Sentenza n. 202601358/2026
Silenzio Sull'istanza Finalizzata Al Rilascio Del Permesso Di Soggiorno
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso innanzi al TAR Lazio, sezione prima ter, impugnando il silenzio della pubblica amministrazione competente in materia di rilascio del permesso di soggiorno. Il ricorso era diretto a contestare l'inerzia dell'amministrazione nel pronunciarsi sulla istanza presentata dal ricorrente per l'ottenimento del documento di soggiorno legale in Italia. Nel corso del procedimento giudiziario, sopravvenuta una situazione di fatto che ha reso la questione sostanzialmente risolta o irrelevante agli effetti della decisione di merito, il TAR ha dovuto affrontare la questione della persistenza dell'interesse legittimo del ricorrente a che fosse pronunciata una sentenza nel merito. La vicenda rappresenta un caso paradigmatico di sopravvenuta carenza di interesse nel corso del giudizio amministrativo, una fattispecie non rara quando l'oggetto della controversia riguarda provvedimenti amministrativi destinati a perdere efficacia o rilevanza prima ancora che il giudice esprima il proprio verdetto.
Il quadro normativo
La disciplina del ricorso per silenzio endoamministrativo è contenuta nel codice del processo amministrativo, che permette ai cittadini di impugnare l'inerzia della pubblica amministrazione nel pronunciarsi sui ricorsi o sulle istanze entro i termini prescritti. La materia del permesso di soggiorno è regolata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, che stabilisce le modalità e i requisiti per il rilascio della documentazione di soggiorno per gli stranieri. Il TAR, quale giudice di primo grado della giustizia amministrativa, ha il compito di verificare la legittimità dei provvedimenti amministrativi e può dichiarare un ricorso improcedibile qualora la fattispecie processuale venga meno per sopravvenuti motivi di fatto, ivi inclusa la carenza sopravvenuta di interesse della parte ricorrente a che sia pronunciata una decisione nel merito della controversia.
La questione giuridica
La questione giuridica centrale riguarda se il ricorso per silenzio sul permesso di soggiorno potesse ancora procedersi nel merito ovvero se fosse sopravvenuta una carenza di interesse legittimo del ricorrente. Quando una istanza amministrativa relativa a diritti ed status personale viene risolta favorevolmente o quando comunque la situazione sostanziale muta in modo tale da rendere irrilevante la pronuncia giudiziale, l'interesse del ricorrente a proseguire il giudizio viene meno. La rilevanza della questione risiede nel contemperamento tra il diritto di azione del cittadino e il principio di economia processuale, che impone ai giudici di pronunciarsi solo su controversie sostanzialmente vive e rilevanti.
La motivazione del giudice
Il TAR ha valutato se alla data della pronuncia persistesse l'interesse legittimo del ricorrente a una sentenza nel merito. Nel corso del procedimento, è emerso che la situazione fattuale è mutata in modo determinante, probabilmente con il rilascio effettivo del permesso di soggiorno o comunque con il venir meno della rilevanza pratica della decisione giudiziale sul silenzio amministrativo. Il collegio ha applicato il principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse in capo al ricorrente rende improcedibile il ricorso, anche se fino a quel momento il giudizio era procedibile. Tale valutazione è coerente con l'orientamento costante del TAR secondo cui non è opportuno emettere sentenze su questioni che hanno perso ogni significato pratico o che si sono già risolte nel senso favorevole al ricorrente, poiché una tale pronuncia avrebbe carattere meramente dichiarativo senza alcuna utilità concreta.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ordinando il rigetto della istanza senza pronunciarsi nel merito sulla illegittimità del silenzio amministrativo. La conseguenza pratica è che la controversia non riceve una sentenza nel merito, pur essendo tecnicamente conclusa dal punto di vista sostanziale per il venir meno dell'interesse della parte. La decisione non implica alcun riconoscimento della correttezza dell'operato amministrativo, ma semplicemente dichiara che lo strumento del ricorso giudiziale ha perso utilità concreta nel frattempo.
Massima
La sopravvenuta carenza di interesse legittimo nel corso del giudizio amministrativo rende improcedibile il ricorso anche se originariamente proposto legittimamente, qualora la situazione fattuale si sia modificata in modo tale da eliminare la rilevanza pratica della decisione giudiziale nel merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Giovanni Mercone, Referendario Francesco Vergine, Referendario, Estensore RICORSO PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA' DEL SILENZIO - INADEMPIMENTO SERBATO DALLA PREFETTURA DI ROMA - SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE INTIMATA IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A CHIEDERE UN PERMESSO DI SOGGIORNO IN ATTESA DI OCCUPAZIONE DEL CITTADINO EGIZIANO -OMISSIS- (nome) -OMISSIS- VIA PEC ALLA PREFETTURA DI ROMA E DALLA PREFETTURA RICEVUTA IN DATA 1 AGOSTO 2025 NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla summenzionata istanza, E PER LA CONDANNA DELLA PREFETTURA DI ROMA A PROVVEDERE IN ORDINE ALLA SUMMENZIONATA ISTANZA ENTRO UN TERMINE NON SUPERIORE A TRENTA GIORNI, RILASCIANDO PERMESSO DI SOGGIORNO IN ATTESA DI OCCUPAZIONE. sul ricorso numero di registro generale 13297 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Montanari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso e considerato: -la società Corcas S.R.L., rappresentata dal sig Corrado Casaburi, ha inviato un’istanza telematicamente in data 27/03/-OMISSIS- allo Sportello unico per l’immigrazione di Roma volta ad avere il nulla osta per l’ingresso del ricorrente, sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, per motivi di lavoro subordinato; - è stato quindi rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione di Roma il nulla osta per l’ingresso in Italia del ricorrente, cittadino egiziano; - la Prefettura –SUI - di Roma ha depositato in atti documentazione, tra cui il decreto emesso in data 18.08.2025 di revoca del nulla osta n. -OMISSIS- già rilasciato al ricorrente in data 02/05/-OMISSIS-; - dato avviso alle parti alla odierna camera di consiglio, ex art. 73 c.p.amm., di un possibile profilo di improcedibilità del gravame; ritenuto che il ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso in epigrafe, proposto avverso il silenzio dell’amministrazione, tenuto conto dell’intervenuta adozione da parte dell’Amministrazione resistente del citato provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo de quo; stabilito pertanto che sussistono i presupposti per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla sua decisione e che ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, in ragione dell’evoluzione della vicenda e della definizione in rito della controversia; vista la richiesta di liquidazione dell’onorario del difensore avv. Michela Montanari per il patrocinio prestato al ricorrente, ammesso al beneficio del patrocinio gratuito nel presente giudizio n. r.g.13297/2025; ritenuta equa e proporzionata all’impegno ed all’esito del giudizio la determinazione del compenso del difensore istante come segue: Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.027,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 851,00 Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 3.613,00 Riduzione del 50 % su € 3.613,00 per la definizione in rito della controversia (art. 4, comma 9 DM 55/2014) € -1.806,50 Riduzione del 50 % su € 1.806,50 per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02) € -903,25 Compenso al netto delle riduzioni € 903,25. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Liquida complessivamente in favore dell’avv. Michela Montanari la somma di euro 903,25 per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. dovuti per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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