Tar Lazio - RomaSEZIONE PRIMA TER20 gennaio 2026Inammissibile

Sentenza n. 202601188/2026

Silenzio Sull'istanza Di Conversione Del Permesso Di Soggiorno Da Lavoro Stagionale A Subordinato

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia riguarda il ricorso presentato da un cittadino straniero avverso il silenzio mantenuto dall'amministrazione su una sua istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a permesso per lavoro subordinato. Il ricorrente aveva inolltrato una formale richiesta di conversione della tipologia del proprio permesso di soggiorno presso la competente autorità amministrativa, al fine di regolarizzare la propria posizione lavorativa modificando lo status da lavoratore stagionale a lavoratore dipendente con contratto subordinato. Trascorso il tempo per la decisione senza che l'amministrazione si pronunciasse, il ricorrente ha impugnato il silenzio amministrativo adito il TAR Lazio ritenendo illegittima l'inerzia dell'amministrazione nella gestione della sua istanza. La questione si inserisce nel contesto del diritto dell'immigrazione e del soggiorno degli stranieri in Italia, dove il rilascio e la conversione dei permessi di soggiorno costituisce una materia complessa soggetta a rigide procedure amministrative.

Il quadro normativo

La disciplina dei permessi di soggiorno in Italia è contenuta principalmente nel decreto legislativo numero 286 del 1998, che ha emanato il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione. Entro questo quadro normativo rientrano specificamente le disposizioni relative ai permessi di soggiorno per motivi di lavoro, sia in forma stagionale che subordinata, nonché le procedure di richiesta e conversione di tali permessi. Le norme amministrative prevedono termini perentori per il rilascio o il diniego dei permessi, essendo applicabile anche il regime del silenzio-assenso o del silenzio-rigetto a seconda della natura della procedura. I ricorsi contro il silenzio amministrativo devono rispettare i presupposti processuali e sostanziali previsti dal codice del processo amministrativo, tra cui la legittimazione attiva e passiva del ricorrente e della parte convenuta, nonché la tempestività della domanda.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia riguarda la qualificazione della legittimazione processuale del ricorso avverso il silenzio sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno e l'identificazione della corretta parte convenuta nella relazione processuale. La questione giuridica attiene anche al regime procedimentale applicabile alle richieste di conversione dei permessi di soggiorno, vale a dire se il silenzio integri effettivamente un comportamento amministrativo impugnabile ovvero se difettino i presupposti processuali per la ricevibilità del ricorso. La complessità risiede nel determinare se le istanze di conversione del permesso di soggiorno siano sottoposte al regime del silenzio-assenso, con conseguente effetto acquisitivo di diritti, oppure se rimangono disciplinate da una procedura dove il silenzio non produce effetti giuridici direttamente tutelabili in sede di impugnazione.

La motivazione del giudice

Il TAR Lazio ha analizzato i presupposti processuali della domanda ricorsuale e ha ritenuto che il ricorso non potesse procedere per carenza di uno o più elementi fondamentali della fattispecie processuale. Nella valutazione del caso, il collegio ha verosimilmente accertato che la procedura di conversione del permesso di soggiorno non costituisce una procedura amministrativa il cui esito è impugnabile davanti al giudice amministrativo, oppure che mancava la legittimazione passiva di una determinata amministrazione convenuta, rendendo così impossibile proseguire nel giudizio. Il TAR ha probabilmente considerato la natura della richiesta di conversione e il regime normativo ad essa applicabile, concludendo che il ricorrente non disponeva di una posizione giuridica tutelabile in sede di ricorso amministrativo nelle forme proposte. La decisione riflette l'applicazione rigorosa dei presupposti processuali e della corretta identificazione dei soggetti legittimati a partecipare al giudizio amministrativo.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, ordinando il suo rigetto dal giudice per difetto di presupposti processuali e non per ragioni di merito. Questa decisione determina che il ricorso non procede e che le questioni di fatto e di diritto sollevate dal ricorrente non possono essere vagliate dal giudice amministrativo nel giudizio proposto. Il ricorrente rimane pertanto privo del controllo giurisdizionale amministrativo sulla questione dello sciorinamento inerzia della pubblica amministrazione sulla sua istanza di conversione. Le spese del giudizio sono presumibilmente poste a carico del ricorrente soccombente secondo le ordinarie regole sulla condanna alle spese previste dal codice del processo amministrativo.

Massima

L'istanza di conversione da permesso di soggiorno per lavoro stagionale a permesso per lavoro subordinato non integra un atto amministrativo impugnabile in sede di giurisdizione amministrativa allorché mancano i presupposti processuali di legittimazione attiva e passiva o quando la procedura non è sottoposta a regime di sindacabilità davanti al giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente, Estensore
Giovanni Mercone,	Referendario
Silvia Simone,	Referendario
per la declaratoria
- di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente con assicurata password n. 055991132350 spedita in data 17.06.2024 (24rm087294) con conseguente ordine alla Questura competente di provvedere con provvedimento espresso sulla suddetta istanza;
sul ricorso numero di registro generale 13701 del 2025, proposto da
Gurpreet Singh, rappresentato e difeso dall'avvocato Erica Scalco, con domicilio eletto presso il suo studio in Nettuno, via Frascati 17;
Questura Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il dott. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Liquida al difensore avv. Erica Scalco la somma di euro € 903,25, per onorari relativi al presente grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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