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Sentenza n. 202600506/2026
24 aprile 2026

Sentenza n. 202600506/2026

ANNULLAMENTO DECRETO DEL QUESTORE DI IMPERIA CAT. A.12/25/IMM./II^SEZ./CONT./NR. 052 DI REG. DEL 14/05/2025 NOTIFICATO IL 22/01/2026 DI REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LUNGO PERIODO NR. I06033196 RILASCIATO IL 22/08/2014 DURATA ILLIMITATA.

TribunaleTAR LIGURIA - GENOVA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data24 aprile 2026
Numero202600506/2026
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero aveva ottenuto un permesso di soggiorno per lungo periodo il 22 agosto 2014, con durata illimitata, sulla base della normativa vigente in materia di immigrazione. Nel corso degli anni, questa autorizzazione gli ha consentito di soggiornare legalmente in Italia. Il Questore di Imperia, l'autorità locale competente in materia di pubblica sicurezza, ha emesso un decreto il 14 maggio 2025 mediante il quale ha revocato detto permesso. Tale decreto è stato notificato al ricorrente solo il 22 gennaio 2026, dunque con un ritardo di oltre otto mesi dalla sua emanazione. Il ricorrente, ritenendo la revoca illegittima o comunque non conforme alle disposizioni di legge, ha tempestivamente presentato un ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria per chiedere l'annullamento del provvedimento del Questore.

Il quadro normativo

La materia della revoca dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico in materia di immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, che stabilisce i presupposti e le modalità mediante cui l'autorità di pubblica sicurezza può revocare una autorizzazione di soggiorno. La revoca dei permessi rappresenta un atto amministrativo incisivo sui diritti della persona straniera, poiché incide sulla possibilità di permanenza sul territorio nazionale. La normativa prevede che la revoca debba essere motivata e fondata su ragioni specifiche, quali comportamenti criminali, minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato. Il diritto europeo e i principi dello Stato di diritto richiedono che simili atti siano adottati secondo il principio di proporzionalità e con pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'interessato.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità del decreto di revoca emesso dal Questore. Il ricorrente contestava il provvedimento adducendo che esso non era stato emesso secondo le modalità previste dalla legge oppure che mancavano i presupposti sostanziali per la sua adozione. La questione acquisiva ulteriore complessità in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso tra la data di emanazione del decreto e quella di sua notificazione, elemento che poteva ripercuotersi sulla stessa legittimità formale del provvedimento. Inoltre, si poneva il problema della natura reversibile o irreversibile degli effetti della revoca e della possibilità per il ricorrente di continuare a far valere i propri diritti in sede giudiziale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, all'atto della decisione, ha dovuto effettuare una valutazione circa la persistenza dell'interesse del ricorrente a ottenere il provvedimento chiesto, vale a dire l'annullamento del decreto di revoca. Nel corso del procedimento o comunque anteriormente alla decisione della causa, il collegio giudicante ha constato che era sopravvenuta una circostanza idonea a rendere priva di utilità pratica la pronuncia su merito della controversia. Tale sopravvenuto evento rappresentava una carenza di interesse ad agire, vale a dire l'impossibilità concreta di conseguire un risultato favorevole mediante la decisione sulla causa. Il giudice ha correttamente riconosciuto che, dinanzi a tale situazione, non era possibile procedere al merito della questione, bensì doveva dichiararsi l'improcedibilità del ricorso. Tale scelta metodologica rappresenta l'applicazione corretta dei principi generali del diritto processuale amministrativo, per il quale un ricorso privo di interesse non può essere deciso nel merito.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Prima, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nella sentenza resa il 24 aprile 2026. Ciò significa che il giudice non è entrato nel merito della contesa, bensì ha ritenuto che la prosecuzione del giudizio fosse divenuta inutile a causa di un evento intervenuto nel corso del processo. La decisione comporta che il ricorrente non ha ottenuto l'annullamento del decreto, ma nemmeno ha subito una soccombenza su merito, poiché il giudizio è terminato per un motivo di natura processuale piuttosto che sostanziale.

Massima

La revoca di un permesso di soggiorno per lungo periodo, benché legittima nel suo contenuto formale, diviene oggetto inidoneo di ricorso giudiziale qualora sia sopravvenuta una circostanza che renda priva di effetto utile la pronuncia del giudice sulla controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Giuseppe Caruso,	Presidente
Marcello Bolognesi,	Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli,	Referendario
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
del provvedimento del Questore di Imperia Cat. -OMISSIS- di reg. del 14/05/2025 notificato il 22/01/2026 portante revoca del permesso di soggiorno per lungo periodo-OMISSIS- rilasciato il 22/08/2014;
sul ricorso numero di registro generale 298 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Taddei ed Hakan Eller, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Questura di Imperia, in persona del Questore pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

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