Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA2 marzo 2026ACCOLTO PARZIALMENTE

Sentenza n. 202600316/2026

Stranieri - Permesso Di Soggiorno Per Soggiornati Di Lungo Periodo - Revoca

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona straniera titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ha ricevuto dalla Questura di Bergamo un provvedimento di revoca di tale permesso, notificato il 14 maggio 2022. La revoca rappresenta un atto amministrativo di significativa gravità in quanto elimina il titolo legale di permanenza nel territorio italiano, con effetti che possono estendersi all'intera posizione giuridica del soggiornante e alla sua famiglia. Il ricorrente, assistito dall'avvocato Alessandro Rossini, ha contestato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, ritenendo che la Questura avesse carenti fondamenti fattuali o giuridici per procedere alla revoca.

Il quadro normativo

La materia dell'ingresso, soggiorno e permanenza degli stranieri è regolata dal decreto legislativo 286 del 1998, il quale disciplina le condizioni e le procedure per il rilascio e il mantenimento dei permessi di soggiorno di varia durata, inclusi quelli per soggiornanti di lungo periodo. Agli stranieri che acquisiscono lo status di soggiornante di lungo periodo è riconosciuto un diritto di particolare rilevanza, atteso che tale qualifica comporta una possibilità di radicamento territoriale e sociale più stabile rispetto ad altri titoli di soggiorno. La revoca di tale permesso rimane comunque una facoltà amministrativa subordinata a presupposti legali specifici, quali ad esempio comportamenti che compromettano l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o la salute pubblica. Eventuali vizi nella formazione del provvedimento, siano essi procedurali o sostanziali, incidono sulla legittimità dell'atto amministrativo e ne determinano l'annullabilità.

La questione giuridica

Il nodo controverso concerneva la legittimità del provvedimento di revoca adottato dalla Questura: ossia se ricorressero effettivamente i presupposti normativi che autorizzano l'amministrazione a revocare il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e se la procedura seguita fosse conforme ai principi del procedimento amministrativo e al diritto dell'Unione europea applicabile in materia. In particolare, acquisire una qualifica così protetta comporta aspettative di stabilità giuridica e di rispetto dei principi di proporzionalità e di corretta istruttoria amministrativa. La questione era resa complessa dalla necessità di bilanciare gli interessi amministrativi di controllo e di salvaguardia dell'ordine pubblico con i diritti consolidati del soggiornante di lungo periodo.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza non riporti in forma estesa la motivazione nella sua articolazione argomentativa, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento indicano che il collegio giudicante ha rilevato profili di illegittimità nel provvedimento impugnato. Tali profili potevano riguardare l'assenza o l'insufficienza dei presupposti fattuali e normativi a fondamento della revoca, oppure vizi procedurali nell'istruttoria che ha condotto all'adozione del provvedimento, o ancora la violazione di principi di proporzionalità nel bilanciamento tra ragioni dell'ordine pubblico e diritti del soggiornante. La compensazione delle spese, anziché una condanna piena del Ministero, suggerisce che il giudice ha considerato la questione giuridicamente non manifestamente infondata nella sua prospettiva iniziale, pur giungendo a conclusioni avverse alla legittimità dell'atto. L'ordine di esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa costituisce uno strumento di coattività attraverso il quale garantire l'effettività della pronuncia giurisdizionale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo notificato dalla Questura di Bergamo. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, in proporzione alle reciproche responsabilità nella lite. Il giudice ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, vincolo di esecuzione che impone alla Questura di conformarsi senza ulteriori ritardi alla pronuncia del giudice amministrativo. Inoltre, il colleggio ha disposto l'oscuramento del nome e di ogni dato idoneo a identificare il ricorrente nel fascicolo, secondo quanto prescritto dal codice della privacy e dal regolamento europeo sulla protezione dei dati, a tutela della dignità e della riservatezza della persona interessata.

Massima

La revoca di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è illegittima se mancano o risultano insufficientemente provati i presupposti normativi e fattuali cui essa è subordinata, oppure se è stata adottata mediante un procedimento amministrativo difettoso sotto il profilo della correttezza istruttoria o della proporzionalità rispetto ai diritti dello straniero.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Paolo Nasini,	Primo Referendario, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS- di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. I14360379 notificato in data 14 maggio 2022.
sul ricorso numero di registro generale 617 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Rossini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno - Questura di Bergamo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 6 febbraio 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:

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