Sentenza n. 202602917/2026
Silenzio Sull’istanza Di Conversione Del Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Stagionale In Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Subordinato
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale ha presentato istanza alla competente questura o prefettura al fine di convertire il proprio permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato. Questa istanza, che rappresenta una fase ordinaria nel ciclo di permanenza legale degli stranieri in Italia quando il lavoratore stagionale trova un'occupazione stabile, è rimasta senza risposta da parte dell'amministrazione entro i termini previsti dalla legge. Di fronte al prolungato silenzio amministrativo, il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio al fine di ottenere un provvedimento che facesse venir meno l'inerzia amministrativa e accogliesse l'istanza di conversione. Il ricorso è stato proposto contro il silenzio sull'istanza, assumendo l'illegittimità del comportamento omissivo dell'amministrazione che non si era conformata agli obblighi procedimentali ad essa incombenti.
Il quadro normativo
La materia del permesso di soggiorno e della sua conversione è disciplinata dal decreto legislativo 286 del 1998 (Testo unico dell'immigrazione), che stabilisce i presupposti per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro, nonché le procedure di conversione da una tipologia all'altra. La legge prevede termini perentori entro i quali l'amministrazione è tenuta a pronunciarsi sulle istanze relative ai permessi di soggiorno, e l'omissione entro detti termini integra ipotesi di silenzio amministrativo i cui effetti sono disciplinati dalla legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo. In particolare, il silenzio rifiuto si verifica quando l'amministrazione non emette alcun provvedimento entro il termine ordinatorio o perentorio previsto, con la conseguenza che il richiedente può considerare la propria istanza respinta e ricorrere in giurisdizione amministrativa.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità del silenzio mantenuto dall'amministrazione dinanzi all'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, sollevando il problema della risarcibilità del danno derivante dall'inerzia amministrativa e della possibilità per il ricorrente di ottenere il provvedimento di conversione nonostante il mancato pronunciamento positivo esplicito. In questione era inoltre la corretta applicazione dei termini procedimentali per l'esame delle istanze di conversione e se il silenzio potesse essere interpretato come rifiuto implicito che legittimasse l'accesso alla tutela giurisdizionale, ovvero se l'amministrazione potesse salvarsi dalla pronuncia richiedendo ulteriori documenti o svolgendo valutazioni supplementari senza comunicare ufficialmente questi atti al ricorrente. La complessità della questione risiedeva nel bilanciamento tra il diritto del cittadino straniero al rispetto dei termini procedimentali e gli interessi pubblici di controllo sulla permanenza e l'attività lavorativa dei migranti in Italia.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo ha ritenuto che il silenzio prolungato dell'amministrazione integrasse una violazione degli obblighi procedimentali e, in particolare, costituisse un diniego implicito dell'istanza qualificabile come silenzio rifiuto ai sensi della legge 241 del 1990. Il collegio ha evidenziato come l'amministrazione fosse tenuta a rispettare rigorosamente i termini fissati dalla normativa sull'immigrazione, non essendo consentito differire indefinitamente la decisione su istanze di conversione di permessi di soggiorno. Ha accolto la prospettiva per cui il ricorrente, non potendo attendere ulteriormente il decorso del tempo, aveva legittimazione a ricorrere dinanzi al giudice amministrativo per ottenere la tutela dei propri diritti. Il TAR ha riconosciuto che la mancata pronuncia esplicita dell'amministrazione non poteva essere imputata a carenze documentali quando l'amministrazione stessa non aveva chiaramente comunicato la necessità di integrazione, configurando così un comportamento amministrativo illegittimo tanto nella forma quanto nella sostanza.
La decisione
Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso, dichiarando illegittima l'inerzia amministrativa e ordinando all'amministrazione competente di provvedere all'esame e alla decisione sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno entro un termine breve e perentorio. La sentenza ha sostanzialmente riconosciuto al ricorrente il diritto a vedere valutata adeguatamente la propria istanza secondo i criteri e le scadenze previsti dalla legge, imponendo all'amministrazione di adottare un provvedimento esplicito e motivato. Con questa decisione, il giudice ha rimesso in movimento il procedimento amministrativo bloccatosi a causa dell'inerzia, garantendo al ricorrente la concreta possibilità di vedersi riconosciuto il permesso di soggiorno per lavoro subordinato qualora sussistessero i presupposti legali.
Massima
L'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro i termini di legge sulle istanze di conversione del permesso di soggiorno, e il mancato pronunciamento integra silenzio amministrativo ricorribile in giurisdizione amministrativa, obbligando l'amministrazione a decidere l'istanza in modo esplicito e motivato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Giovanni Mercone, Referendario Francesco Vergine, Referendario, Estensore Ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata dal sig. Singh Gurpreet in data 21.03.2024 allo UTG di ROMA, pratica RM2209671356 e per l'effetto fissare un termine entro il quale UTG di ROMA debba provvedere con provvedimento espresso sulla predetta istanza. sul ricorso numero di registro generale 14471 del 2025, proposto da Gurpreet Singh, rappresentato e difeso dall'avvocato Erica Scalco, con domicilio eletto presso il suo studio in Nettuno, via Frascati 17; Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che il ricorso in epigrafe è volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata dal sig. Singh Gurpreet in data 21.03.2024 allo UTG di Roma, nonché a fissare un termine entro il quale l’UTG di Roma debba provvedere con provvedimento espresso sulla predetta istanza; ritenuto che il ricorso proposto avverso il silenzio dell’amministrazione è fondato atteso che, allo stato, l’Amministrazione resistente non risulta aver ancora adottato il provvedimento conclusivo del procedimento nei termini di 180 gg. dalla presentazione dell’istanza in data 21 marzo 2024 (per tutte, Cons. Stato, sez. III, n. 3578/2022); - ritenuto altresì che, pertanto, va ordinato alla Prefettura di Roma di concludere il procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza mediante adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, laddove, nelle more, esso non sia stato definito all’esito della convocazione del ricorrente presso gli Uffici dello SUI in data 02.02.2026 (come rappresentato con nota dell’UTG di Roma del 28 gennaio 2026); stabilito che le spese di lite possono essere compensate, in ragione della recente evoluzione della vicenda; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina alla Prefettura di Roma di concludere il procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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