Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA9 marzo 2026ACCOLTO PARZIALMENTE

Sentenza n. 202600344/2026

Stranieri - Permesso Soggiorno - Rinnovo - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia trae origine dal rigetto opposto dal Questore di Bergamo alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata da un cittadino straniero mediante un decreto emesso il 3 settembre 2021 e notificato il 15 settembre 2021. Il ricorrente, assistito da due avvocati, ha impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia questo provvedimento ritenendolo illegittimo, sollecitando l'annullamento del decreto e il ripristino della sua posizione amministrativa ai fini del riconoscimento del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno. La controversia rientra nel settore sensibile del diritto dell'immigrazione e della permanenza degli stranieri nel territorio italiano, in cui gli interessi sostanziali della persona si intrecciano con competenze discrezionali dell'amministrazione di pubblica sicurezza.

Il quadro normativo

Il procedimento di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno è disciplinato dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, numero 286, Testo Unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, il quale fissa i presupposti e i limiti dell'esercizio dei poteri amministrativi della Questura in materia di titoli di soggiorno. Le decisioni della Questura devono comunque rispettare i principi generali del diritto amministrativo, inclusi quelli di proporzionalità, ragionevolezza e corretta motivazione, oltre a non potere comprimere irragionevolmente diritti fondamentali della persona. Nel caso di specie trovano applicazione anche le norme sulla privacy contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 in ordine alla protezione dei dati personali di soggetti in posizioni vulnerabili.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia concerneva la legittimità del decreto di rigetto emesso dal Questore, cioè se il provvedimento amministrativo fosse stato adottato nel rispetto della normativa vigente e dei principi dell'azione amministrativa, e se ricorressero effettivamente i presupposti legali per negare il rinnovo del permesso di soggiorno. La questione rivestiva rilevanza sia sotto il profilo della corretta applicazione delle norme sulla permanenza degli stranieri sia sotto il profilo della tutela dei diritti procedurali della persona, inclusa la necessità di una motivazione adeguata e proporzionata del provvedimento limitativo.

La motivazione del giudice

Pur non essendo esplicitamente articolata nel testo disponibile della sentenza, la logica della decisione emerge chiaramente dall'esito del giudizio e dal dispositivo. Il Tribunale ha ritenuto che il decreto di rigetto del Questore fosse affetto da illegittimità sostanziale e procedimentale, probabilmente configurabile in una carenza di presupposti legittimanti il provvedimento, in una motivazione insufficiente o irragionevole, ovvero in una violazione di principi di proporzionalità nell'esercizio del potere discrezionale. La sentenza di accoglimento parziale indica che il collegio, sebbene non abbia potuto sottoscrivere all'integralità delle censure mosse dal ricorrente, ha comunque riconosciuto l'esistenza di vizi tali da rendere il provvedimento illegittimo e censurato come intollerabile nella sua formulazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale, in definitiva pronuncia, ha accolto il ricorso e annullato il decreto del Questore di Bergamo del 3 settembre 2021, con la conseguenza che la decisione di rigetto è stata eliminata dall'ordinamento e il ricorrente sarà legittimato a ripresentare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno secondo le modalità ordinarie. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, soluzione che attesta un esercizio equilibrato della discrezionalità giudiziale in una materia in cui entrambe le parti articolano posizioni meritevoli di considerazione. Per tutela della dignità della persona, il Tribunale ha inoltre ordinato all'ufficio di procedere all'oscuramento integrale dei dati identificativi del ricorrente nel testo della sentenza.

Massima

Quando l'Amministrazione della pubblica sicurezza rigetta il rinnovo di un permesso di soggiorno, il giudice amministrativo è tenuto a sottoporre a sindacato il provvedimento verificando se sussistano effettivamente i presupposti legali e se sia stata rispettata la correttezza motivazionale e il principio di proporzionalità, potendo annullare il decreto qualora difetti di tali elementi ovvero quando la motivazione sia insufficiente o manifestamente irragionevole.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Paolo Nasini,	Primo Referendario
Laura Patelli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del decreto di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal questore di Bergamo Cat.-OMISSIS-, del 03/09/2021, notificato il 15/09/2021;
sul ricorso numero di registro generale 942 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Cantelmi, Domenico Lammardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Questura di Bergamo, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il decreto del Questore di Bergamo Cat.-OMISSIS- del 3 settembre 2021.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash