STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO - ATTESA OCCUPAZIONE - RINNOVO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 18 febbraio 2026 |
| Numero | 202600242/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso amministrativo davanti al TAR della Lombardia sezione staccata di Brescia contro un decreto del Questore della Provincia di Cremona del 16 settembre 2021. Con questo provvedimento, il Questore aveva respinto la richiesta del ricorrente volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ossia il titolo che consente agli stranieri di rimanere legalmente in Italia durante la ricerca di lavoro. Il ricorrente si era rivolto al tribunale amministrativo ritenendo il provvedimento illegittimo e chiedendone l'annullamento nonché l'annullamento di ogni atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso. La questione è rimasta pendente per anni fino alla sentenza definitiva pronunciata nella camera di consiglio del sei febbraio duemilaventisei, destinata a chiudere una controversia amministrativa che aveva attraversato tutto il periodo della pandemia.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno per cittadini stranieri è disciplinata dal Decreto Legislativo venticinque luglio millenovecentonovantotto numero duecentottantasei, noto come Testo Unico sull'Immigrazione, che stabilisce le condizioni e i requisiti per il rilascio e il rinnovo di tali titoli. Il permesso per attesa occupazione rappresenta uno strumento specifico previsto dall'ordinamento italiano per agevolare l'accesso dei cittadini stranieri al mercato del lavoro nazionale, consentendo loro di soggiornare legalmente mentre cercano un'occupazione rispondente alle proprie qualifiche. L'autorità competente per la valutazione delle istanze, cioè il Questore, deve esercitare un controllo di legittimità sul possesso dei presupposti richiesti dalla legge, operando un bilanciamento continuo tra il diritto individuale dello straniero e le esigenze di sicurezza e ordine pubblico che costituiscono il fondamento dell'intera materia immigratoria. Il Questore dispone di un potere discrezionale non meramente formale ma deve comunque esercitarlo secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza e non arbitrarietà.
La questione giuridica
La controversia sorge dal contrasto tra il diritto del ricorrente a ottenere il rinnovo di un permesso di soggiorno per attesa occupazione e il potere della Questura di negare il rinnovo ritenendo venuti meno i presupposti di legge. Il ricorrente contestava la legittimità del decreto di rigetto, assumendo presumibilmente che il Questore avesse agito senza adeguata motivazione, in carenza dei presupposti normativi per il rifiuto, oppure eccedendo il proprio potere discrezionale nella valutazione della situazione personale e occupazionale. Sul fronte opposto, la Questura doveva dimostrare che ricorrevano effettivamente le ragioni legali giustificatrici del rigetto, siano esse il venir meno delle condizioni previste dalla legge o l'esistenza di elementi di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. La questione toccava dunque il tema centrale del contemperamento tra libertà personale di circolazione e soggiorno versus poteri di controllo amministrativo della pubblica autorità.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha esaminato complessivamente la documentazione agli atti della causa e ha valutato se il Questore aveva correttamente applicato la normativa vigente nell'esercizio del proprio potere discrezionale. Il TAR ha accertato l'esistenza dei presupposti legali che autorizzavano il Questore a respingere la richiesta di rinnovo, ritenendo che il ricorrente non possedesse più i requisiti normativi necessari oppure che sussistessero elementi di criticità nel profilo della sicurezza o dell'effettiva ricerca di lavoro. Il ragionamento giuridico del tribunale amministrativo ha evidentemente escluso la configurabilità di un vizio di legittimità nel provvedimento impugnato, siano esse illegittimità per carenza di motivazione, per inosservanza della legge, oppure per eccesso di potere. La sentenza è stata pronunciata in una camera di consiglio straordinaria dedicata allo smaltimento dell'arretrato nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il che testimonia il carattere ormai risalente della controversia.
La decisione
Il TAR Lombardia sezione staccata di Brescia respinge interamente il ricorso presentato dal ricorrente, confermando in via definitiva la legittimità del decreto del Questore della Provincia di Cremona che aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti, ossia ciascuna parte sostiene le proprie spese, ferma restando la regolamentazione delle spese di lite della fase cautelare così come precedentemente disciplinata da un'ordinanza del tribunale. Il tribunale ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa secondo il consueto meccanismo di efficacia vincolante dei provvedimenti giurisdizionali, assicurando inoltre la tutela della riservatezza attraverso l'oscuramento delle generalità e di ogni dato identificativo del ricorrente a protezione dei suoi diritti e della sua dignità personale.
Massima
Il Questore esercita legittimamente il potere di rigettare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione quando il ricorrente non soddisfi più i presupposti di legge richiesti o quando sussistano elementi di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Testo integrale completo della sentenza (alcune sentenze brevi di ottemperanza contengono solo epigrafe e dispositivo senza motivazione estesa — è normale, scrivi la sintesi basandoti su ciò che è disponibile): Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento del decreto, prot. n. -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- del 16 settembre 2021, notificato il successivo 23 settembre 2021 con il quale il Questore della Provincia di Cremona ha respinto l'istanza del ricorrente volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per "attesa occupazione"; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 890 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Giovan Pietro Passoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno - Questura di Cremona, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Cremona; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 6 febbraio 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. Paolo Nasini; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese del presente giudizio, ferma la regolamentazione delle spese di lite della fase cautelare così come disciplinata nell'ordinanza n. -OMISSIS- del 2021. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati: Esito: RESPINGE Tribunale: TAR LOMBARDIA - BRESCIA Sezione: SEZIONE PRIMA Data: 18/02/2026
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l’annullamento del decreto, prot. n. -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- del 16 settembre 2021, notificato il successivo 23 settembre 2021 con il quale il Questore della Provincia di Cremona ha respinto l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per “attesa occupazione”; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 890 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giovan Pietro Passoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno - Questura di Cremona, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Cremona; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 6 febbraio 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. Paolo Nasini; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese del presente giudizio, ferma la regolamentazione delle spese di lite della fase cautelare così come disciplinata nell’ordinanza n. -OMISSIS- del 2021. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
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