SILENZIO SULL'ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI INERENTI IL PROCEDIMENTO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA TER |
| Data | 9 febbraio 2026 |
| Numero | 202602489/2026 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato ricorso dinanzi al TAR Lazio per impugnare il silenzio della pubblica amministrazione in risposta a una istanza di accesso agli atti concernenti il procedimento relativo alla stipula di un contratto di soggiorno. Il contratto di soggiorno rappresenta uno strumento giuridico mediante il quale lo straniero, durante il permanere in Italia, stipula con il Sistema pubblico un accordo volto a promuovere l'integrazione sociale, stabilendo diritti e doveri reciproci in materia di istruzione, formazione professionale, lavoro e servizi sociali. Il ricorrente lamentava il mancato riscontro da parte dell'amministrazione competente alla sua richiesta di accesso alla documentazione amministrativa relativa a tale procedimento, in violazione del diritto di trasparenza e partecipazione procedimentale.
Il quadro normativo
Il ricorso si inscrive nel contesto della disciplina sull'accesso agli atti amministrativi, regolato dalla Legge 241/1990 e ss.mm.ii., che sancisce il diritto del cittadino a conoscere gli atti dell'amministrazione pubblica al fine di tutelarne gli interessi legittimi e di favorire la trasparenza amministrativa. Parallelamente, la fattispecie riguarda anche la disciplina dei contratti di soggiorno, disciplinati dall'articolo 4-bis del Decreto Legislativo 286/1998 (Testo Unico sull'Immigrazione), che prevedono meccanismi procedimentali specifici per la loro conclusione. La mancata risposta a una istanza di accesso costituisce, in linea di principio, un silenzio amministrativo potenzialmente illegittimo e impugnabile davanti alla giurisdizione amministrativa del giudice contabile.
La questione giuridica
Il punto centrale verteva sulla legittimazione del ricorrente a ottenere il riconoscimento dell'illegittimità del silenzio amministrativo e la conseguente condanna dell'amministrazione al rilascio degli atti richiesti. Tuttavia, la questione cruciale sottesa al ricorso attiene alla permanenza dell'interesse concreto e attuale del ricorrente a conseguire lo scopo sotteso alla ricerca degli atti, ovverosia la conoscenza della documentazione inerente al procedimento per la stipula del contratto di soggiorno. La giurisprudenza è costante nel riconoscere che la ricevibilità di un ricorso amministrativo è condizionata alla permanenza dell'interesse del ricorrente, il quale deve sussistere al momento della pronuncia, pena l'improcedibilità sopravvenuta.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto, nel corso del procedimento giudiziale, che la situazione di fatto originaria sia venuta meno per sopravvenuta carenza di interesse. Questo si verifica tipicamente quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione abbia nel frattempo dato seguito alla istanza di accesso, rendendo così non più giustificato un giudizio di condanna, oppure quando il procedimento sottostante per la stipula del contratto di soggiorno si sia concluso, riducendosi così l'utilità concreta dell'accesso agli atti. Alternativamente, il mutamento della situazione sostanziale potrebbe derivare da una modificazione della posizione giuridica del ricorrente tale da annichilire il suo interesse a conoscere il contenuto degli atti amministrativi. Il TAR ha quindi proceduto a dichiarare il ricorso improcedibile ratione sopravvenientis, non potendo il giudice pronunciarsi su un ricorso quando venga meno il presupposto della sua ricevibilità.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Di conseguenza, il giudice si è astenuto dal pronunciarsi nel merito in ordine all'illegittimità del silenzio dell'amministrazione, ritenendo superfluo affrontare la questione quando venga meno la ragione pratica e giuridica della controversia. Le spese processuali rimangono generalmente a carico della parte ricorrente per le ordinarie conseguenze della inammissibilità o improcedibilità.
Massima
La ricevibilità di un ricorso amministrativo avverso il silenzio su istanza di accesso agli atti è condizionata alla permanenza dell'interesse concreto del ricorrente, e il giudizio deve dichiararsi improcedibile qualora venga meno per sopravvenienze tale interesse.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Giovanni Mercone, Referendario Silvia Simone, Referendario, Estensore per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma - SUI alla richiesta di accesso agli atti amministrativi ex art. 25 l. 241/90 avanzata dal ricorrente a mezzo PEC del 29 settembre 2025 e per la condanna della medesima amministrazione all'esibizione ed al rilascio di copia dei documenti amministrativi ivi indicati. sul ricorso numero di registro generale 15286 del 2025, proposto da Ahosan Islam Khan, rappresentato e difeso dall'avvocato Athos Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
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