento della propria istanza originaria oppure si era verificato un evento che aveva eliminato l'interesse concreto e attuale a proseguire il ricorso, rendendo così la controversia priva di oggetto e utilità pratica.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per cittadini extracomunitari è disciplinata dal Testo Unico in materia di immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, il quale stabilisce le condizioni, le modalità e le procedure per il rilascio e la conversione dei vari titoli di soggiorno. La conversione da un permesso per studio a un permesso per lavoro rappresenta una variazione sostanziale dello status migratorio e dei diritti connessi, comportando la necessità di una valutazione amministrativa volta a verificare i presupposti di legge e l'interesse nazionale. L'inerzia dell'amministrazione in materia di immigrazione configura un silenzio che, secondo i principi consolidati del diritto amministrativo, è suscettibile di ricorso quando leda un interesse giuridicamente rilevante del cittadino. Tuttavia, l'instaurazione di un ricorso presuppone la permanenza di un interesse attuale e concreto nel ricorrente, il quale può venir meno se la situazione originaria è stata risolta.

La questione giuridica

La controversia si articolava su due piani: da un lato, la legittimità e la tempestività della amministrazione nel provvedere su una richiesta di conversione di permesso di soggiorno e, dall'altro, l'individuazione della esatta portata del diritto al ricorso allorché la richiesta originaria abbia ricevuto accoglimento o la situazione fattuale si sia trasformata durante il corso del processo. La questione investiva il tema generale della caducazione dell'interesse ad agire quando la pretesa dedotta in ricorso abbia trovato soddisfacimento, rendendo il giudizio priva di utilità pratica e impossibile la pronuncia di un dispositivo suscettibile di esecuzione. Un ulteriore aspetto riguardava se, anche in assenza di un provvedimento formale di conversione, l'accadimento di circostanze di fatto potesse estinguere il ricorso o relegarlo a questioni meramente teoriche prive di effetto utile.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto che durante il corso del procedimento fosse sopravvenuto un evento che aveva eliminato del tutto l'interesse ad agire del ricorrente, configurando una vera e propria carenza sopravvenuta di interesse. Ciò significa che il ricorrente non aveva più necessità che il giudice amministrativo intervenisse sul silenzio originario, poiché la situazione che aveva determinato il ricorso si era risolta attraverso l'ottenimento della conversione ovvero l'evento poteva comunque rendere irrilevante una pronuncia sulla richiesta iniziale. Il giudice ha applicato il principio consolidato in materia di improcedibilità dei ricorsi, secondo cui quando viene meno l'oggetto della tutela richiesta e l'interesse concreto e attuale a ricorrere, il processo non può proseguire utilmente. La dichiarazione di improcedibilità rappresenta una decisione di carattere processuale che non entra nel merito della questione, ma constata semplicemente che il ricorso non è più idoneo a produrre effetti pratici utili e che pertanto non sussistono i presupposti per una decisione nel merito.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ordinando il conseguente archiviazione della causa senza entrare nel merito della legittimità del silenzio amministrativo originario. Tale pronuncia implicava che il ricorrente non aveva più titolo a proseguire la controversia, avendo il provvedimento amministrativo perduto rilevanza concreta per la sua posizione personale. La decisione non escludeva in linea generale la responsabilità dell'amministrazione per i ritardi, ma affermava che il giudice non poteva pronunciarsi utilmente su una questione per la quale la situazione di fatto aveva subito una trasformazione.

Massima

L'interesse ad agire in materia di permessi di soggiorno cessa di sussistere quando il ricorrente abbia ottenuto la conversione richiesta o quando circostanze sopravvenute abbiano reso privo di utilità pratica il provvedimento che il giudice potrebbe pronunciare, determinando l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Giovanni Mercone,	Referendario
Silvia Simone,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del silenzio-inadempimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma in merito all'istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro;
sul ricorso numero di registro generale 14378 del 2025, proposto da Oumayma Hdhibi, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Pezzilli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza dell'Unità 13;
Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso sul silenzio, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:

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