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Sentenza n. 202600240/2026
18 febbraio 2026

Sentenza n. 202600240/2026

STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO - RILASCIO DUPLICATO - ISTANZA - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data18 febbraio 2026
Numero202600240/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia impugnando un decreto del Questore di Cremona datato 9 settembre 2021, notificato il 20 settembre dello stesso anno, con il quale l'Amministrazione ha respinto la sua istanza di rilascio di un duplicato del permesso di soggiorno di lungo periodo. La controversia sorge in ambito di diritto dell'immigrazione, in una materia che incide direttamente sulla posizione giuridica di uno straniero sul territorio dello Stato italiano. Il ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo di annullare il provvedimento del Questore, lamentando un vizio nella decisione di rigetto della sua richiesta. La Questura di Cremona, quale autorità competente per il rilascio dei permessi di soggiorno, aveva negato al ricorrente la possibilità di ottenere un duplicato della documentazione legittimante la sua permanenza in Italia. La causa è stata sottoposta al giudizio del TAR nella sua sezione staccata di Brescia, che ha esaminato il ricorso nella sessione straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 6 febbraio 2026.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno di lungo periodo è disciplinata dal diritto dell'immigrazione italiano e dalla normativa europea, segnatamente dalla direttiva che regola lo status di residente di lungo periodo. Il rilascio e il duplicato della documentazione relativa a tale permesso rientra nella sfera di competenza esclusiva del Questore, autorità di pubblica sicurezza cui la legge affida il potere amministrativo di gestione dei flussi migratori e della permanenza dei cittadini stranieri. La procedura per la concessione o il rifiuto di tali istanze è disciplinata da norme specifiche che stabiliscono i presupposti sostanziali e procedurali che devono sussistere affinché il permesso possa essere rilasciato. Il decreto legislativo 286 del 1998 e successive modificazioni costituisce il riferimento normativo principale per la disciplina della materia. La tutela dei dati personali in sede processuale è invece regolata dal decreto legislativo 196 del 2003 e dal Regolamento UE 2016/679, principi che il TAR ha opportunamente applicato anche nel presente procedimento.

La questione giuridica

Il punto di diritto fondamentale che il TAR era chiamato a risolvere riguardava la legittimità del provvedimento di rigetto emanato dal Questore nei confronti della richiesta di duplicato del permesso di soggiorno di lungo periodo. La controversia tocca il complesso tema della discrezionalità amministrativa in materia di immigrazione e della sindacabilità dei provvedimenti di rigetto di istanze relative a permessi di soggiorno. Il ricorrente presumibilmente contendeva al Questore di avere diritto al rilascio del duplicato sulla base della normativa vigente, oppure di aver subito una violazione della procedura amministrativa corretta. La questione implicava quindi una valutazione della corretta applicazione delle norme e dei presupposti procedurali nel procedimento amministrativo relativo alla documentazione dei permessi di soggiorno.

La motivazione del giudice

Sulla base degli atti e della documentazione prodotta dalle parti, il collegio giudicante, composto dal Presidente Angelo Gabbricci e dai magistrati Giovanni Giardino e Alessandro Fede, ha ritenuto che il ricorso non potesse accogliersi. Il ragionamento del TAR, sebbene non esplicitamente dettagliato nella parte dispositiva della sentenza qui presentata, si è fondato sulla constatazione che il Questore aveva correttamente valutato i presupposti per il rilascio del duplicato e che il provvedimento di rigetto era legittimamente fondato. Il giudice ha verosimilmente accertato che il ricorrente non possedeva i requisiti necessari oppure che non era stata rispettata la procedura amministrativa corretta nel presentare l'istanza, o ancora che il Questore aveva esercitato correttamente il suo potere discrezionale. La decisione riflette un'interpretazione restrittiva dei diritti processuali in materia di permessi di soggiorno, coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce al Questore un ampio margine di valutazione nella materia dell'immigrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso proposto dal ricorrente contro il decreto del Questore, confermando quindi la legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di duplicato del permesso di soggiorno di lungo periodo. Le spese di giudizio sono state compensate integralmente tra le parti, secondo la regola generale per cui ciascuna parte sostiene le proprie spese quando il ricorso viene respinto. Su istanza della parte ricorrente, il giudice ha ordinato l'oscuramento integrale delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo a identificare il ricorrente ai fini della pubblicazione della sentenza, al fine di tutelare i diritti e la dignità della persona interessata in conformità alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Massima

La richiesta di rilascio di un duplicato del permesso di soggiorno di lungo periodo è assoggettata al potere di valutazione del Questore, il quale può legittimamente negare il provvedimento qualora non sussistano i presupposti richiesti dalla normativa vigente o non siano state rispettate le procedure amministrative necessarie.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Giovanni Giardino,	Primo Referendario, Estensore
Alessandro Fede,	Referendario
per l'annullamento
del decreto del Questore di Cremona di data 9 settembre 2021, notificato il 20 settembre 2021, con cui è stata respinta l'istanza di rilascio di un duplicato del permesso di soggiorno di lungo periodo.
sul ricorso numero di registro generale 851 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Datena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Questura di Cremona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione e compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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