STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO PER SOGGIORNATI DI LUNGO PERIODO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 18 febbraio 2026 |
| Numero | 202600236/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia come titolare di permesso di soggiorno CE per lunghi soggiorni ricorre dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di un provvedimento della Questura di Bergamo emesso il 10 febbraio 2022. La Questura, con tale provvedimento, ha proceduto alla revoca del permesso di soggiorno numero I10873315 e del correlativo titolo di viaggio per stranieri, respingendo al contempo l'istanza di aggiornamento del permesso presentata dall'interessato. Lo stesso atto ha intimato al ricorrente di abbandonare il territorio nazionale entro il termine perentorio di quindici giorni, configurando così una vera e propria estromissione dal territorio. Il ricorrente, assistito dall'avvocato Samantha Vignati, ha contrastato il provvedimento impugnandolo al TAR, sostenendo l'illegittimità della decisione adottata dalla Questura sia sotto il profilo procedimentale che sotto quello sostanziale.
Il quadro normativo
La materia della revoca del permesso di soggiorno è disciplinata principalmente dal decreto legislativo numero 286 del 1998, Testo Unico in materia di immigrazione, e dalle sue successive modificazioni, in particolare dall'articolo 14-ter che regola la revoca del soggiorno di lungo periodo. La revoca del permesso costituisce un atto amministrativo vincolato, nel senso che può essere adottato dalla Questura solo quando ricorrono specifiche condizioni di legge, generalmente relative a comportamenti dell'straniero contrari all'ordine pubblico, alla sicurezza dello Stato o a situazioni che determinino la perdita dei requisiti per il mantenimento del soggiorno. L'esercizio di tale potere amministrativo è soggetto ai principi generali del diritto amministrativo, inclusi il principio di proporzionalità, il diritto di difesa, l'obbligo di motivazione adeguata e la correttezza della procedura amministrativa. Il giudice amministrativo ha il compito di controllare la legittimità dell'atto, verificando sia l'esistenza e la rilevanza dei presupposti fattuali sia il corretto esercizio del potere amministrativo.
La questione giuridica
Il ricorso investe il sindacato sulla legittimità della revoca del permesso di soggiorno decisa dalla Questura bergamasca e pone al giudice il quesito se sussistessero effettivamente i presupposti legali per la revoca stessa e se il procedimento sia stato correttamente instaurato e gestito. La controversia riguarda specificamente se la Questura abbia operato in conformità alle norme vigenti in materia di immigrazione, se abbia adeguatamente valutato la situazione del ricorrente e se abbia rispettato i principi procedimentali fondamentali, in particolare la motivazione della decisione e il contraddittorio. È inoltre in questione se il bilanciamento tra l'interesse alla sicurezza dello Stato e il diritto dello straniero al mantenimento del soggiorno legale sia stato effettuato correttamente. La rilevanza della questione è particolarmente accentuata dal fatto che la revoca comporta conseguenze drastiche per il ricorrente, inclusa l'espulsione dal territorio nazionale.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella sua composizione collegiale presieduta da Angelo Gabbricci con relatore Paolo Nasini, ha proceduto ad una valutazione complessiva della legittimità dell'atto impugnato. Il collegio ha accertato l'esistenza e la fondatezza dei presupposti che hanno determinato l'esercizio del potere di revoca da parte della Questura, verificando che sussistevano effettivamente le condizioni normative per l'adozione del provvedimento. Ha esaminato gli atti del procedimento amministrativo confermando la correttezza e la legittimità del percorso procedimentale seguito dalla Questura nell'elaborazione della decisione. Il TAR ha ritenuto che le ragioni addotte dalla Questura a fondamento della revoca fossero legittimamente apprezzabili e proporzionate, concludendo che non era configurabile alcuna illegittimità nel provvedimento amministrativo. Il giudice ha pertanto respinto le contestazioni avanzate dal ricorrente relativamente sia alla violazione di norme procedimentali sia all'illegittimità sostanziale della revoca.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge il ricorso proposto dal ricorrente, confermando integralmente la legittimità del provvedimento della Questura di Bergamo del 10 febbraio 2022. La sentenza ordina una compensazione integrale delle spese di giudizio a carico del ricorrente, con l'eccezione della regolamentazione delle spese relative alla fase cautelare già disciplinate in precedente ordinanza del 2022. Il giudice ordina inoltre che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, facendo obbligo alla Questura di procedere con le conseguenze già previste dal provvedimento originario, inclusa l'intimazione di abbandono del territorio nazionale. Infine, in applicazione delle norme sulla protezione dei dati personali, la sentenza dispone l'oscuramento nel testo pronunciato di tutte le generalità della parte ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificarla.
Massima
La revoca del permesso di soggiorno per lungo periodo costituisce esercizio di un potere amministrativo legittimamente esercitabile quando sussistano i presupposti di legge riguardanti comportamenti dello straniero contrari all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato, e il controllo del giudice amministrativo si limita a verificare la sussistenza di tali presupposti e la correttezza procedimentale del provvedimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento prot. N. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Bergamo in data 10 febbraio 2022 e notificato all’interessato in data 21 febbraio2022, con il quale è stato revocato/annullato al ricorrente il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n. I10873315 e il titolo di viaggio per stranieri, ed è stata rigettata l’istanza di aggiornamento del suddetto permesso di soggiorno revocato; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ed in particolare dell'intimazione ad abbandonare il territorio nazionale entro 15 giorni di cui allo stesso provvedimento. sul ricorso numero di registro generale 276 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Samantha Vignati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno - Questura di Bergamo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 6 febbraio 2026, tenutasi da remoto con modalità telematica il dott. Paolo Nasini; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa integralmente le spese del presente giudizio, ferma la regolamentazione delle spese di lite della fase cautelare così come disciplinata nell’ordinanza n. -OMISSIS- del 2022. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
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