Tar Lazio - RomaSEZIONE PRIMA TER18 marzo 2026PROVVEDE SULL'ISTANZ

Sentenza n. 202604990/2026

Silenzio Sull’istanza Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Ordinario

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza presso la Questura o la Prefettura competente per il rilascio del permesso di soggiorno ordinario, fornendo tutta la documentazione necessaria secondo le disposizioni vigenti. L'amministrazione, tuttavia, non ha provveduto a rispondere entro i termini di legge previsti per questa categoria di provvedimenti, mantenendo un atteggiamento di inerzia amministrativa. Tale silenzio prolungato ha determinato una situazione di incertezza giuridica per il ricorrente, il quale ha dovuto ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per vedere tutelato il proprio diritto a ottenere una risposta formale dall'amministrazione. Il ricorso è stato proposto il 18 marzo 2026 innanzi alla Sezione Prima Ter del medesimo TAR, con l'obiettivo di ottenere l'annullamento del silenzio-rifiuto e l'ordine all'amministrazione di provvedere al rilascio del permesso richiesto.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno ordinario è disciplinata dal Decreto Legislativo 286 del 1998, che rappresenta il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, nonché dalle circolari amministrative emanate dal Ministero dell'Interno e dalle norme sulla procedura amministrativa di cui alla Legge 241 del 1990. In particolare, l'amministrazione competente è tenuta a provvedere entro termini perentori alle istanze di rilascio dei permessi di soggiorno, con l'obbligo di motivare qualsiasi diniego e di comunicare tempestivamente la propria decisione al richiedente. Il silenzio della pubblica amministrazione oltre i termini previsti dalla legge costituisce una forma di rifiuto implicito, salvo che non ricorrano le ipotesi di sospensione dei termini per cause ammissibili, ed è rimediabile attraverso il ricorso al giudice amministrativo.

La questione giuridica

Il nucleo controverso della vicenda riguarda se il silenzio della Questura o della Prefettura sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno ordinario, protratto oltre il termine di legge, costituisca un comportamento illegittimo dell'amministrazione teso a frustrare il diritto del ricorrente e se tale silenzio possa essere efficacemente impugnato mediante ricorso amministrativo. La questione investe il diritto fondamentale al rilascio del permesso di soggiorno nei confronti di chi ne ha i presupposti e il principio di trasparenza e responsabilità dell'azione amministrativa, secondo il quale nessun organo può sottrarsi al dovere di decidere e comunicare le proprie decisioni. Inoltre, la controversia tocca il tema della tutela effettiva dei diritti dei cittadini stranieri, la cui posizione giuridica rimane sospesa e precaria finché non ottengono una risposta formale dall'amministrazione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha riconosciuto che il silenzio protratto della Questura o della Prefettura costituisce un vizio procedurale grave dell'azione amministrativa, in quanto viola il dovere fondamentale di provvedere entro termini ragionevoli e di comunicare le proprie decisioni ai cittadini. Il collegio giudicante ha accertato che il ricorrente aveva presentato istanza regolare e completa, senza che sussistessero cause legittime di sospensione dei termini, e che l'amministrazione non aveva né accolto né dinegato la richiesta con provvedimento motivato. Inoltre, il TAR ha verificato che il ricorrente era in possesso dei presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del permesso di soggiorno ordinario, ovvero il soddisfacimento dei requisiti di legge in materia di soggiorno. Per tali ragioni, il giudice ha ritenuto che il silenzio fosse illegittimo e che dovesse essere annullato, ordinando all'amministrazione di provvedere al rilascio del documento nel termine fissato dal giudice.

La decisione

Il TAR Lazio ha accolto l'istanza del ricorrente, provvedendo così all'annullamento del silenzio mantenuto dalla Questura o dalla Prefettura in merito alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno ordinario. La sentenza ha ordinato all'amministrazione competente di provvedere al rilascio del permesso di soggiorno entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza, sotto pena di ulteriori responsabilità. Conseguentemente, l'amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite a carico del ricorrente, come è consueto quando la pubblica amministrazione tiene un comportamento manifestamente illegittimo che determina il ricorso al giudice.

Massima

L'inerzia della pubblica amministrazione nel provvedere a istanze di rilascio del permesso di soggiorno ordinario, oltre i termini di legge, costituisce comportamento illegittimo annullabile dal giudice amministrativo, il quale può ordinare all'amministrazione competente di rilasciare il documento quando il ricorrente sia in possesso dei presupposti normativi richiesti.

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