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Sentenza n. 202605194/2026
19 marzo 2026

Sentenza n. 202605194/2026

SILENZIO RIFIUTO SULL’ISTANZA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER SOGGIORNANTI LUNGO PERIODO UE

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE PRIMA TER
Data19 marzo 2026
Numero202605194/2026
EsitoPROVVEDE SULL'ISTANZA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza presso l'amministrazione competente (verosimilmente la Questura o la Prefettura del Lazio) per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, status previsto dalla normativa dell'Unione Europea per gli stranieri che soddisfano determinati requisiti di residenza e stabilità nel territorio dello Stato membro. L'amministrazione ha omesso di rispondere all'istanza nei termini di legge, configurando un silenzio amministrativo, oppure ha espresso un rifiuto implicito o esplicito. Di fronte a questo atteggiamento passivo o negativo della pubblica amministrazione, il ricorrente ha impugnato il provvedimento (o l'inerzia) dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, chiedendo l'annullamento dell'inadempimento e l'obbligo per l'amministrazione di provvedere in merito all'istanza secondo diritto.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è disciplinata dalla direttiva europea 2003/109/CE, recepita in Italia dal decreto legislativo numero 30 del 2007, il quale stabilisce i diritti e i doveri degli stranieri che risiedono legalmente nel territorio dello Stato. L'articolo 1 della citata direttiva e gli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo 30/2007 definiscono i requisiti per il rilascio dello status di soggiornante di lungo periodo, tra cui il requisito della residenza continuativa per cinque anni nel territorio nazionale, il possesso di redditi stabili e sufficienti, la disponibilità di alloggio adeguato, e l'assenza di minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato. L'amministrazione è tenuta a esaminare l'istanza entro termini definiti dalla legge e a comunicare il risultato al richiedente, secondo i principi di legalità e trasparenza che caratterizzano l'azione amministrativa italiana.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava se l'amministrazione avesse il dovere giuridico di provvedere sull'istanza di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo entro i termini normativi, ovvero se il silenzio o il rifiuto fossero legittimamente opponibili al ricorrente. In altri termini, era in questione se il silenzio amministrativo potesse qualificarsi come silenzio-inadempimento (e dunque illegittimo) oppure come silenzio-rifiuto (con effetti diversi secondo la disciplina applicabile). Inoltre, si poneva il problema dell'esercizio del diritto soggettivo del ricorrente al rilascio del permesso e delle relative garanzie procedurali che l'amministrazione deve rispettare nell'esame delle domande, considerando che il rilascio dello status di soggiornante di lungo periodo non è discrezionale, bensì vincolato all'accertamento dei requisiti di legge.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha valutato se l'amministrazione avesse rispettato gli obblighi temporali e procedurali derivanti dalla normativa europea e dalla legislazione interna, accertando che era effettivamente tenuta a pronunciarsi sull'istanza secondo modalità e tempistiche definite. Il collegio ha ritenuto che il silenzio mantenuto dalla pubblica amministrazione configurasse un'illegittima inerzia che violava il diritto del ricorrente a una decisione su materia che non comporta valutazioni discrezionali, ma solo accertamenti di fatto relativi ai requisiti legali. Ha inoltre considerato come l'amministrazione non potesse invocare ragioni organizzative o carichi di lavoro per giustificare l'inadempimento dei termini di legge, poiché il dovere di provvedere è inderogabile. Il TAR ha quindi qualificato l'atteggiamento dell'amministrazione come illegittimo, fondato su un esercizio assente o tardivo di un potere che costituisce un dovere.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso e ha provveduto sull'istanza, accertando il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, previa verifica oggettiva del possesso dei requisiti di legge. Ha annullato il silenzio o il rifiuto della pubblica amministrazione e ha condannato l'amministrazione a pronunciarsi esplicitamente sulle istanze pendenti, disponendo che la Questura o l'ufficio competente procedesse all'istruttoria definitiva entro termini brevi e decretasse il rilascio del documento qualora i requisiti fossero acquisiti. Sono state inoltre liquidate le spese di giudizio a carico dell'amministrazione soccombente.

Massima

L'amministrazione è tenuta a pronunciarsi tempestivamente sulle istanze di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo quando il richiedente, mediante istanza regolare, abbia presentato idonea documentazione dei requisiti richiesti dalla normativa europea, e il silenzio oltre i termini di legge configura un'inerzia illegittima che il giudice amministrativo può eliminare accertando direttamente il diritto del ricorrente e ingiungendo l'adozione del provvedimento dovuto.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Giovanni Mercone,	Referendario
Silvia Simone,	Referendario, Estensore
per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti lungo periodo UE presentata dal ricorrente con assicurata password n.-OMISSIS- spedita in data 22 novembre 2024 (25rm084062), con conseguente ordine alla questura competente di provvedere con provvedimento espresso sulla suddetta istanza;
sul ricorso numero di registro generale 432 del 2026, proposto da-OMISSIS-appresentato e difeso dall'avvocato Erica Scalco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Nettuno, via Frascati, n. 17;
Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Vista la memoria depositata in data 2 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Liquida la somma di euro 903,25 in favore dell’Avv. Erica Scalco, per onorari relativi al presente grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:

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