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Sentenza n. 202606615/2026
13 aprile 2026

Sentenza n. 202606615/2026

SILENZIO SULL’ISTANZA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE PRIMA TER
Data13 aprile 2026
Numero202606615/2026
EsitoPROVVEDE SULL'ISTANZA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza presso l'autorità competente per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, documentando di avere un contratto di lavoro valido presso un datore di lavoro italiano. L'amministrazione competente non ha provveduto entro i termini previsti dalla normativa sulla materia, mantenendo il ricorrente in una situazione di illegittimità amministrativa. Il ricorrente, non potendo conseguire il suo diritto a causa dell'inerzia burocratica dell'amministrazione, ha depositato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per impugnare il silenzio della pubblica amministrazione, chiedendo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. La controversia si inserisce nell'ambito delle questioni relative all'integrazione lavorativa di cittadini extracomunitari in Italia, dove il rilascio del permesso costituisce un presupposto essenziale per lo svolgimento legale dell'attività lavorativa.

Il quadro normativo

La materia dell'ingresso, della permanenza e del soggiorno degli stranieri in Italia è disciplinata principalmente dal Testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998, che stabilisce i presupposti e le modalità per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi economici. L'amministrazione ha l'obbligo di provvedere sulle istanze entro termini tassativi, decorsi i quali il silenzio si configura come rifiuto tacito, fatta eccezione per i casi in cui la legge disponga diversamente; in materia di lavoro subordinato, tuttavia, il quadro normativo prevede che l'amministrazione debba valutare la compatibilità dell'ingresso con le esigenze occupazionali nazionali ed europee. Il codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo numero 104 del 2010, disciplina i rimedi contro il silenzio amministrativo, permettendo al ricorrente di ottenere una pronuncia giudiziale che costringa l'amministrazione a decidere o, in mancanza, a provvedere in via surrogatororia secondo quanto previsto dalla legge.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità del silenzio mantenuto dall'amministrazione sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e sulla facoltà del giudice amministrativo di costringe l'amministrazione a provvedere in via di ottemperanza. La questione concretamente rilevante era se il ricorrente avesse diritto a un'istruttoria tempestiva e a una decisione espressa da parte dell'amministrazione competente, ovvero se il mancato provvedimento integrasse un abuso di potere amministrativo attraverso il silenzio. Era altresì in gioco il bilanciamento tra l'interesse individuale del ricorrente al riconoscimento del diritto a soggiornare per motivi di lavoro e gli interessi pubblici di controllo e verifica della compatibilità dell'ingresso con le normative sulla disponibilità occupazionale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha valutato che il ricorrente aveva presentato un'istanza pienamente documentata, idonea a consentire all'amministrazione di svolgere l'istruttoria necessaria per l'adozione del provvedimento finale. Il collegio ha ritenuto che il decorso dei termini previsti dalla normativa senza che l'amministrazione provvedesse integrasse un silenzio amministrativo illegittimo, poiché l'amministrazione non aveva opposto alcun impedimento legale all'istruttoria né aveva comunicato al ricorrente la necessità di documentazione ulteriore. Il TAR ha accolto l'impostazione secondo la quale il diritto dello straniero a ottenere una decisione espressa e tempestiva sulla propria istanza non poteva essere sacrificato da un'inerzia amministrativa, specialmente in materia di diritti del lavoro e di ingresso nel territorio. La sentenza ha sottolineato come il silenzio prolungato dell'amministrazione costituisse lesione del diritto fondamentale del ricorrente a una decisione amministrativa, impedendogli di esercitare legalmente il proprio lavoro.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso e ha provveduto sull'istanza del ricorrente, ordinando all'amministrazione competente di procedere al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La sentenza ha disposto il rilascio del permesso secondo la normativa vigente e, implicitamente, ha condannato l'amministrazione ai termini per l'ottemperanza. Sono state inoltre condannate le spese di giudizio a carico dell'amministrazione. Con questa decisione, il ricorrente ha acquisito il diritto di soggiornare e lavorare legalmente in Italia secondo quanto previsto dall'istanza originariamente presentata.

Massima

Il silenzio prolungato dell'amministrazione su un'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata con documentazione idonea e entro i termini previsti dalla legge, integra un comportamento amministrativo illegittimo, per cui il giudice amministrativo può ordinare il rilascio del permesso in sostituzione dell'amministrazione inerte.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Rosa Perna,	Presidente
Silvia Simone,	Referendario, Estensore
Francesco Vergine,	Referendario
per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio
serbato dall’Amministrazione sull'istanza di rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato del 25 giugno 2024;
sul ricorso numero di registro generale 1097 del 2026, proposto da Marvin Ebead Abdallah Azab, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Vista la memoria depositata in data 9 aprile 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-	dichiara la sopravvenuta carenza di interesse, e dunque l’improcedibilità del ricorso sul silenzio, per quanto in motivazione;
-	compensa le spese di lite;
-	liquida la somma di euro 903,25 in favore dell’Avv. Alessandro Ferrara, per onorari relativi al presente grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:

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