Sentenza n. 202600346/2026
Stranieri - Permesso Di Soggiorno Per Soggiornanti Di Lungo Periodo - Revoca
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha ricevuto un decreto del Questore di Bergamo datato 6 maggio 2022, notificato il 16 maggio dello stesso anno, con il quale le autorità competenti hanno proceduto alla revoca del suo permesso di soggiorno di lungo periodo. Contemporaneamente, lo stesso decreto gli ha comunicato la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno ordinario al posto di quello revocato. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, contestando la legittimità della revoca e chiedendo l'annullamento del decreto del Questore. La controversia riguarda dunque il diritto di soggiorno di lungo periodo in Italia e la legittimità della decisione dell'autorità amministrativa di revocare una situazione giuridica già consolidata e riconosciuta.
Il quadro normativo
Il permesso di soggiorno di lungo periodo rappresenta uno status giuridico particolare disciplinato dal codice dell'immigrazione italiano, in particolare dal decreto legislativo numero 286 del 1998, che delinea le condizioni e le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca di tale titolo. La revoca di un permesso di soggiorno di lungo periodo deve rispondere a requisiti procedurali e sostanziali rigorosi, non potendo l'amministrazione disporne arbitrariamente, ma solo quando ricorrano presupposti normativi specifici previsti dalla legge. Le autorità competenti, fra cui il Questore, devono operare nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e trasparenza, garantendo al cittadino straniero il diritto a una motivazione adeguata del provvedimento che incide su diritti fondamentali. La procedura di revoca deve inoltre conformarsi alle garanzie procedurali previste dalla legge amministrativa italiana e dai principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione e protezione dei diritti della persona.
La questione giuridica
Il punto controverso era se la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo fosse stata disposta in conformità alle norme vigenti e secondo le procedure previste dalla legge. La questione implicava diverse dimensioni: da un lato, verificare se ricorressero effettivamente i presupposti legali per revocare il permesso, dall'altro, controllare se il Questore avesse rispettato gli obblighi procedurali e di motivazione richiesti da un atto che incide significativamente sulla situazione giuridica del ricorrente. In gioco erano sia la legittimità amministrativa del provvedimento sia il diritto al soggiorno, considerato diritto fondamentale della persona, e la necessità che esso non fosse compresso da atti amministrativi privi di adeguata base giuridica.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella persona della Relatrice dott.ssa Laura Patelli e della Sezione Prima, ha valutato il ricorso ritenendo fondati i motivi dedotti dal ricorrente contro la legittimità del decreto del Questore. Il collegio giudicante ha accertato che il provvedimento impugnato era affetto da illegittimità, verosimilmente per carenza di motivazione, violazione dei presupposti legali necessari per la revoca, o inosservanza delle procedure che la legge prevede. Il ragionamento del TAR ha privilegiato la tutela del diritto al soggiorno stabile del ricorrente, ritenendo che l'amministrazione avesse agito senza rispettare i vincoli normativi che disciplinano la revoca di un permesso di lungo periodo, il quale rappresenta una situazione consolidata e meritevole di protezione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso e ha annullato interamente il decreto del Questore di Bergamo del 6 maggio 2022, ripristinando la situazione giuridica precedente alla revoca. La sentenza ordina che il provvedimento sia eseguito dall'autorità amministrativa competente. La medesima ordinanza dispone l'oscuramento delle generalità e di tutti i dati identificativi del ricorrente nei fascicoli pubblici e negli atti, al fine di proteggere la privacy e la dignità della persona, in conformità alla disciplina sulla protezione dei dati personali.
Massima
La revoca di un permesso di soggiorno di lungo periodo è illegittima quando non sia supportata da adeguata motivazione, quando manchino i presupposti di legge o quando la procedura amministrativa non osservi i vincoli normativi e le garanzie procedurali richieste dall'ordinamento vigente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Paolo Nasini, Primo Referendario Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento - del decreto del Questore di Bergamo di data 6 maggio 2022, notificato il 16 maggio 2022, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo, ed è stata comunicata la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno ordinario; sul ricorso numero di registro generale 592 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Buffoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bergamo; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto n. -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 6 maggio 2022. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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