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Sentenza n. 202600243/2026
18 febbraio 2026

Sentenza n. 202600243/2026

STRANIERI - PERMESSO DI SOGGIORNO PER SOGGIORNATI DI LUNGO PERIODO - REVOCA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data18 febbraio 2026
Numero202600243/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, ha subito la revoca del suddetto permesso a mezzo di un decreto emanato dal Questore e notificatogli il 19 maggio 2022. Avverso questo provvedimento amministrativo, il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, nel corso del 2022, chiedendo l'annullamento del decreto e di tutti gli atti presupposti e consequenziali. La controversia riguarda quindi la legittimità di un atto amministrativo incidente su una posizione giuridica di considerevole rilevanza per il ricorrente, quale è il diritto a risiedere in Italia in virtù di un titolo permissivo di lungo periodo.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal decreto legislativo 286 del 1998 (Testo Unico sull'Immigrazione), dalle modifiche apportate dalla legge 189 del 2002 e dalla relativa normativa di attuazione. Il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rappresenta una forma di permesso ad ampia durata, conferito al cittadino straniero che soddisfi determinati requisiti di reddito, alloggio e integrazione. La revoca di tale permesso è consentita unicamente in presenza di condizioni specifiche e tassative, quali l'adozione di provvedimenti di espulsione, la commissione di reati, o il compimento di atti ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'amministrazione deve inoltre rispettare i principi procedurali di correttezza, trasparenza e motivazione nel compiere tale atto ablatario.

La questione giuridica

Il ricorrente ha contestato la legittimità del decreto di revoca del permesso di soggiorno, prospettando verosimilmente vizi procedurali, carenza o insufficienza della motivazione, difetto di fondamento fattuale, oppure una non corretta applicazione della norma in fatto. La controversia involgeva dunque la valutazione critica di un esercizio di potere amministrativo incidente su un diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, quale è il diritto alla libera circolazione personale e al rispetto della vita privata e familiare. Il giudice amministrativo doveva verificare se il Questore avesse agito nei limiti della propria competenza, rispettando i principi di legalità sostanziale e formale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha condotto un esame della documentazione prodotta dalle parti e, pur non esplicitando nel testo disponibile l'intero sviluppo argomentativo, ha concluso per la legittimità del provvedimento impugnato. Il giudice ha ritenuto che il ricorrente non avesse provato l'esistenza di vizi procedurali nel decreto di revoca o l'illegittimità della decisione amministrativa sotto il profilo del merito. L'ordinanza aveva infatti chiarito nel corso del procedimento i presupposti per la revoca, e il collegio non ha riscontrato errori nella valutazione dei fatti e delle circostanze che avevano determinato il provvedimento. La sentenza, pur sintetica, rispecchia una valutazione complessiva della conformità dell'atto amministrativo alla legge applicabile.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, mantenendo così in vigore il decreto di revoca del permesso di soggiorno emanato dal Questore. Ha inoltre compensato le spese del giudizio tra le parti, salve le previsioni già stabilite dall'ordinanza precedente relative alla fase cautelare. Ha ordinato infine che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa e ha disposto l'oscuramento dei dati personali del ricorrente e di altre persone fisiche citate nel ricorso, a tutela della privacy in conformità al decreto legislativo 196 del 2003 e al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.

Massima

La revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, qualora emanata dall'autorità competente in conformità ai presupposti normativi e secondo le procedure legalmente prescritte, costituisce esercizio legittimo del potere amministrativo sottratto al sindacato del giudice amministrativo quando il ricorrente non dimostri l'esistenza di vizi procedurali o la violazione dei principi di corretta gestione del potere.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Paolo Nasini,	Primo Referendario, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'annullamento
del decreto datato -OMISSIS-, prot. Cat. -OMISSIS- (doc. 1), notificato al ricorrente il 19.05.2022, con il quale il Questore di -OMISSIS- decretava la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo  n. -OMISSIS- di cui è titolare il ricorrente;
-  nonché di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali;
sul ricorso numero di registro generale 706 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Pezzucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente giudizio, ferma la regolamentazione delle spese di lite della fase cautelare così come disciplinata nell’ordinanza n. -OMISSIS- del 2022.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e le altre persone fisiche indicate in ricorso.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:

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