Sentenza n. 202600434/2026
Silenzio Sull'istanza Di Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno Per Lavoro Subordinato
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il caso riguarda un ricorrente che aveva presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presso la competente autorità amministrativa. In seguito al mancato rilascio di alcun provvedimento formale entro i termini di legge, il ricorrente aveva impugnato il silenzio della pubblica amministrazione dinanzi al TAR Lazio con ricorso ordinario. Il silenzio amministrativo, configurandosi come rifiuto tacito, costituiva il fulcro della controversia e giustificava l'impugnazione per violazione dei diritti procedurali del ricorrente. Tuttavia, nel corso del giudizio amministrativo, si è verificato un mutamento della situazione fattuale iniziale che ha compromesso la persistenza della pretesa del ricorrente.
Il quadro normativo
La materia del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo numero 286 del 1998), che prevede specifiche procedure per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno. Le istanze di rinnovo devono essere decise entro termini perentori, il cui decorso senza provvedimento genera il regime del silenzio amministrativo, applicabile secondo le disposizioni della legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo. Il ricorribile silenzio costituisce una forma di rifiuto presunto che legittima l'interessato ad adire il giudice amministrativo per ottenere l'annullamento e la rimozione dell'impedimento al rilascio del titolo. La ricevibilità del ricorso amministrativo rimane comunque condizionata alla persistenza di un interesse sostanziale della parte ad ottenere il provvedimento richiesto.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia consisteva nella valutazione della legittimità del silenzio amministrativo sulla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Tuttavia, la questione giuridica primaria è mutata durante il giudizio a causa di una sopravvenuta alterazione della situazione di interesse del ricorrente. Il tribunale ha dovuto verificare se, alla data della decisione, sussistesse ancora una situazione di conflitto di interessi tale da giustificare una pronuncia nel merito ovvero se il ricorso fosse rimasto privo di una ragione sostanziale di trattazione. Questa valutazione si inserisce nel regime processuale della rilevanza dell'interesse ad agire come condizione di ricevibilità dell'azione.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha accertato che, nel corso del procedimento, era intervenuto un fatto nuovo idoneo a eliminare l'interesse sostanziale del ricorrente alla pronuncia richiesta. Tale circostanza potrebbe consistere nel rilascio successivo del permesso di soggiorno, nell'ottenimento di un titolo equipollente, nella modifica della situazione lavorativa o in altra circostanza che rendesse non più utile la tutela giurisdiciale sul punto controverso. Il TAR ha ritenuto che, una volta venir meno l'interesse ad agire, il ricorso non potesse proseguire nel merito poiché verrebbe meno il presupposto stesso della giurisdizione amministrativa. La sentenza si fonda sul principio generale che la ricevibilità del ricorso costituisce requisito permanente e che la sua successiva mancanza in corso di causa determina l'improcedibilità della domanda, indipendentemente dal fondamento nel merito della pretesa vantata.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nella controversia, disponendo il rigetto dello stesso. La statuizione comporta l'estinzione del giudizio senza che sia stata pronunciata una sentenza nel merito della illegittimità del silenzio amministrativo. Il ricorrente rimane privo di pronuncia sulla validità della propria contestazione iniziale, ma altresì privo di una condanna alle spese qualora abbia raggiunto l'obiettivo sostanziale attraverso altra via.
Massima
La ricevibilità di un ricorso per silenzio amministrativo cessa di sussistere quando, in corso di giudizio, viene meno la situazione di interesse sostanziale del ricorrente, determinando l'improcedibilità della causa indipendentemente dal merito della pretesa dedotta in sede di ricorso.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente, Estensore Giovanni Mercone, Referendario Silvia Simone, Referendario per la declaratoria dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dalla Questura di Roma, con riferimento alla istanza di rinnovo del permesso di soggiorno elettronico, presentata in data 16.05.2024, avente codice Assicurata n. 05599098687-5, nonché, di ogni atto precedente, presupposto, preparatorio, o, comunque, connesso, con espressa riserva di impugnazione di altri, e, diversi provvedimenti, con i motivi aggiunti. sul ricorso numero di registro generale 12796 del 2025, proposto da Raheem Farooq, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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