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Sentenza n. 202600219/2026
16 febbraio 2026

Sentenza n. 202600219/2026

STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO - ATTESA OCCUPAZIONE - RINNOVO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data16 febbraio 2026
Numero202600219/2026
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Abdul Rehman Ishtiaq, cittadino straniero residente in Italia, aveva presentato istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presso la Questura di Bergamo il 28 gennaio 2022. Il Questore della Provincia di Bergamo, con provvedimento del 20 settembre 2022 notificato il 27 settembre dello stesso anno, rigettò l'istanza e intimò al ricorrente di abbandonare il territorio nazionale italiano entro quindici giorni lavorativi. Contro tale provvedimento, Abdul Rehman Ishtiaq ricorse innanzi al TAR Lombardia sezione di Brescia chiedendo l'annullamento del diniego e di tutti gli atti ad esso connessi. Il ricorso venne registrato con numero 1154 del 2022 e proseguì il suo corso durante l'anno 2023 e i primi mesi del 2026. Nel corso del giudizio, precisamente in una memoria depositata il 16 gennaio 2026, il procuratore del ricorrente comunicò che Abdul Rehman Ishtiaq aveva nel frattempo ottenuto il rilascio effettivo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, identificato con numero I19300607, con validità fino al 22 agosto 2025, e che tale titolo era attualmente in corso di rinnovo presso le autorità competenti.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro è regolata dal decreto legislativo 286 del 1998 e dalle relative disposizioni attuative che disciplinano i requisiti e le procedure per il rilascio di tale documentazione agli stranieri. La sentenza è stata pronunciata secondo le regole procedurali stabilite dal codice del processo amministrativo, in particolare gli articoli 35, 85 e 87, che disciplinano i presupposti della ricevibilità dei ricorsi amministrativi e le condizioni per la loro prosecuzione. L'articolo 35, comma 1, lettera c, del codice del processo amministrativo prevede che il ricorso sia improcedibile qualora venga meno l'interesse ad agire, una questione che riveste particolare importanza quando durante il corso del giudizio si verifichino fatti sopravvenuti che modifichino la situazione giuridica iniziale del ricorrente. Il tribunale amministrativo ha inoltre considerato la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato in materia di sopravvenuta carenza di interesse, applicando i principi stabiliti dalle sentenze precedenti su tale questione.

La questione giuridica

Il problema giuridico affrontato dal TAR riguardava la proseguibilità del ricorso una volta che il ricorrente avesse acquisito nel corso del giudizio il beneficio sostanzialmente identico a quello richiesto con l'istanza originaria. In altri termini, si trattava di stabilire se il ricorrente mantenesse ancora un interesse giuridico concreto e attuale a che il suo ricorso fosse definito nel merito, considerato che il Questore aveva già provveduto in positivo alla sua richiesta di permesso di soggiorno. La questione era delicata perché coinvolgeva il principio fondamentale della ricevibilità e della legittimazione processuale nel processo amministrativo, ovvero l'esigenza che chi ricorre abbia effettivamente un interesse concreto e attuale a che il giudizio si compia e che la controversia sia risolta.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante del TAR ha ritenuto che la dichiarazione del procuratore del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse dovesse produrre la conseguenza di rendere il ricorso improcedibile per tale motivo, in conformità all'articolo 35, comma 1, lettera c, del codice del processo amministrativo. Il tribunale ha osservato che il ricorrente ha conseguito durante il giudizio l'effettivo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, un titolo giuridico che soddisfa pienamente e completamente l'interesse alla regolare permanenza sul territorio nazionale che era stato originariamente leso dal diniego del Questore. Tale acquisizione di un provvedimento vantaggioso ha reso venire meno la ragione stessa del giudizio, eliminando qualsiasi vantaggio pratico e giuridico che il ricorrente potrebbe conseguire dall'annullamento del provvedimento impugnato. Il TAR ha richiamato la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, citando in particolare la sentenza sezione II numero 7422 del 31 luglio 2023, che afferma il principio secondo il quale la sopravvenuta carenza di interesse comporta l'improcedibilità del ricorso. Il tribunale ha ritenuto corretto compensare le spese di giudizio, in considerazione della modalità con cui il giudizio si è concluso e dell'assenza di una vera controversia nel merito.

La decisione

Il TAR Lombardia sezione staccata di Brescia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, respingendo così il ricorso non nel merito ma per ragioni procedurali, eliminando la necessità di un esame approfondito della legittimità del provvedimento del Questore. Ha inoltre compensato integralmente le spese di giudizio tra le parti, il che significa che ciascuna parte sostiene i propri costi processuali senza alcun rimborso da parte dell'altra. La sentenza è stata resa esecutiva dall'autorità amministrativa mediante decreto di esecuzione emesso conformemente alle disposizioni di legge. L'ordine di esecuzione sottolinea il carattere definitivo e vincolante della decisione del tribunale amministrativo.

Massima

Quando durante il corso di un giudizio amministrativo il ricorrente acquista il provvedimento favorevole sostanzialmente identico a quello richiesto nel ricorso originario, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, poiché viene meno qualsiasi vantaggio pratico e giuridico che il ricorrente potrebbe conseguire dall'annullamento del provvedimento impugnato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Giovanni Giardino,	Primo Referendario, Estensore
Alessandro Fede,	Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento emesso in data 20.09.2022 dal Questore della Provincia di Bergamo e notificato al ricorrente in data 27.09.2022 (Prot. n. Q2/2/IMM/IISEZ/2022/CM/337), di rigetto dell'istanza di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato-attesa occupazione, presentata dal ricorrente presso la Questura di Bergamo in data 28.01.2022, con intimazione di abbandonare il Territorio Nazionale entro 15 giorni lavorativi dalla notificazione del provvedimento;
- qualsiasi atto ad esso connesso e/o consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 1154 del 2022, proposto da
Abdul Rehman Ishtiaq, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Questura di Bergamo, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la memoria in data 16/01/2026 con cui il procuratore di parte ricorrente rappresenta che nelle more della definizione del giudizio il ricorrente ha ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato n. I19300607, valido fino al 22.08.2025, attualmente in fase di rinnovo, titolo che soddisfa l'interesse alla regolare permanenza sul territorio nazionale;
considerato, pertanto, che il predetto procuratore dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e conclude affinché il ricorso venga dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite;
ritenuto che a detta dichiarazione debba conseguire la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. (Consiglio di Stato, sez. II, 31 luglio 2023, n. 7422);
ritenuto, da ultimo, di compensare le spese di giudizio, tenuto conto della sua definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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