SILENZIO SULL'ISTANZA FINALIZZATA AL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA TER |
| Data | 23 gennaio 2026 |
| Numero | 202601355/2026 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente, in qualità di straniero interessato al rilascio di un permesso di soggiorno, ha presentato istanza presso l'autorità amministrativa competente, presumibilmente la questura o la prefettura del luogo di residenza. Dinanzi al silenzio dell'amministrazione sull'istanza, il ricorrente ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di impugnare l'inerzia dell'amministrazione e ottenere il rilascio del documento richiesto. Il ricorso è stato proposto secondo le modalità previste dalla legge sul procedimento amministrativo, lamentando il ritardo ingiustificato dell'amministrazione nel provvedere. Nel corso del procedimento giurisdizionale, tuttavia, la situazione fattuale si è modificata, con conseguente venire meno dell'interesse concreto e attuale del ricorrente alla prosecuzione della controversia.
Il quadro normativo
La disciplina del permesso di soggiorno rientra nell'ambito dell'ordinamento dell'immigrazione e della permanenza degli stranieri in Italia, regolato principalmente dal Testo Unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998. L'amministrazione è tenuta al rispetto dei termini procedurali fissati dalla legge sul procedimento amministrativo, con obbligo di concludere il procedimento e di comunicare la decisione entro i tempi stabiliti. Il silenzio dell'amministrazione su una istanza di rilascio di un permesso di soggiorno costituisce inerzia amministrativa rilevante e può essere impugnato dinanzi al giudice amministrativo al fine di ottenere il provvedimento dovuto. La ricevibilità del ricorso, tuttavia, presuppone il permanere di un interesse attuale e concreto della parte ricorrente alla pronuncia giurisdizionale.
La questione giuridica
Il giudice amministrativo doveva valutare se l'inerzia dell'amministrazione sul rilascio del permesso di soggiorno costituisse un vizio procedimentale tale da giustificare l'intervento giurisdizionale a tutela dei diritti del ricorrente. Tuttavia, la questione più delicata riguardava la permanenza dell'interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio, cioè se la situazione fosse evoluta in modo tale da rendere irrilevante o impossibile la tutela richiesta. Tale questione riveste grande importanza nel diritto amministrativo in quanto tocca il principio fondamentale della strumentalità della sentenza: se il provvedimento sia stato emanato in corso di giudizio o se la situazione sia altrimenti mutata, il ricorso potrebbe divenire privo di utilità pratica.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accertato che nel corso del procedimento giurisdizionale sopravveniva un fatto modificativo della situazione originaria che comportava la perdita di interesse concreto da parte del ricorrente. La sentenza rileva che allorché viene meno l'utilità pratica della pronuncia richiesta, il ricorso diviene improcedibile poiché non esiste più controversia da dirimere né diritto da tutelare. Il collegio giudicante ha applicato il principio consolidato secondo cui la carenza di interesse processuale sopravvenuta costituisce causa di improcedibilità, in quanto nessuna protezione giuridica può offrire una sentenza di condanna o di annullamento se la situazione di fatto si è già risolta favorevolmente al ricorrente. La decisione riflette l'orientamento giurisprudenziale che privilegia l'efficienza del processo amministrativo, evitando pronunciamenti su controversie ormai prive di rilevanza pratica.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione prima ter, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, estinguendo il giudizio in data ventitré gennaio duemilaventisei. La sentenza non entra nel merito della fondatezza della pretesa del ricorrente, poiché la questione è divenuta inrilevante in seguito ai fatti sopravvenuti. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto non sulla base della infondatezza del diritto vantato, bensì sulla base della perdita della necessità di una pronuncia giurisdizionale.
Massima
La sopravvenuta carenza di interesse processuale, conseguente al verificarsi di circostanze che rendono impossibile o inutile l'esecuzione della sentenza richiesta, determina l'improcedibilità del ricorso e l'estinzione del giudizio amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Giovanni Mercone, Referendario Francesco Vergine, Referendario, Estensore RICORSO PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA' DEL SILENZIO - INADEMPIMENTO SERBATO DALLA PREFETTURA DI ROMA - SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A CHIEDERE UN PERMESSO DI SOGGIORNO IN ATTESA DI OCCUPAZIONE DEL CITTADINO-OMISSIS--OMISSIS- (nome) -OMISSIS- VIA PEC ALLA PREFETTURA DI ROMA NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla summenzionata istanza, E PER LA CONDANNA DELLA PREFETTURA DI ROMA INTIMATA A PROVVEDERE IN ORDINE ALLA SUMMENZIONATA ISTANZA ENTRO UN TERMINE NON SUPERIORE A TRENTA GIORNI, RILASCIANDO PERMESSO DI SOGGIORNO IN ATTESA DI OCCUPAZIONE PER SUSSISTENZA DI TUTTI I PRESUPPOSTI NORMATIVI CON RICHIESTA DI NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA EX ART. 117 CO. 3, C.P.A. sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Montanari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso e considerato: -la società Corcas S.R.L., rappresentata dal sig Corrado Casaburi, ha inviato un’istanza telematicamente in data 27/03/-OMISSIS- allo Sportello unico per l’immigrazione di Roma volta ad avere il nulla osta per l’ingresso del cittadino -OMISSIS- in oggetto,-OMISSIS- -OMISSIS-; - è stato quindi rilasciato il nulla osta per l’ingresso in Italia del ricorrente, cittadino -OMISSIS-; - la Prefettura ha depositato in atti del giudizio documentazione, tra cui il decreto emesso in data 18 agosto 2025 (Prot. n. -OMISSIS-/08/2025), avente ad oggetto la revoca del nulla osta n. P-RM/L/Q/-OMISSIS-/-OMISSIS-già rilasciato in data 02/05/-OMISSIS- all’odierno ricorrente; visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; -dato avviso alle parti in camera di consiglio ex art. 73 c.p.amm. di un possibile profilo di improcedibilità del gravame; ritenuto che il ricorrente in epigrafe non ha più interesse al ricorso in epigrafe, proposto avverso il silenzio dell’amministrazione, tenuto conto dell’intervenuta adozione da parte dell’Amministrazione resistente del citato provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo de quo; stabilito che sussistono i presupposti per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla sua decisione e che ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, in ragione dell’evoluzione della vicenda e della definizione in rito della controversia; vista la richiesta di liquidazione dell’onorario del difensore avv. Michela Montanari per il patrocinio prestato al ricorrente, ammesso al beneficio del patrocinio gratuito nel giudizio n. r.g.-OMISSIS-/2025; ritenuta equa e proporzionata all’impegno ed all’esito del giudizio la determinazione del compenso come segue: Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.027,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 851,00 Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 3.613,00 Riduzione del 50 % su € 3.613,00 per la definizione in rito della controversia (art. 4, comma 9 DM 55/2014) € -1.806,50 Riduzione del 50 % su € 1.806,50 per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02) € -903,25 Compenso al netto delle riduzioni € 903,25. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Liquida complessivamente in favore dell’avv. Michela Montanari la somma di euro 903,25 per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. dovuti per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →