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Sentenza n. 202606626/2026
13 aprile 2026

Sentenza n. 202606626/2026

SILENZIO SULL’ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETÀ IN PERMESSO PER LAVORO SUBORDINATO

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE PRIMA TER
Data13 aprile 2026
Numero202606626/2026
EsitoPROVVEDE SULL'ISTANZA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato presentato avverso il silenzio amministrativo mantenuto dalla Questura o dalla Prefettura competente in ordine a un'istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato. Il ricorrente, estero di origine, aveva ottenuto un permesso di soggiorno nella categoria riservata ai minori di età, categoria che generalmente consente ai minori stranieri privi di adeguato sostegno familiare di permanere sul territorio italiano. Successivamente, il ricorrente ha presentato formale istanza volta a convertire tale titolo in un permesso per lavoro subordinato, circostanza che avrebbe dovuto costituire una naturale prosecuzione del precedente status giuridico. L'amministrazione destinataria dell'istanza ha omesso di provvedere entro i termini di legge e oltre, mantenendo un silenzio ingiustificato e protratto nel tempo. Dinanzi a tale inerzia amministrativa, il ricorrente ha proposto ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio per ottenere la condanna della pubblica amministrazione a provvedere sulla richiesta di conversione.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione, decreto legislativo 286 del 1998, il quale prevede specifiche categorie di permessi di soggiorno e le relative modalità di conversione e rinnovamento. La normativa riconosce al permesso di soggiorno per minore età una configurazione provvisoria e transitoria, destinata ad esaurirsi al raggiungimento della maggiore età o comunque al verificarsi delle circostanze che consentono una diversa qualificazione del titolo. La conversione in permesso per lavoro subordinato rappresenta uno strumento legale mediante il quale il minore o il neo-maggiorenne può regolarizzare la propria posizione lavorativa, acquisendo il corrispondente permesso. Inoltre, la legge sulla procedura amministrativa statuisce il principio generale secondo il quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a provvedere sulle istanze presentate dai cittadini entro termini determinati o comunque ragionevoli, pena la configurazione di un vizio procedimentale denominato silenzio-inadempimento.

La questione giuridica

La questione centrale riguarda il diritto della persona ricorrente ad ottenere una decisione amministrativa espressa sulla richiesta di conversione del permesso di soggiorno, nonché l'obbligo della pubblica amministrazione di pronunciarsi tempestivamente su siffatta istanza. In particolare, occorreva accertare se l'amministrazione avesse il dovere di valutare la richiesta di conversione secondo i criteri di legge e se il suo silenzio costituisse un vizio procedimentale idoneo ad essere dedotto in via amministrativa. La questione riveste rilevanza perché attiene al diritto di accesso ai benefici normativamente previsti, alla ragionevolezza e alla tempestività dell'azione amministrativa, nonché alla protezione delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini stranieri sul territorio italiano.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo l'argomentazione secondo la quale l'amministrazione era tenuta a provvedere sulla conversione del permesso entro termini ragionevoli e comunque aveva l'obbligo di esprimere una decisione sulla istanza pendente. Il TAR ha considerato che il silenzio protratto oltre il tempo necessario per l'istruttoria costituisce un comportamento illegittimo, in quanto viola il principio di efficienza e tempestività dell'azione amministrativa. Ha inoltre ritenuto che il diritto alla conversione del permesso, ancorché subordinato al verificarsi di talune condizioni, non potesse essere frustrato dall'inerzia amministrativa e che la PA avrebbe dovuto provvedere esprimendo una decisione di merito. Il giudice ha accolto la prospettiva secondo la quale una persona minore o neo-maggiorenne ha diritto a una risposta amministrativa chiara e tempestiva riguardo a una richiesta rientrante nelle proprie competenze istituzionali, senza che possa prevalere l'inerzia dell'amministrazione.

La decisione

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso e ha ordinato all'amministrazione di provvedere sulla istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato, giudicando illegittimo il silenzio amministrativo mantenuto. La sentenza ha prescritto che la Questura o Prefettura dovesse adottare un provvedimento espresso, valutando la richiesta secondo i criteri normativi applicabili e decidendo in merito entro il termine ragionevole indicato dalla sentenza stessa. Di conseguenza, l'amministrazione è stata condannata a provvedere entro il termine stabilito dal giudice, pena l'ulteriore soccombenza amministrativa.

Massima

L'amministrazione è tenuta a provvedere tempestivamente e con decisione espressa su istanze di conversione di permessi di soggiorno, non potendo sottrarsi ai propri obblighi procedimentali mediante il silenzio e dovendo garantire il diritto del ricorrente a una pronuncia amministrativa di merito nei tempi prescritti dalla legge.


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