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Sentenza n. 202600162/2026
12 febbraio 2026

Sentenza n. 202600162/2026

STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO - LAVORO SUBORDINATO - RINNOVO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data12 febbraio 2026
Numero202600162/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato proposto nel 2022 da un cittadino straniero contro il decreto emesso dalla Questura di Brescia il 19 febbraio 2015, con il quale veniva rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato numero 38429BB. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Stefania Amato, ha impugnato il provvedimento della Questura davanti al TAR della Lombardia ritenendolo illegittimo. La controversia riguarda pertanto la legittimità di un rifiuto amministrativo relativo al mantenimento della posizione di lavoratore straniero in Italia, questione che tocca direttamente il diritto dello straniero a permanere nel territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, numero 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, e successive modificazioni. In particolare, il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è sottoposto a specifiche condizioni, quali la permanenza del rapporto di lavoro, il mantenimento delle condizioni economiche richieste e l'assenza di cause di diniego previste dalla legge. La Questura, quale autorità competente al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, esercita un potere amministrativo vincolato che deve comunque rispettare i principi di legalità, proporzionalità e trasparenza nell'emanazione dei propri decreti.

La questione giuridica

La questione sottoposta al giudice era se la Questura di Brescia avesse agito legittimamente nel rigettare l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, ovvero se tale rifiuto fosse stato adottato in presenza dei presupposti di legge e nel rispetto delle procedure previste dall'ordinamento. In altre parole, il ricorrente contestava la legalità del decreto ritenendo che sussistessero i requisiti per il rinnovo, mentre l'amministrazione difendeva la legittimità del proprio provvedimento. La controversia implicava una valutazione della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per il rinnovo e del corretto esercizio del potere amministrativo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati gli atti della causa e considerati i presupposti normativi applicabili, ha ritenuto che la Questura di Brescia avesse adottato il decreto di rigetto in conformità alla legge, dunque legittimamente. Sebbene la sentenza non esponga estesamente i motivi della decisione nel testo disponibile, è possibile inferire che il giudice abbia accertato che il ricorrente non soddisfacesse i requisiti richiesti dalla legge per il rinnovo del permesso di soggiorno ovvero che comunque la Questura avesse correttamente valutato e documentato le ragioni del diniego. Il collegio giudicante ha respinto le censure mosse dal ricorrente e ha ritenuto infondato il ricorso amministrativo.

La decisione

Il TAR ha definitivamente respinto il ricorso proposto dal cittadino straniero, dichiarando quindi legittimo il decreto di rigetto emanato dalla Questura di Brescia. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente in euro duemila, oltre agli accessori di legge se dovuti. La sentenza è stata ordita esecutiva dall'autorità amministrativa, rendendo definitive le conseguenze del provvedimento di rigetto, e sono stati oscurati i dati personali del ricorrente per tutela dei diritti e della dignità della persona, in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

La Questura, quale autorità competente al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, esercita un potere amministrativo vincolato alla sussistenza dei presupposti di legge e il suo provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro è legittimo quando risulti fondato sulla verifica rigorosa della permanenza dei requisiti richiesti dall'ordinamento. Testo integrale completo della sentenza (alcune sentenze brevi di ottemperanza contengono solo epigrafe e dispositivo senza motivazione estesa — è normale, scrivi la sintesi basandoti su ciò che è disponibile): Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA. Giudici: Ariberto Sabino Limongelli in qualità di Presidente FF, Domenico Gaglioti come Primo Referendario e Estensore, Costanza Cappelli come Referendario. Ricorso numero 1108 del 2022 promosso da un cittadino straniero rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Amato contro il Ministero dell'Interno e la Questura di Brescia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato. La sentenza è stata pronunciata il 6 febbraio 2026 in camera di consiglio. Oggetto del ricorso era l'annullamento del decreto Cat.A.12/2015/Immig/IISez/ft emesso dalla Questura di Brescia il 19 febbraio 2015, con il quale veniva rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato numero 38429BB. Dispositivo: il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in euro duemiladuecento euro, oltre accessori di legge se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente, ai sensi dell'articolo 52 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e dell'articolo 10 del Regolamento UE 2016/679. Data della sentenza: 12 febbraio 2026. Esito: RESPINGE.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ariberto Sabino Limongelli,	Presidente FF
Domenico Gaglioti,	Primo Referendario, Estensore
Costanza Cappelli,	Referendario
per l'annullamento
del decreto Cat.A.12/2015/Immig/IISez/ft/-OMISSIS-, emesso dalla Questura di Brescia il 19 febbraio 2015, con cui veniva rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato n. 38429BB.
sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Amato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Francesco Crispi 28;
Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, in persona dei legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Domenico Gaglioti, vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione da remoto depositata dal ricorrente il 5.2.2026, nessuno presente per la controparte come specificato in verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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