Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS13 febbraio 2026Inammissibile

Sentenza n. 202602822/2026

Silenzio Diniego Sull'istanza Di Accesso Agli Atti Del Fascicolo Dell'istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato un ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro un silenzio o un diniego proveniente dall'Amministrazione competente in materia di concessione della cittadinanza italiana. Nello specifico, il ricorrente aveva depositato un'istanza per ottenere l'accesso agli atti e alla documentazione contenuta nel fascicolo amministrativo relativo alla sua istanza di naturalizzazione e concessione della cittadinanza italiana. Dinanzi al silenzio dell'Amministrazione o al rifiuto di consentire la consultazione del fascicolo, il ricorrente ha ritenuto violato il suo diritto fondamentale di trasparenza amministrativa e ha impugnato il provvedimento (o l'inerzia amministrativa) chiedendo al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione di consentire l'accesso alle documentazione richiesta. La controversia si è sviluppata nel contesto delle procedure di concessione della cittadinanza italiana, materia particolarmente delicata e sottoposta a regimi speciali di segretezza amministrativa.

Il quadro normativo

La materia dell'accesso agli atti amministrativi è disciplinata dalla legge numero 241 del 1990, che sancisce il diritto di chiunque vi abbia interesse di accedere alla documentazione amministrativa, salvo limiti tassativamente previsti dalla legge. La concessione della cittadinanza italiana segue procedure amministrative specifiche regolate dal Codice civile e da disposizioni normative speciali che talora prevedono vincoli di riservatezza per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato. Il silenzio amministrativo e il diniego di accesso agli atti configurano provvedimenti impugnabili dinanzi al TAR secondo le regole del processo amministrativo stabilite dal Codice del processo amministrativo. La legge richiede che il ricorso presenti determinate caratteristiche di ammissibilità sia sotto il profilo procedurale che sostanziale.

La questione giuridica

La controversia si incentrava sul diritto del ricorrente di accedere agli atti del proprio fascicolo di naturalizzazione e sulla legittimità dell'eventuale diniego dell'Amministrazione di consentire tale accesso. Il punto critico era se l'istanza di accesso presentata fosse legittimamente proponibile nelle forme scelte dal ricorrente oppure se sussistessero impedimenti procedurali che rendevano inammissibile il ricorso. In particolare, il Tribunale doveva verificare se il ricorrente possedesse i presupposti di ammissibilità della ricerca giurisdizionale, incluse le questioni relative alla corretta individuazione del soggetto convenuto e alla sussistenza di una controversia amministrativa effettivamente giudicabile.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il ricorso presentato contenesse vizi procedurali tali da rendere inammissibile la ricerca di protezione giurisdizionale. Sebbene il diritto di accesso agli atti amministrativi sia un diritto fondamentale riconosciuto dall'ordinamento, il TAR ha osservato che il ricorrente non aveva provveduto a rispettare determinate formalità procedurali richieste dalle norme vigenti per una corretta impugnazione davanti al giudice amministrativo. Il collegio giudicante ha motivato la propria decisione rilevando che non poteva procedersi nel merito della controversia se il ricorso non presentava i presupposti minimi di ricevibilità e ammissibilità formale. Tale conclusione ha portato il giudice a pronunciarsi esclusivamente su questioni procedurali, senza entrare nel merito della questione sostanziale circa il diritto di accesso agli atti rivendicato dal ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione quinta bis, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente, non ha pronunciato alcuna sentenza nel merito della controversia relativa al diritto di accesso ai documenti del fascicolo di naturalizzazione. Il ricorrente rimane privo di protezione giurisdizionale per la violazione denunciata e dovrà eventualmente intraprendere ulteriori azioni procedurali corrette dal punto di vista formale qualora intenda insistere nella rivendicazione del diritto di accesso ai propri documenti amministrativi.

Massima

L'inammissibilità del ricorso per violazione dei presupposti procedurali e formali esclude l'esame nel merito della controversia amministrativa, anche quando il diritto sostanziale in gioco sia tutelato dall'ordinamento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Primo Referendario, Estensore
a) del provvedimento di silenzio  - diniego formatosi ai sensi dell'art. 25 comma 4 della Legge n. 241/1990 in data 14.07.2025 sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente alla Prefettura di Roma a mezzo pec in data 14.06.2025;
b) del provvedimento di silenzio  - diniego formatosi ai sensi dell'art. 25 comma 4 della Legge n. 241/1990 in data 10.08.2025 sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente alla Prefettura di Roma a mezzo pec in data 11.07.2025;
c) nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso,
sul ricorso numero di registro generale 11082 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Scalco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, liquidate complessivamente in €1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash