STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO - ATTESA OCCUPAZIONE - ISTANZA – INAMMISSIBILITÀ
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 9 febbraio 2026 |
| Numero | 202600137/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Erjon Bytyqi, cittadino straniero, ha presentato istanza alla Questura di Brescia per ottenere un permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione, ossia la categoria di soggiorno che consente ai cittadini stranieri di permanere in Italia in attesa di trovare un impiego regolare. La Questura di Brescia, con decreto prot. CAT. A.12/2022/Immig/II Sez/22BS012163 del 4 aprile 2022, ha dichiarato l'istanza inammissibile in quanto ritenuta manifestamente infondata, notificando il provvedimento al ricorrente il giorno successivo. Questo atto amministrativo ha costituito la decisione dalla quale Bytyqi ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento del decreto e il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Il quadro normativo
La materia del permesso di soggiorno per attesa occupazione è regolata dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo n. 286 del 1998, che disciplina le varie categorie di soggiorno per i cittadini stranieri in Italia e i requisiti necessari per il loro ottenimento. La normativa sull'immigrazione attribuisce alle Questure il potere di valutare le istanze di rilascio di permessi di soggiorno e di dichiararne l'inammissibilità qualora ritenute manifestamente infondate, ossia quando dalle carte risulti in modo evidente e non suscettibile di dubbio l'impossibilità di accogliere la richiesta. Il controllo su tali decisioni amministrative è rimesso al giudice amministrativo, che deve verificare se la Questura abbia esercitato correttamente il suo potere di valutazione secondo i criteri di legge.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità della decisione della Questura di dichiarare l'istanza di Bytyqi inammissibile per manifesta infondatezza, anziché procedere all'esame nel merito. Il ricorrente contestava la valutazione della Questura, sostenendo probabilmente che l'istanza non era manifestamente infondata e che pertanto doveva essere sottoposta a un esame più approfondito dei requisiti richiesti. In altre parole, la questione giuridica riguarda i limiti e i criteri di ricorribilità al dichiarare un'istanza manifestamente infondata nel settore dell'immigrazione, nonché se la Questura abbia agito correttamente nel ritenere che le circostanze fossero tali da escludere qualsiasi possibilità di accoglimento della domanda.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo della sentenza non contenga una motivazione ampia e articolata, come avviene talvolta nelle decisioni brevissime di merito, il TAR ha ritenuto di respingere integralmente il ricorso e di confermare la decisione della Questura. Ciò significa che il collegio giudicante ha accolto gli argomenti sostenuti dalla Questura e dal Ministero dell'Interno, ritenenendo che la valutazione della manifesta infondatezza fosse corretta e che l'istanza di Bytyqi non possedesse effettivamente i requisiti necessari per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. La decisione di respingere senza sviluppare ampia motivazione è indicativa del fatto che il giudice ha ritenuto la questione già chiarita dalla normativa di settore e dalla documentazione amministrativa acquisita, senza necessità di approfondimenti ulteriori. Inoltre, il compenso delle spese di giudizio indica che il TAR non ha ritenuto la posizione del ricorrente manifestamente infondata o priva di ragionevole fondamento nel proporre il ricorso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia ha rigettato integralmente il ricorso proposto da Erjon Bytyqi, confermando così la legittimità del decreto della Questura di Brescia che aveva dichiarato inammissibile l'istanza per motivi di attesa occupazione. Ha altresì compensato le spese della fase di merito, ossia le spese che ciascuna parte dovrà sopportare in misura uguale, non condannando il ricorrente al pagamento integrale delle spese della controparte. Ha inoltre ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, dando così piena efficacia al suo dispositivo.
Massima
La Questura è legittimata a dichiarare manifestamente infondata un'istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione quando ricorrano i presupposti di legge per tale valutazione, e il giudice amministrativo conferma tale decisione ove correttamente motivata sulla base della normativa sull'immigrazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Ariberto Sabino Limongelli, Presidente FF Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore Costanza Cappelli, Referendario per l'annullamento - del decreto n. CAT. A.12/2022/Immig/II Sez/22BS012163 emesso dalla Questura di Brescia il giorno 4.04.2022 e notificato al signor Bytyqi Erjon in data 5.04.2022, con il quale la Questura di Brescia decretava l’inammissibilità dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione in quanto manifestamente infondata; − di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione; sul ricorso numero di registro generale 456 del 2022, proposto da Erjon Bytyqi, rappresentato e difeso dall'avvocato Simonetta Geroldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Questura di Brescia, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Brescia e del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Domenico Gaglioti, nessuno presente per le parti come specificato in verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Compensa le spese della fase di merito. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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