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Sentenza n. 202600342/2026
23 marzo 2026

Sentenza n. 202600342/2026

ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO P-GE/L/N/2024/107081 CONCERNENTE RIGETTO ISTANZA DI CONVERSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO. 

TribunaleTAR LIGURIA - GENOVA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data23 marzo 2026
Numero202600342/2026
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero si è visto respingere un'istanza di conversione del proprio permesso di soggiorno per motivi di studio in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, mediante il provvedimento P-Ge/l/n/2024/107081. Considerando illegittimo il rigetto, il ricorrente ha proposto ricorso presso il TAR della Liguria chiedendone l'annullamento. La controversia rientra nella materia del diritto degli stranieri e dei permessi di soggiorno, una delle aree più frequenti nella giustizia amministrativa italiana. Durante il procedimento giudiziale, tuttavia, la situazione fattuale del ricorrente è mutata in modo rilevante, incidendo sulla persistenza dell'interesse al provvedimento originariamente impugnato.

Il quadro normativo

La disciplina dei permessi di soggiorno per gli stranieri è contenuta principalmente nel decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, noto come Testo Unico sull'Immigrazione, che stabilisce le condizioni, i presupposti e le procedure per il rilascio, il rinnovo e la conversione dei permessi di soggiorno. La conversione da una categoria di permesso a un'altra rappresenta un'attività amministrativa soggetta a criteri legali prefissati e a margini di discrezionalità limitata quando sussistono i presupposti normativi. Le norme applicabili disciplinano i requisiti soggettivi e oggettivi per la conversione da permesso di studio a permesso di lavoro, inclusi i requisiti economici, lavorativi e le modalità procedurali che l'amministrazione deve rispettare nell'esercizio del suo potere discrezionale.

La questione giuridica

Il ricorso sollevava la questione se il diniego di conversione del permesso di soggiorno fosse stato illegittimamente emanato, ossia se l'amministrazione avesse violato norme procedurali o sostanziali nel respingere l'istanza di conversione da permesso per studio a permesso per lavoro subordinato. In contestazione erano dunque il corretto esercizio del potere amministrativo, il rispetto dei presupposti normativi per la conversione e l'osservanza delle garanzie procedurali. La questione toccava direttamente il diritto dello straniero a vedersi riconosciuta la possibilità di mutare la propria condizione giuridica nel territorio italiano in funzione di un mutamento della propria situazione lavorativa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo regionale, nella sua decisione del 23 marzo 2026, ha ritenuto che nel corso del procedimento la situazione di fatto risultasse significativamente modificata rispetto al momento della presentazione del ricorso. Tale modifica dei presupposti fattuali ha inciso direttamente sulla permanenza dell'interesse del ricorrente nel provvedimento originariamente impugnato. Quando viene meno l'utilità della pronuncia giudiziale per il ricorrente, perché la controversia ha perso il suo carattere concreto e attuale, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare la cessazione della materia del contendere. Non risulta, dalle informazioni disponibili, che sia stato contestato il merito della questione, giacché la sopravvenuta modificazione fattuale ha reso inutile una pronuncia nel merito. La decisione di dichiarare cessata la materia rappresenta quindi un'estinzione del giudizio per perdita di interesse, non un giudizio sulla fondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR Liguria di Genova ha dichiarato cessata la materia del contendere, ordinando conseguentemente l'estinzione del procedimento ricorsorio. Tale provvedimento significa che il ricorso non è stato deciso nel merito, bensì estinto perché sopravvenuta una modificazione della situazione fattuale che ha privato il ricorrente dell'interesse concreto alla decisione. Le conseguenze pratiche consistono nell'archiviazione del giudizio senza una pronuncia sulla legittimità del provvedimento amministrativo impugnato, circostanza che non preclude al ricorrente di ripresentare istanze qualora sussistessero ulteriori presupposti in futuro.

Massima

La dichiarazione di cessata materia del contendere in materia di permessi di soggiorno è dovuta allorché, nel corso del procedimento, venga meno l'interesse concreto del ricorrente a ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato in ragione di sopravvenute modificazioni della situazione fattuale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Giuseppe Caruso,	Presidente
Marcello Bolognesi,	Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli,	Referendario
per l'annullamento
del decreto della Prefettura di -OMISSIS- del 26.8.2025 n. -OMISSIS- portante il rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
sul ricorso numero di registro generale 1220 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Solari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di conversione di cui in epigrafe.
Nelle more del giudizio la Prefettura ha adottato il provvedimento del 3.11.2025 con cui ha dato atto del positivo scrutinio della pratica.
Pertanto la parte ricorrente, alla camera di consiglio del 6.3.2026, ha dichiarato a verbale l’intervenuta cessazione della materia del contendere, chiedendo di darne atto con il favore delle spese, in ragione della soccombenza virtuale della parte resistente.
Il Collegio prende atto di quanto manifestato in udienza da parte del ricorrente e, pertanto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio, invece, devono essere compensate in ragione della particolarità della vicenda caratterizzata dal fatto che l’originario datore di lavoro che ha richiesto l’ingresso in Italia del lavoratore ricorrente, si è reso indisponibile all’assunzione, sicché la Prefettura ha dovuto vagliare l’accoglibilità della nuova proposta di assunzione presentata dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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