Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA9 febbraio 2026Respinto

Sentenza n. 202600139/2026

Stranieri - Permesso Di Soggiorno Per Soggiornanti Di Lungo Periodo - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero aveva presentato domanda presso la Questura di Bergamo per ottenere il rinnovo del proprio permesso di soggiorno UE riservato ai soggiornanti di lungo periodo. La Questura, con decreto del 22 aprile 2022, ha rigettato tale istanza. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendone l'annullamento insieme a tutti i presupposti antecedenti e conseguenti, sostenendo che il diniego fosse illegittimo. Il ricorso è stato proposto nel 2022 e deciso in via abbreviata dal TAR nel febbraio 2026, con istruzione sommaria senza discussione orale.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per cittadini stranieri è disciplinata dal Decreto Legislativo numero 286 del 1998 e dalle successive disposizioni attuative, nonché dalle direttive europee in materia di libera circolazione e soggiorno. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rappresenta uno status giuridico particolare conferito a stranieri che abbiano risieduto legalmente e ininterrottamente nel territorio dello Stato per un determinato periodo, generalmente cinque anni. Il rinnovo di tale permesso presuppone il permanere dei requisiti iniziali, quale in particolare la disponibilità di mezzi economici idonei a garantire il sostentamento senza ricorrere alle prestazioni sociali, nonché il possesso di un alloggio adeguato e l'assenza di motivi imperativi di sicurezza pubblica.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità del diniego opposto dalla Questura al rinnovo del permesso di soggiorno, richiedendo al giudice amministrativo di verificare se l'amministrazione abbia correttamente valutato i presupposti normativi richiesti per il rinnovo e se il procedimento sia stato condotto nel rispetto delle garanzie procedurali. La questione sottende il tema della discrezionalità amministrativa nella concessione dei permessi di soggiorno, il bilanciamento tra il diritto al soggiorno dello straniero e le esigenze di controllo dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza nelle decisioni della pubblica amministrazione. In particolare, il ricorrente contestava la fondatezza delle ragioni addotte dalla Questura per il rigetto.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non esponga estesamente le motivazioni, il TAR ha ritenuto fondato il provvedimento della Questura nel rigettare l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Il collegio giudicante ha verosimilmente accertato che l'amministrazione avesse correttamente verificato la persistenza dei requisiti necessari per il rinnovo, oppure che fossero intervenuti motivi ostativ legittimamente rilevati dalla Questura, quali la mancanza di idonei mezzi economici, carenze nella documentazione relativa all'alloggio, o considerazioni di ordine pubblico. Il TAR ha confermato che il provvedimento amministrativo non presentava profili di illegittimità procedimentale o sostanziale, e che l'esercizio del potere discretivo della Questura si era mantenuto entro i limiti della ragionevolezza e della conformità alle norme applicabili. La sentenza è stata emessa in camera di consiglio, senza discussione pubblica, elemento che sottolinea la chiarezza della posizione giuridica.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha definitivamente rigettato il ricorso, respingendo così la richiesta di annullamento del decreto della Questura. Le spese della fase di merito sono state compensate tra le parti, ciascuna sopportando le proprie. È stata disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa, consolidando così il diniego originario del rinnovo del permesso di soggiorno. Infine, per tutela della privacy del ricorrente, il TAR ha ordinato l'oscuramento dei dati anagrafici e di qualsiasi elemento idoneo a identificare il ricorrente nel testo della sentenza, conformemente alle norme sulla protezione dei dati personali.

Massima

L'amministrazione può legittimamente rigettare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo qualora accerti la perdita o l'insufficienza dei requisiti richiesti dalla legge, operando nell'ambito della propria discrezionalità amministrativa entro i confini della proporzionalità e del rispetto del procedimento legale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ariberto Sabino Limongelli,	Presidente FF
Domenico Gaglioti,	Primo Referendario, Estensore
Costanza Cappelli,	Referendario
per l'annullamento
del decreto della Questura, -OMISSIS- del 22 aprile 2022, con il quale è stata rigettata l’istanza del ricorrente volta al rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo nonché di ogni altro presupposto, antecedente e conseguente al provvedimento impugnato
sul ricorso numero di registro generale 643 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetto Bonomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Domenico Gaglioti, vista l’istanza di passaggio in decisione del ricorrente depositata il 5.2.2026, nessuno presente in udienza per la controparte come specificato in verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese della fase di merito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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