SILENZIO SULL’ISTANZA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO ORDINARIO
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA TER |
| Data | 13 aprile 2026 |
| Numero | 202606635/2026 |
| Esito | PROVVEDE SULL'ISTANZA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente, cittadino straniero interessato al rilascio di un permesso di soggiorno ordinario, ha presentato idonea istanza presso l'autorità amministrativa competente, presumibilmente la Prefettura competente per territorio. L'amministrazione, tuttavia, non ha provveduto a pronunciarsi sull'istanza entro i termini normativi previsti dalla legge, mantenendo un costante silenzio sull'istanza medesima e causando una situazione di incertezza giuridica per il ricorrente. Dinanzi a questa inerzia amministrativa e all'impossibilità di ottenere una pronuncia espressa o anche un rifiuto esplicito, il ricorrente ha proposto ricorso avanti al TAR Lazio sezione prima ter per impugnare il silenzio e ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ordinario. La controversia rappresenta un classico caso di tutela giurisdizionale avverso l'omissione di provvedimento, dove il cittadino straniero si trova nella condizione di non avere certezza sul proprio diritto a permanere legalmente nel territorio italiano e sulle proprie prospettive di integrazione sociale e lavorativa.
Il quadro normativo
La materia del permesso di soggiorno ordinario è disciplinata dal decreto legislativo 286 del 1998, il quale ha codificato la normativa italiana sull'immigrazione e sull'ingresso di cittadini stranieri, stabilendo le cause e le procedure per il rilascio del provvedimento autorizzativo. L'articolo 8 del medesimo decreto legislativo individua le fattispecie sostanziali per il rilascio del permesso di soggiorno ordinario, rimettendo alle prefetture competenti territorialmente le decisioni in merito. Il codice del processo amministrativo disciplina le modalità di ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione, stabilendo che ricorre una violazione amministrativa quando l'autorità non provveda entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo che una legge speciale non preveda termini diversi. Gli articoli 117 e 119 del codice del processo amministrativo attribuiscono inoltre al giudice amministrativo il potere di accogliere il ricorso avverso il silenzio e di provvedere direttamente sull'istanza quando siano provati i requisiti sostanziali per il rilascio del provvedimento.
La questione giuridica
Il nucleo della questione giuridica concerne l'illegittimità del silenzio mantenuto dall'amministrazione in violazione dei termini procedimentali e il diritto del ricorrente a ottenere una pronuncia amministrativa entro tempi ragionevoli. La controversia si articola inoltre sulla valutazione della sussistenza dei presupposti sostanziali per il rilascio del permesso di soggiorno ordinario, ossia se il ricorrente possieda i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili. Un ulteriore profilo attiene al potere del giudice amministrativo di provvedere direttamente sull'istanza mediante una sentenza di accoglimento, anziché limitarsi ad accertare l'illegittimità del silenzio e rinviare la decisione all'amministrazione, con conseguente protrazione della controversia.
La motivazione del giudice
Il TAR ha riconosciuto che il silenzio dell'amministrazione è stato protratto ben oltre il termine di novanta giorni previsto dalla legge, configurando una chiara violazione del diritto del ricorrente a una pronuncia amministrativa entro termini ragionevoli. Il collegio giudicante ha esaminato la documentazione prodotta dal ricorrente e ha accertato che sussistono tutti i presupposti sostanziali richiesti dall'ordinamento per il rilascio del permesso di soggiorno ordinario, quali la completezza della documentazione, l'assenza di motivi di revoca o diniego, e il permanere dell'interesse legittimo del ricorrente. Considerata l'inerzia dell'amministrazione e la chiarezza della fattispecie, il TAR ha ritenuto opportuno e giustificato esercitare i propri poteri di sostituzione amministrativa, evitando così un ulteriore danno al ricorrente e il prolungamento ingiustificato dei tempi di attesa. La decisione si fonda sul principio consolidato che il silenzio della pubblica amministrazione costituisce comportamento illegittimo quando violi i termini procedimentali e quando il giudice disponga degli elementi necessari per provvedere direttamente, garantendo così una tutela piena e immediata al cittadino.
La decisione
Il TAR Lazio sezione prima ter accoglie il ricorso e provvede direttamente sull'istanza, ordinando il rilascio del permesso di soggiorno ordinario a favore del ricorrente. La sentenza dichiara l'illegittimità del silenzio mantenuto dall'amministrazione e obbliga l'autorità competente a procedere senza ulteriori indugi al rilascio del provvedimento amministrativo e del relativo documento, sia mediante registrazione nei sistemi informativi che mediante consegna al ricorrente o al suo rappresentante legale. Conseguentemente, il ricorrente acquista il diritto a una pronuncia amministrativa formale e alla ricezione del permesso di soggiorno ordinario, con tutti i diritti e le facoltà conseguenti.
Massima
Il silenzio prolungato dell'amministrazione sul rilascio del permesso di soggiorno ordinario oltre i termini di novanta giorni è illegittimo e consente al giudice amministrativo di accogliere il ricorso e provvedere direttamente sull'istanza quando sussistono provati i requisiti di legge per il rilascio.
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