SILENZIO SULL'ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI INERENTI IL PROCEDIMENTO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA TER |
| Data | 9 febbraio 2026 |
| Numero | 202602490/2026 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato istanza di accesso ai documenti amministrativi relativi al procedimento che l'amministrazione stava conducendo per la stipula di un contratto di soggiorno. L'amministrazione non ha dato risposta alla richiesta di accesso, oppure ha negato l'accesso adducendo ragioni di riservatezza o altri impedimenti legali. Il ricorrente, esercitando il diritto di ricorso in via giurisdizionale, ha impugnato il silenzio della pubblica amministrazione davanti al TAR Lazio, lamentando la violazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Nel corso del giudizio, tuttavia, si è verificato un evento successivo (presumibilmente il completamento del procedimento di stipula del contratto ovvero l'accesso finalmente consentito agli atti, o comunque una circostanza che ha eliminato l'interesse concreto a ottenere quegli atti) che ha determinato la perdita dell'interesse a procedere nel ricorso.
Il quadro normativo
La materia dell'accesso ai documenti amministrativi è disciplinata dalla Legge 241 del 1990 e dai successivi decreti legislativi che ne hanno modificato e integrato la disciplina, in particolare il decreto legislativo 33 del 2013 sulla trasparenza amministrativa. L'amministrazione pubblica ha l'obbligo di rispondere alle istanze di accesso ai dati e ai documenti in suo possesso, salvo specifiche eccezioni tassative relative a informazioni coperte da segreto di stato, segreto industriale o relative a privacy. Il diritto di accesso è concepito come diritto soggettivo che ciascun cittadino può esercitare per conoscere l'attività della pubblica amministrazione e per tutelate i propri interessi legittimi. Il ricorso giurisdizionale al TAR è lo strumento principale per impugnare il silenzio o il diniego dell'amministrazione in materia di accesso.
La questione giuridica
Il punto di diritto centrale della controversia era se l'amministrazione avesse correttamente risposto all'istanza di accesso ai documenti relativi al procedimento di stipula del contratto di soggiorno, oppure se il suo silenzio costituisse illegittimo rifiuto implicito. In subordine, si poneva la questione se sussistessero legittimi motivi di esclusione del diritto di accesso ai sensi della normativa sulla trasparenza. Tuttavia, nel corso del giudizio, è emerso un elemento successivo che ha modificato radicalmente il presupposto del ricorso: la perdita dell'interesse ad ottenere gli atti divenuti ormai non più rilevanti per la posizione giuridica del ricorrente.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha rilevato che, pur in assenza di una pronuncia espressa dell'amministrazione sulle questioni di merito, la sopravvenuta carenza di interesse ha determinato l'impossibilità di pronunciarsi su questioni che avevano perso ogni rilievo pratico. Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, quando durante il corso del giudizio viene meno lo specifico interesse del ricorrente ad ottenere il provvedimento richiesto, il ricorso diviene improcedibile per mancanza di uno dei presupposti essenziali dell'azione. Il giudice, pur potendo teoricamente accertare la fondatezza della pretesa sulla trasparenza, ha preferito non pronunciarsi nel merito, considerando che la situazione di fatto aveva subito variazioni tali da rendere inopportuno continuare il giudizio. Questo approccio è conforme al principio generale secondo cui la giurisdizione amministrativa opera solo quando sussiste un interesse giuridicamente rilevante della parte.
La decisione
Il TAR ha pronunciato sentenza di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Non è stata effettuata alcuna valutazione del merito della controversia sull'accesso agli atti, poiché il presupposto stesso dell'azione era venuto meno. Il ricorso è stato dunque rigettato senza entrare nel merito delle contestazioni sulla legittimità del comportamento amministrativo. Le spese di lite non risultano applicate, secondo la pratica comune nei casi di improcedibilità per ragioni non imputabili a cattiva condotta delle parti.
Massima
La carenza sopravvenuta di interesse nel corso del giudizio rende improcedibile il ricorso per accesso ai documenti amministrativi, benché non consenta al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa di trasparenza.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Giovanni Mercone, Referendario Silvia Simone, Referendario, Estensore per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma - SUI alla richiesta di accesso agli atti amministrativi ex art. 25 l. 241/90 avanzata dal ricorrente a mezzo PEC del 29 settembre 2025 e per la condanna della medesima amministrazione all'esibizione ed il rilascio di copia dei documenti amministrativi ivi indicati; sul ricorso numero di registro generale 15287 del 2025, proposto da Habib Khan, rappresentato e difeso dall'avvocato Athos Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
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