SILENZIO SULL'ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETÀ IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA TER |
| Data | 27 febbraio 2026 |
| Numero | 202603689/2026 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La presente controversia riguarda il silenzio dell'amministrazione in materia di permessi di soggiorno per motivi di lavoro. Un cittadino straniero, all'epoca minorenne, ha presentato istanza amministrativa alla Questura territorialmente competente al fine di ottenere la conversione del proprio permesso di soggiorno, originariamente rilasciato in base a una delle categorie previste per i minori (presumibilmente permesso per minore non accompagnato o per protezione temporanea). Il ricorrente ha chiesto di convertire tale permesso in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, quale strumento giuridico che gli avrebbe consentito di legalizzare una posizione lavorativa acquisita nel territorio nazionale. Tuttavia, l'amministrazione non ha provveduto a rispondere all'istanza nei termini previsti dalla legge, determinando un silenzio su cui il ricorrente ha fondato il proprio ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro è disciplinata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, testo unico sull'immigrazione, che stabilisce le procedure e i presupposti per il rilascio dei diversi titoli di soggiorno, incluso quello per motivi di lavoro subordinato. La conversione tra categorie diverse di permessi di soggiorno costituisce una fattispecie particolare, poiché presuppone che il ricorrente abbia acquisito i presupposti per accedere a una nuova categoria rispetto a quella originaria. Il codice del processo amministrativo disciplina inoltre le conseguenze del silenzio inadempiente, stabilendo che quando l'amministrazione omette di provvedere entro i termini, tale inerzia può essere impugnata dal soggetto interessato. In particolare, quando sopravvengono circostanze che alterano gli interessi in gioco, il processo amministrativo può estinguersi per venir meno la titolarità dell'interesse a ricorrere.
La questione giuridica
La controversia ruotava intorno al diritto del ricorrente di ottenere la conversione del permesso di soggiorno in relazione alla sua nuova condizione lavorativa, a fronte del comportamento omissivo dell'amministrazione. In particolare, era rilevante stabilire se l'inerzia della Questura costituisse un'illegittimità suscettibile di correzione giurisdizionale, ovvero se fossero intervenute circostanze sopravvenute in grado di modificare radicalmente la posizione soggettiva del ricorrente, rendendo il ricorso superfluo o proceduralmente impossibile. Inoltre, la peculiarità della posizione del ricorrente quale minorenne al momento della proposizione del ricorso aggiungeva ulteriore complessità alla valutazione della persistenza dell'interesse.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo, esaminando la documentazione e ricostruendo l'evoluzione della fattispecie nel corso del giudizio, ha accertato che sopravvenute circostanze hanno determinato una mutazione rilevante della situazione giuridica sottesa al ricorso. La Sezione prima ter del TAR Lazio ha considerato che tali circostanze avevano estinto l'interesse del ricorrente alla prosecuzione della controversia, rendendo il ricorso proceduralmente improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse. Infatti, qualora il ricorrente avesse acquisito con altro mezzo la conversione del permesso, oppure fossero mutate significativamente le sue condizioni personali durante il giudizio, la permanente sussistenza dell'interesse a ottenere una pronuncia favorevole verrebbe meno. Il giudice amministrativo ha quindi ritenuto che il percorso processuale dovesse concludersi per ragioni di economia processuale, poiché la sentenza avrebbe rischiato di pronunciarsi su una situazione oramai superata dai fatti.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo quindi l'estinzione della causa. Tale pronuncia, pur non entrando nel merito della legittimità dell'operato amministrativo, ha l'effetto concreto di chiudere il procedimento e di precludere al ricorrente ogni possibilità di ottenere una cognizione piena sulla correttezza del comportamento della Questura. Il ricorrente rimane quindi privo della tutela giurisdizionale che avrebbe potuto conseguire ove l'interesse si fosse mantenuto integro nel corso del giudizio.
Massima
Quando nel corso di un giudizio amministrativo relativo a permessi di soggiorno sopravviene una circostanza che estingue l'interesse del ricorrente a una pronuncia favorevole, il ricorso diviene improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse, indipendentemente dall'illegittimità del comportamento amministrativo denunciato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Giovanni Mercone, Referendario Francesco Vergine, Referendario, Estensore Ricorso ai sensi dell'art 117 cpa avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Roma sulla richiesta di conversione di permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata in data 18.01.2023, nonché per l'accertamento dell'obbligo della Questura di Roma concludere il procedimento con conseguente rilascio del permesso di soggiorno per lavoro previo accertamento della sussistenza dei relativi presupposti. sul ricorso numero di registro generale 15335 del 2025, proposto da Rolenc Met-Hasani, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Fachile, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza G. Mazzini, 8; Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Preso atto che l’Amministrazione con atto del 09.02.2026 ha definito l’istanza presentata dal ricorrente con la consegna del titolo di soggiorno richiesto; ritenuto pertanto che il ricorso proposto avverso il silenzio è divenuto improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse; visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; ritenuto di poter compensare le spese di giudizio attesa la definizione in rito della controversia, salva la rifusione del contributo unificato in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate, salva la rifusione del contributo unificato in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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