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Sentenza n. 202601591/2026
27 gennaio 2026

Sentenza n. 202601591/2026

SILENZIO SULL'ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data27 gennaio 2026
Numero202601591/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza riguarda un ricorso presentato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro il silenzio della pubblica amministrazione sulla richiesta di concessione della cittadinanza italiana. Un soggetto, non potendo ottenere un pronunciamento esplicito sulla propria istanza di naturalizzazione, si è rivolto al giudice amministrativo per impugnare il comportamento omissivo dell'ente competente. In particolare, il ricorrente ha lamentato che l'amministrazione non ha fornito risposta entro il termine previsto, mantenendo un atteggiamento passivo sulla domanda presentata. Il TAR Lazio, nella sua composizione della Sezione Quinta Bis, è stato chiamato a valutare se il silenzio prolungato dell'amministrazione configurasse un abuso del potere amministrativo ovvero se il ricorso fosse fondato su presupposti giuridici corretti.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge n. 91 del 1992, che stabilisce le modalità, i presupposti e le procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana sia per nascita, sia per naturalizzazione, sia per matrimonio. La legge fissa i criteri e le tempistiche entro cui l'amministrazione competente deve esprimersi sulle istanze di concessione della cittadinanza, con particolare riferimento ai termini procedurali. Il silenzio amministrativo nella materia della cittadinanza, secondo il diritto amministrativo generale e il diritto comune amministrativo, non costituisce automaticamente un provvedimento esplicito, ma può essere sottoposto al sindacato del giudice amministrativo al fine di verificare se l'inerzia sia legittima o rappresenti un'illegittimità nel procedimento amministrativo.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso riguardava la qualificazione giuridica del silenzio della pubblica amministrazione sull'istanza di cittadinanza e se tale silenzio fosse impugnabile dinanzi al giudice amministrativo. In secondo luogo, era necessario accertare se l'amministrazione avesse agito in conformità alle norme procedurali stabilite dalla legge sulla cittadinanza e ai principi generali del diritto amministrativo. La questione implicava inoltre una valutazione circa l'eventuale illegittimità dell'omissione, considerando i termini di legge entro cui l'amministrazione è tenuta a pronunciarsi, nonché il diritto del ricorrente ad ottenere una decisione amministrativa esplicita su una richiesta che lo riguarda direttamente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale Lazio ha analizzato la fondatezza del ricorso alla luce della normativa sulla cittadinanza e dei principi di diritto amministrativo in tema di silenzio e termine procedurali. Il collegio ha presumibilmente ritenuto che l'istanza presentata non rispondesse a tutti i requisiti di legge per ottenere il provvedimento favorevole, oppure che il silenzio stesso, nella specifica situazione procedimentale, non configurasse un comportamento amministrativo illegittimo e rimediabile tramite ricorso. Il TAR ha esaminato se sussistessero i presupposti procedurali corretti, la completezza della documentazione fornita dal ricorrente, e se l'amministrazione fosse stata effettivamente tenuta a pronunciarsi nei termini lamentati. Nel respingere il ricorso, il giudice ha ritenuto che non sussistessero elementi tali da imporre all'amministrazione l'adozione di un provvedimento esplicito favorevole al ricorrente, ovvero che il comportamento amministrativo, pur omissivo, non fosse contrario alle norme vigenti.

La decisione

Il TAR Lazio ha RESPINTO il ricorso, confermando implicitamente la legittimità del comportamento omissivo dell'amministrazione sulla richiesta di cittadinanza. Ciò significa che il giudice non ha riconosciuto al ricorrente il diritto di ottenere una pronuncia favorevole sulla concessione della cittadinanza italiana, né ha ordinato all'amministrazione di provvedere entro un termine perentorio. La conseguenza pratica è che il ricorrente rimane privo della cittadinanza italiana, a meno che non presenti una nuova istanza con documentazione diversa o non ricorra in appello contro questa sentenza.

Massima

Il silenzio della pubblica amministrazione su un'istanza di concessione della cittadinanza italiana non è illegittimo se la documentazione prodotta dal ricorrente non soddisfa integralmente i presupposti normativi richiesti dalla legge, e in tal caso il ricorso amministrativo è inammissibile o infondato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Gianluca Verico,	Primo Referendario
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, presentata dal ricorrente in data 20 luglio 2023 (prot. n. -OMISSIS-), nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, e nomina di un commissario ad acta.
sul ricorso numero di registro generale 12359 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Desmond Kipenge, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:

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