Sentenza n. 202600212/2026
Stranieri - Permesso Di Soggiorno - Attesa Occupazione - Rinnovo - Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Stefani Castillo ha presentato ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro il Decreto della Questura di Brescia che negava il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il ricorso era stato depositato nel 2022 avverso il provvedimento di diniego notificato il 13 ottobre 2022. Il caso si inquadra nella materia dell'immigrazione e della gestione amministrativa delle autorizzazioni di soggiorno, una materia particolarmente delicata che coinvolge diritti fondamentali dei cittadini stranieri in territorio italiano. Durante il pendenza del ricorso, però, la situazione è mutata favorevolmente per la ricorrente, che è riuscita a ottenere il permesso di soggiorno originariamente richiesto attraverso i canali amministrativi ordinari. Tale circostanza ha determinato una modificazione sostanziale della situazione di fatto, poiché l'interesse concreto a ottenere una sentenza sulla legittimità del diniego è venuto progressivamente a dissolversi con l'effettivo conseguimento del titolo di soggiorno.
Il quadro normativo
La controversia ricade nell'ambito della disciplina sull'immigrazione e sul soggiorno degli stranieri in Italia, governato dal decreto legislativo 286 del 1998 e successive modificazioni. La materia dei permessi di soggiorno per attesa occupazione è regolata da specifiche disposizioni che prevedono come presupposti l'assenza di un rapporto di lavoro attuale e l'intento di cercare attivamente un'occupazione nel territorio italiano. Il diritto amministrativo processuale richiama il principio della cessazione della materia del contendere, disciplinato dall'art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo, che consente al giudice di riconoscere quando la controversia abbia perso il suo carattere di attualità e concretezza. Tale istituto rappresenta un importante strumento di gestione del contenzioso amministrativo, poiché evita di pronunciarsi su questioni non più rilevanti per le parti coinvolte.
La questione giuridica
La questione fondamentale riguardava la legittimità del diniego di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione notificato dalla Questura di Brescia alla ricorrente. La ricorrente contestava il provvedimento deducendo presumibilmente carenze nel procedimento amministrativo o l'assenza dei presupposti legittimi per negare il rilascio del titolo di soggiorno richiesto. Tuttavia, nel corso del giudizio, la fattispecie ha subito una trasformazione radicale: il soddisfacimento dell'interesse originario della ricorrente, ottenuto con l'effettivo rilascio del permesso di soggiorno, ha eclissato qualsiasi interesse alla decisione di merito della controversia. Di conseguenza, il giudice si è trovato di fronte non a una contestazione circa la legittimità di un provvedimento in vigore, bensì a una situazione dove l'interesse dedotto in giudizio aveva già ricevuto soddisfazione attraverso il verificarsi di circostanze di fatto intervenute successivamente al deposito del ricorso.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha accertato che la ricorrente aveva sottoscritto una memoria nella quale comunicava ufficialmente di aver conseguito il permesso di soggiorno desiderato, manifestando quindi la perdita di interesse a proseguire il contenzioso amministrativo. Alla luce di questa dichiarazione, il giudice ha ritenuto che fossero venute meno le ragioni di contrasto tra le parti, poiché l'oggettivo soddisfacimento dell'interesse originariamente leso della ricorrente aveva eliminato la necessità stessa di una pronuncia nel merito. Il ragionamento del tribunale si è basato sulla considerazione che, quando la parte ricorrente ottiene il risultato perseguito attraverso vie alternative o circostanze sopravvenute, il processo amministrativo non ha più oggetto e ragione di proseguire. Ne è conseguito che il giudice ha preferito adottare la soluzione processuale della cessazione della materia del contendere, evitando così una pronuncia di merito che avrebbe comportato uno spreco di risorse giurisdizionali senza alcun valore pratico per le parti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo, riconoscendo così che la controversia originaria aveva perso di rilievo concreto per effetto dell'avvenuto soddisfacimento dell'interesse della ricorrente. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, in conformità alla giurisprudenza amministrativa che riconosce una soluzione equitativa quando il processo si estingue per mutamento della situazione fattuale. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 6 febbraio 2026 ed è diventata definitiva, rendendo così definitivo il riconoscimento della perdita di rilevanza della controversia originaria.
Massima
Quando la parte ricorrente ottiene il completo soddisfacimento dell'interesse originariamente dedotto in giudizio mediante il verificarsi di circostanze sopravvenute, il processo amministrativo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore Alessandro Fede, Referendario per l'annullamento del Decreto Cat. A 12/2020/Immig/II Sez./19BS028262 notificato in data 13/10/2022 dalla Questura di Brescia Ufficio Immigrazione, di diniego di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione. sul ricorso numero di registro generale 1164 del 2022, proposto da Stefani Castillo, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Paolo Pettenadu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Questura di Brescia, non costituita in giudizio; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Vista la memoria in data 5 febbraio 2026 con cui il patrono di parte ricorrente dichiara l'avvenuta cessazione della materia del contendere per aver la ricorrente ottenuto il permesso di soggiorno e, pertanto, la medesima non ha più interesse a coltivare ulteriormente il ricorso; considerato che il predetto procuratore conclude affinché venga dichiarata la cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite; considerato che, in riferimento a quanto sopra esposto, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, stante l’oggettivo soddisfacimento dell’interesse originariamente leso con piena soddisfazione della pretesa della ricorrente; considerato, in definitiva, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., con compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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