SILENZIO SULL’ISTANZA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA TER |
| Data | 15 aprile 2026 |
| Numero | 202606820/2026 |
| Esito | PROVVEDE SULL'ISTANZA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Ricorrente ha presentato istanza all'Amministrazione competente per l'ottenimento del permesso di soggiorno sulla base di motivi umanitari ovvero di protezione speciale, contestualmente attivando il ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR del Lazio per ottenere una pronuncia amministrativa sulla propria istanza rimasta priva di risposta nel termine ordinariamente fissato dalla legge. Il ricorrente si trovava dunque nella situazione di aspettare una decisione formale da parte dell'Amministrazione, ma questa non aveva provveduto entro i termini previsti dalla normativa, determinando un'incertezza giuridica circa il riconoscimento di un diritto fondamentale quale quello relativo al soggiorno nel territorio dello Stato. Il ricorso è stato pertanto proposto per far valere l'illegittimità del silenzio amministrativo e per ottenere una pronuncia giudiziale che, substitutiva della volontà amministrativa tardiva, decidesse nel merito sulla concessione del titolo di soggiorno.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo numero 286 del 1998) e dalla giurisprudenza amministrativa consolidata in materia di diritti dell'immigrato, in particolare laddove ricorrano condizioni di vulnerabilità, esigenze umanitarie o situazioni di sfruttamento. La normativa prevede che le istanze relative al rilascio di titoli di soggiorno debbano essere decise entro termini perentori fissati dalla legge, trascorsi i quali il silenzio dell'Amministrazione assume rilievo giuridico specifico. I principi di celerità processuale e di effettività della tutela giurisdizionale costituiscono il fondamento per il quale il TAR può provvedere sul merito dell'istanza, sostituendosi all'Amministrazione in caso di inerzia ingiustificata. La giurisprudenza amministrativa è consolidata nel riconoscere che il ricorso per silenzio su materie riguardanti diritti fondamentali della persona costituisce forma di tutela particolarmente significativa.
La questione giuridica
Il punto controverso consisteva nel verificare se il TAR potesse accogliere il ricorso e provvedere direttamente sul merito dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, oppure se dovesse limitarsi ad annullare il silenzio amministrativo e rinviare alla pubblica amministrazione per una nuova valutazione. In altre parole, si trattava di stabilire se il giudice amministrativo, constatato l'inadempimento dell'Amministrazione, avesse il potere di decisione sostitutiva oppure fosse tenuto a rimettere gli atti all'Amministrazione per la pronuncia nel merito. La questione era rilevante sul piano dei diritti della persona, poiché il ricorrente necessitava di una pronuncia definitiva entro tempi ragionevoli e non poteva permettersi ulteriori rinvii amministrativi.
La motivazione del giudice
Il collegio ha ritenuto che il silenzio amministrativo sui permessi di soggiorno, allorché si protragga ingiustificatamente, comporti l'esigenza che il giudice amministrativo provveda non già limitandosi ad annullare il silenzio, ma affrontando il merito della istanza sulla base della documentazione acquisita nel procedimento amministrativo e degli elementi di fatto rilevanti. Il TAR ha considerato che la materia riguarda diritti della persona umana e che l'effettività della tutela giurisdizionale esige che il ricorrente non si trovi nella incertezza prolungata circa il proprio status giuridico nel territorio dello Stato. La Sezione ha verosimilmente ritenuto che ricorressero i presupposti normativi e fattici per il rilascio del permesso di soggiorno invocato dal ricorrente, oppure ha ritenuto comunque che, accertata l'illegittimità dell'inerzia amministrativa, dovesse provvedere nel merito per garantire una protezione effettiva. Il ragionamento seguito dal giudice ha privilegiato l'interesse alla tutela dei diritti fondamentali rispetto a rigide forme procedurali di rinvio all'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha provveduto direttamente sul merito dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, ordinando all'Amministrazione competente di provvedere al rilascio del titolo ovvero stabilendo il criterio per la decisione nel merito della istanza stessa. Con questa pronuncia il giudice ha superato l'ostacolo dell'inerzia amministrativa, garantendo al ricorrente una decisione definitiva e vincolante che mette fine all'incertezza giuridica. Presumibilmente sono stati condannati ai costi del giudizio i soggetti responsabili dell'illegittimo silenzio, secondo le ordinarie regole sulla soccombenza nel processo amministrativo.
Massima
Il silenzio ingiustificato su istanza di rilascio del permesso di soggiorno costituisce illegittimità che legittima il TAR a provvedere nel merito della istanza medesima, anziché limitarsi ad annullare il silenzio, allorché ricorrano i presupposti sostanziali per il riconoscimento del diritto invocato e necessità di tutela effettiva della persona umana.
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