STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO - ATTESA OCCUPAZIONE - RINNOVO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 9 febbraio 2026 |
| Numero | 202600138/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per attesa di occupazione ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con sede a Brescia per impugnare il provvedimento di rigetto della domanda di rinnovo del permesso medesimo, emanato da parte della Questura competente. Lo straniero aveva inoltrato istanza di rinnovo del titolo autorizzativo sulla base della medesima causale sottesa al precedente permesso, ovvero l'attesa dell'inizio dell'attività lavorativa. La questione verteva sulla legittimità del rifiuto opposto dall'amministrazione di pubblicra sicurezza nel rigettare tale domanda di rinnovo, che costituisce un momento delicato nella vita amministrativa dello straniero, poiché il permesso scaduto rende lo straniero presente sul territorio nazionale in posizione amministrativa irregolare. Il ricorrente contestava le ragioni poste alla base del rigetto, sostenendo l'illegittimità del provvedimento secondo il suo convincimento.
Il quadro normativo
La disciplina del permesso di soggiorno per attesa di occupazione è contenuta nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998, che fissa i criteri e i presupposti per il rilascio e il rinnovo di tale titolo autorizzativo. La legge prevede che il permesso sia rilasciato qualora sussistano le condizioni specifiche richieste e che il rinnovo sia subordinato alla permanenza delle medesime condizioni. La normativa in questione attribuisce all'amministrazione di pubblica sicurezza il potere discrezionale di valutare la sussistenza dei presupposti di legge per il rinnovo, sebbene tale esercizio debba rispettare i principi costituzionali e i criteri generali del diritto amministrativo, quali la motivazione del provvedimento negativo e il rispetto del principio di ragionevolezza. Il quadro normativo inoltre prevede specifiche regole sulla necessità di documentare adeguatamente la permanenza della condizione di attesa dell'occupazione.
La questione giuridica
Il punto dirimente della controversia riguardava la corretta interpretazione dei presupposti di legge per il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa di occupazione e la valutazione della sussistenza di tali presupposti nel caso concreto dello straniero ricorrente. In particolare, doveva stabilirsi se l'amministrazione avesse correttamente verificato la permanenza dei requisiti richiesti dalla norma ovvero se avesse valorizzato adeguatamente gli elementi documentali prodotti dal ricorrente a sostegno della sua istanza. La controversia incideva inoltre sulla valutazione della motivazione fornita dall'amministrazione nel rigettare la domanda, poiché la motivazione costituisce elemento essenziale di legittimità del provvedimento amministrativo. In questo contesto si poneva anche il tema della corretta applicazione della discrezionalità amministrativa in materia di immigrazione, ambito dove il bilanciamento tra esigenze di controllo amministrativo e tutela dei diritti dello straniero risulta particolarmente delicato.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha analizzato la documentazione amministrativa allegata al fascicolo, valutando criticamente le argomentazioni poste dal ricorrente e confermando la correttezza dell'operato dell'amministrazione di pubblica sicurezza. Il tribunale ha ritenuto che l'amministrazione avesse adeguatamente verificato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per il rinnovo del permesso, ovvero che la documentazione prodotta dal ricorrente non fosse risultata idonea a provare la permanenza della situazione di attesa di occupazione come richiesto dalla normativa vigente. Il giudice amministrativo ha inoltre valutato la motivazione fornita dal provvedimento di rigetto, concludendo che essa fosse sufficiente e corretta nel descrivere le ragioni del mancato rinnovo, senza che emergessero elementi di irragionevolezza o di violazione dei principi generali del diritto amministrativo. Il tribunale ha infine ritenuto che l'esercizio della discrezionalità amministrativa da parte della Questura rimanesse entro i margini della legalità e della ragionevolezza, senza configurare violazione alcuna della normativa vigente.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha respinto il ricorso presentato dallo straniero, confermando la legittimità del provvedimento di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. La sentenza ha pertanto acquisito stabilità definitiva il provvedimento amministrativo, che conserva piena efficacia e vincolatività. Lo straniero rimane privo di un valido titolo autorizzativo di soggiorno nel territorio dello Stato italiano, con conseguenti implicazioni sulla sua posizione amministrativa. Il tribunale ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'amministrazione convenuta, secondo quanto previsto dalla normativa processuale amministrativa.
Massima
In materia di permesso di soggiorno per attesa di occupazione, l'amministrazione di pubblica sicurezza esercita un apprezzabile margine di discrezionalità nella valutazione della sussistenza dei presupposti di legge per il rinnovo, sindacabile dal giudice amministrativo solo ove risulti manifestamente irragionevole o carente di adeguata motivazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Ariberto Sabino Limongelli, Presidente FF Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore Costanza Cappelli, Referendario per l'annullamento del provvedimento di rigetto n. -OMISSIS- adottato dalla Questura della Provincia di Bergamo in data 24.03.22 e notificato il 3.06.2022, con il quale è stata rigettata l'istanza tesa all'ottenimento del rinnovo del permesso di soggiorno. sul ricorso numero di registro generale 674 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bergamo; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Domenico Gaglioti, vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dal ricorrente il 30.1.2026, nessuno presente per la controparte come specificato in verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Compensa le spese della fase di merito. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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