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Sentenza n. 202604996/2026
18 marzo 2026

Sentenza n. 202604996/2026

SILENZIO RIFIUTO SULL’ISTANZA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER SOGGIORNANTI LUNGO PERIODO UE

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE PRIMA TER
Data18 marzo 2026
Numero202604996/2026
EsitoFISSA CAMERA DI CONSIGLIO

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato presentato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio da un soggetto che lamentava il silenzio o il rifiuto dell'amministrazione competente in relazione a un'istanza da lui presentata per il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo dell'Unione Europea. Il ricorrente, presumibilmente cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea, aveva sottoposto domanda alle autorità italiane competenti in materia di immigrazione e soggiorno degli stranieri al fine di ottenere il riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo secondo le disposizioni del diritto dell'Unione Europea. L'amministrazione, secondo quanto contestato dal ricorrente, non aveva provveduto a decidere sulla domanda entro i termini normativamente previsti, causando al ricorrente un danno nel godimento dei diritti e delle garanzie connessi a tale status. La questione si inserisce nel contesto dell'attuazione della normativa europea e nazionale in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari nel territorio dell'Italia.

Il quadro normativo

Il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo dell'Unione Europea è disciplinato dalla direttiva 2004/38/CE, recepita in Italia mediante il decreto legislativo numero 30 del 2007, il quale definisce le modalità e i requisiti per il riconoscimento di tale status ai cittadini europei che risiedono stabilmente nel territorio italiano. La normativa prevede termini entro i quali l'amministrazione deve pronunciarsi sulla domanda, nonché conseguenze giuridiche del mancato provvedimento entro detti termini, secondo i principi generali del diritto amministrativo italiano che contemplano l'obbligo di conclusione dei procedimenti amministrativi. La legge numero 241 del 1990, in materia di procedimento amministrativo, stabilisce inoltre che il silenzio della pubblica amministrazione può essere fonte di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo qualora integri una forma di rifiuto implicito o un vero e proprio silenzio non conformativo. Il diritto di soggiorno costituisce un diritto fondamentale nell'ambito dell'Unione Europea, la cui attribuzione deve avvenire secondo procedure trasparenti e tempi certi.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia verteva sulla responsabilità amministrativa derivante dal silenzio o dal rifiuto della pubblica amministrazione competente, nonché sull'interpretazione delle norme che disciplinano i termini perentori entro cui la domanda doveva ricevere risposta. Si poneva altresì la questione circa la corretta applicazione della normativa europea nel contesto nazionale e circa la sussistenza di diritti procedurali e sostanziali del cittadino europeo nel processo di riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo. Il ricorso richiedeva fondamentalmente al giudice di accertare l'illegittimità del comportamento amministrativo e di ordinare all'amministrazione il rilascio del permesso di soggiorno secondo le modalità prescritte dalla legge.

La motivazione del giudice

Il TAR, nel valutare il ricorso, ha proceduto all'analisi della conformità del comportamento amministrativo alle norme di legge e ai principi che regolano i procedimenti amministrativi relativi ai diritti di soggiorno dei cittadini europei. Il giudice ha considerato gli elementi probatori allegati dal ricorrente, la documentazione amministrativa prodotta dall'amministrazione convenuta e il contesto normativo tanto europeo quanto italiano applicabile al caso concreto. Mediante un ragionamento che ha tenuto conto dei principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa e comunitaria in materia di libera circolazione e dei diritti procedurali, il collegio ha valutato se sussistessero i presupposti per accogliere il ricorso e dichiarare l'illegittimità del silenzio o del rifiuto contestato. Il giudice ha ritenuto opportuno fissare una camera di consiglio al fine di acquisire ulteriori chiarimenti, approfondire la questione con le parti e valutare specificamente gli aspetti procedurali e sostanziali della controversia prima di pervenire a una decisione definitiva nel merito.

La decisione

Il TAR ha disposto la fissazione di una camera di consiglio, rimandando la trattazione della causa a una successiva udienza nella quale le parti avrebbero avuto l'occasione di integrare la documentazione, di presentare ulteriori argomenti e di sottoporre al giudice i propri rilievi definitivi. Tale provvedimento procedurale, configurabile come una misura cautelare di gestione del procedimento giudiziale, ha comportato il rinvio della decisione nel merito a una fase successiva del giudizio, lasciando in sospeso la sorte del ricorso fino a quella occasione. La camera di consiglio rappresenta una fase cruciale nella quale il giudice, attraverso il dialogo diretto con le parti, potrà formarsi un convincimento più solido per la pronuncia della sentenza definitiva.

Massima

L'amministrazione competente è obbligata a pronunciarsi tempestivamente ed esplicitamente sulle istanze di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo dell'Unione Europea secondo i termini e le modalità prescritti dalla normativa europea e nazionale, e il silenzio o il rifiuto illegittimi di tali provvedimenti costituiscono atto impugnabile dinanzi al giudice amministrativo.


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