Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS7 aprile 2026DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202606244/2026

Silenzio Sull'istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/1083878)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso al TAR del Lazio contro il silenzio della pubblica amministrazione competente, presumibilmente il Ministero dell'Interno o un prefetto, in relazione a una istanza di concessione della cittadinanza italiana da lui presentata. Il ricorrente ha inoltrato formale richiesta per ottenere la cittadinanza italiana in base alle norme vigenti, tuttavia l'amministrazione non ha provveduto entro i termini prescritti dalla legge, mantenendo un atteggiamento inerte. Tale inerzia amministrativa ha indotto il ricorrente a ricorrere al giudice amministrativo per ottenere l'annullamento del silenzio inadempiente e il conseguente riconoscimento del diritto alla cittadinanza ovvero un provvedimento esplicito dell'amministrazione sulla sua istanza.

Il quadro normativo

La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, numero 91, che stabilisce i criteri, le condizioni e le procedure per l'acquisto della cittadinanza da parte di cittadini stranieri. La normativa prevede che l'amministrazione competente debba pronunciarsi sulle istanze entro termini determinati, pena l'obbligo di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo silenzio e l'insorgenza di obblighi di motivazione e trasparenza amministrativa. Il diritto dei cittadini stranieri a ricevere una decisione amministrativa nei confronti della quale sia garantito il diritto al ricorso è un principio cardine della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Costituzione italiana. L'amministrazione deve dunque pronunciarsi esplicitamente entro termini ragionevoli, non potendo perpetuare uno stato di incertezza giuridica mediante l'inerzia.

La questione giuridica

Il punto controverso verteva sulla legittimità del silenzio dell'amministrazione in risposta a una istanza di concessione della cittadinanza italiana e sui rimedi esperibili dal ricorrente avverso tale inerzia. Era questione di diritto stabilire se il ricorrente potesse ottenere l'annullamento del silenzio ovvero se dovesse attendere un provvedimento esplicito negativo prima di poter agire in giudizio. Inoltre si doveva accertare se nel corso del giudizio l'amministrazione, rispondendo all'istanza originaria, potesse farsi carico della sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere in via giurisdizionale, determinando la cessazione della materia del contendere.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha preso atto che nel corso del procedimento dinanzi al TAR l'amministrazione, finalmente pronunciandosi sulla istanza di concessione della cittadinanza, ha eliminato la situazione di vizio che aveva caratterizzato il ricorso, ossia il puro e semplice silenzio inerte. La pronuncia amministrativa successiva ha conferito al ricorrente una posizione giuridica concreta e definita, quale che fosse il contenuto di tale pronuncia, rendendo vana la prosecuzione del giudizio amministrativo finalizzato all'annullamento del silenzio stesso. Il tribunale ha ritenuto che, pur non pronunciandosi nel merito sulla fondatezza dell'istanza di cittadinanza, la mera proposizione di un provvedimento amministrativo esplicito ha determinato la cessazione della materia del contendere e ha estinto l'interesse ad agire. Tale valutazione consente al giudice amministrativo di evitare pronunce che diverrebbero prive di effetto pratico una volta che l'amministrazione abbia definitivamente regolato la posizione giuridica del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, decretando con ciò l'estinzione del giudizio amministrativo senza entrare nel merito della controversia sulla concessione della cittadinanza. Ciò significa che il ricorso non è stato accolto né respinto, ma archiviato per sopravvenuta carenza di interesse dovuta all'intervento dell'amministrazione. Il ricorrente rimane comunque titolare di eventuali ricorsi ulteriori qualora la decisione amministrativa sulla cittadinanza sia stata negativa o contenga vizi procedurali autonomamente contestabili.

Massima

L'amministrazione che provvede tardivamente a pronunciarsi su una istanza di cittadinanza nel corso del giudizio amministrativo determinando una posizione giuridica concreta estingue l'interesse del ricorrente a conseguire l'annullamento del mero silenzio, causando la cessazione della materia del contendere.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Gianluca Verico,	Primo Referendario
Antonietta Giudice,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
dell'obbligo di provvedere con un provvedimento espresso relativamente alla domanda di cittadinanza avente codice identificativo K10/-OMISSIS- presentata in data 02.9.2022
sul ricorso numero di registro generale 12977 del 2025, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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